Guida in stato di ebbrezza: la Suprema Corte interviene e corregge il computo della pena inflitta al conducente (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 14 marzo 2022, n. 8548).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia – Presidente –

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –

Dott. D’ANDREA Alessandro – Rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) CRISTIANO nato il 12/02/19xx;

avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO D’ANDREA;

lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 marzo 2021 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha dichiarato (OMISSIS) Cristiano colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’effetto condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 e giorni 24 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, convertita in 57 giorni di lavori di pubblica utilità.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione al computo dell’aumento della circostanza aggravante ex art. 186, comma 2-sexies, cod. strada.

Tale circostanza, infatti, prevede un aumento da un terzo alla metà della sola pena pecuniaria, mentre il giudice, nel caso di specie, avrebbe disposto l’aumento di un terzo anche della pena detentiva.

L’effettuato errore avrebbe avuto decisiva incidenza anche nella successiva riduzione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. e nella determinazione della pena finale (poi convertita in corrispondenti giorni di lavori di pubblica utilità).

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto, in accoglimento del proposto ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, con rideterminazione della stessa, direttamente ad opera della Corte, in mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, da convertirsi in 43 giorni di lavori di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta da parte del ricorrente.

2. L’art. 186, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 dispone, infatti, in maniera inequivoca, che «l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7».

In ragione dell’orario in cui l’imputato aveva guidato in stato di ebbrezza (03.50), il giudice di primo grado ha correttamente configurato la suddetta circostanza aggravante, tuttavia errando nel computarla non solo con riferimento all’ammenda, come normativamente previsto, bensì anche con riguardo alla pena detentiva – nella specie esplicando che la pena base «è determinata in euro 900,00 di ammenda e due mesi di arresto.

Tale pena è aumentata a 1.200 euro di ammenda e due mesi e venti giorni di arresto per la ricorrenza dell’aggravante ex art. 186 comma 2-sexies; le circostanze attenuanti generiche rideterminano la pena finale in euro 800,00 di ammenda e un mese e 24 giorni di arresto» -.

2.1. E’ di tutta evidenza, allora, l’errore di calcolo effettuato da parte del primo giudice, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio finale imposto a (OMISSIS) Cristiano, invero direttamente rideterminabile in questa sede, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nel rispetto delle statuizioni stabilite da parte del giudice di merito.

2.2. Considerata, quindi, la pena base fissata in mesi due di arresto ed euro 900,00 di ammenda, la stessa deve essere aumentata ai sensi dell’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada in quella di mesi due di arresto ed euro 1.200 di ammenda, poi definitivamente determinata, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quella di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda. In accoglimento della richiesta della difesa, tale pena può essere convertita – al pari di quanto già disposto dal primo giudice – in corrispondenti giorni di lavori di pubblica utilità, da determinarsi in giorni 43.

3. Conclusivamente, quindi, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena finale, ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., in mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, convertita in 43 giorni di lavori di pubblica utilità pari a 86 ore.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, convertita in 43 giorni di lavori di pubblica utilità pari a 86 ore.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.