L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO – Presidente –
Dott. GABRIELLA MARCHESE – Consigliere –
Dott. FRANCESCO BUFFA – Consigliere –
Dott. ALFONSINA DE FELICE – Rel. Consigliere –
Dott. ALESSANDRO GNANI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 5486-2022 proposto da:
(omissis) (omissis) domiciliata in (omissis);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (omissis) – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 219/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/08/2021 R.G.N. 269/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
R.G. 5486/2022
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha accolto il gravame dell’INPS dichiarando (omissis) (omissis) avvocato, tenuta a versare alla gestione separata i contributi previdenziali per l’attività professionale svolta nell’anno 2011, oltre a sanzioni ed interessi, per il complessivo ammontare di euro 8.500,00;
la Corte territoriale, accertato il carattere abituale dell’attività svolta, sebbene nell’anno di causa il reddito prodotto dalla (omissis) fosse inferiore ad Euro 5.000,00, ha ritenuto non prescritto il credito, avendo ricondotto il dies a quo della prescrizione alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (26.09.2012) e non alla data di scadenza del credito, e avendo valutato che l’avviso bonario di ingiunzione del 23.08.2017, interruttivo della prescrizione, era intervenuto anteriormente allo spirare del termine quinquennale;
che comunque, anche se si fosse voluto identificare il dies a quo nella data di scadenza del credito, l’omessa denuncia del reddito prodotto avrebbe determinato la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., di tal che, neanche in questo caso avrebbe potuto affermarsi l’avvenuto decorso della prescrizione;
ha, infine, considerato legittima l’applicazione delle sanzioni a titolo di evasione e non di omissione contributiva, avendo riscontrato, nel comportamento della professionista, il carattere doloso idoneo all’operare della causa di sospensione di cui all’art 2941 n. 8 cod. civ.;
la cassazione della sentenza è domandata da (omissis)(omissis)sulla base di quattro motivi di ricorso;
l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co.25 l. n. 335/95, l’art. 2 co.26 L.335/95 in combinato disposto con l’art. 18 co.12 D.L. n.98/2011 come risulta convertito dalla L.n.111/2011, art. 3 e 8 D.lgs. n.103/1996, art. 22 co. 1 e 3 L. 576/1980, art. 6 del D.M. 281/96, art. 2697 c.c. – Per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. (omissis) (omissis) alla gestione separata INPS per l’anno 2011”, nonostante il bassissimo reddito prodotto dalla stessa nell’anno di causa;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.3 co.9 L.335/95, art. 2935 c.c., art. 2941, n.8 c.c., art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, artt. 1 e ss. D.lgs. n. 462/1997 in relazione al combinato disposto dell’art. 3 D.M. n. 282/95 e art. 17 DPR n. 435/2001, art. 2697 c.c. – Per aver la Corte d’appello di Ancona ritenuto non prescritto il diritto dell’INPS ad esigere la contribuzione previdenziale per l’anno 2011 ed aver ritenuto dolosa ed evasiva l’omessa compilazione del Quadro RR senza alcun sostegno né di fatto né di diritto ed a fronte di una regolare dichiarazione dei redditi”;
col terzo motivo, parimenti formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 co.8 L. n. 388/2000. – Per aver la Corte d’appello di Ancona ritenute applicabili al caso concreto le sanzioni di cui alla lett. b) anziché a quelle di cui alla lett. a) della citata norma”;
col quarto e ultimo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 co.2 D.L. n. 269/2003 conv. in L. 326/2003, art. 2697 c.c. – Per avere la Corte d’appello di Ancona ritenuto legittimo il calcolo dei contributi previdenziali per l’anno 2011 ignorando la soglia di esenzione di Euro 5.000,00”; la ricorrente sostiene che l’entità irrisoria del reddito prodotto é per se idonea a dimostrare l’occasionalità della prestazione professionale;
il primo motivo è infondato;
in base al costante orientamento di legittimità “In materia previdenziale, sussiste l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Così Cass. n. 4419 del 2021; cfr. anche Cass. n. 20288 del 2022);
nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello, conformemente all’orientamento sopra richiamato, ha svolto un accertamento di fatto, sì come basato non soltanto sull’ammontare dei redditi percepiti dalla professionista, ma anche su ulteriori elementi presuntivi (nonché sulla assenza di prova della sussistenza di specifici elementi contrari), dai quali ha fatto conseguire il giudizio circa l’abitualità dell’esercizio della libera professione anche nel corso dell’anno di causa (2011);
tale accertamento non si rivela adeguatamente censurato nel motivo in esame, prospettato quale violazione di legge, anziché quale vizio di motivazione e, pertanto, le censure in esso contenute non meritano accoglimento;
il secondo motivo, che, unitamente al tema della sospensione devolve a questa Corte l’intera questione attinente al decorso della prescrizione, è, invece, fondato;
il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, afferma che: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.” (Cass. n.27950 del 2018; Cass. n. 19043 del 2019; Cass. n. 13049 del 2020);
la Corte d’appello ha, di conseguenza, errato nel ritenere che il termine iniziale della prescrizione fosse da individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.09.2012) e non invece nella data di scadenza del pagamento del credito (16.06.2012) alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, cfr., Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019);
quanto al profilo concernente l’identificazione della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi con una volontà dolosa di occultamento del debito, deve trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.”, non essendo configurabile “.un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Così, per tutte, cfr. Cass. n. 37529 del 2021);
l’accoglimento del secondo motivo concernente la decorrenza del termine iniziale della prescrizione comporta l’assorbimento degli altri due motivi;
in definitiva, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, la quale, rivaluterà la decorrenza della prescrizione applicando il corretto termine iniziale, ed accertando altresì, nel merito, se effettivamente la professionista abbia inteso consapevolmente occultare il reddito a fini evasivi, così da stabilire se effettivamente si configuri un’ipotesi dolosa, tale da determinare l’operare della causa sospensiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8 cod. civ.;
la stessa Corte d’appello in sede di rinvio regolerà anche le spese di lite relative al presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso.
Rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione che statuirà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 giugno 2023
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023.