Guida in stato di ebbrezza. Notifica giudizio immediato al difensore anziché all’imputato: la Cassazione dice sì (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 giugno 2025, n. 21533).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI – Presidente –

Dott. UGO BELLINI – Consigliere –

Dott. GABRIELLA CAPPELLO – Consigliere –

Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Relatore –

Dott. MARINA CIRESE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LOREDANA MICCICHE’;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia che, confermando la sentenza del Tribunale di Padova del 26 giugno 2023, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 sexies D.Igs 285/1992.

2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.

Con il primo, deduce la nullità della notificazione del decreto che disponeva il giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.

Il decreto di giudizio immediato non era stato notificato all’imputato presso il domicilio eletto, ma al difensore di fiducia, con conseguente nullità insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione del livello del tasso alcolemico riscontrato.

I giudici di merito non avevano valutato le obiettive risultanze della deposizione del teste (omissis) in ordine all’orario di assunzione di alcool e al quantitativo ingerito, nonché le conclusioni del consulente tecnico di parte.

I giudici di merito si erano limitati ad un tautologico riferimento alla incontrovertibilità dell’esito dell’alcol test e dell’attestazione del referto medico ospedaliero, pacificamente collocabili in orario successivo al sinistro, e quindi non unicamente indicativi di quello che poteva essere il reale tasso alcolemico al momento del fatto.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla inutilizzabilità dell’accertamento strumentale, stante la mancanza dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

2. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

2. All’imputato è stato regolarmente notificato il decreto penale di condanna, mentre risulta dagli atti che il decreto di giudizio immediato è stato notificato al difensore di fiducia ritualmente nominato.

Orbene, la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini dì deduzione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen ( Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401; e negli stessi termini Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 , Tuppi, Rv. 271771 – 01).

L’eccezione di nullità della notificazione risulta proposta solo nella presente fase di legittimità e, conseguentemente, detta nullità deve ritenersi sanata.

Al riguardo, si osserva che, poiché l’imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado e la sentenza impugnata è stata emessa il 26 giugno 2023, il ricorrente – ai sensi di quanto previsto dall’art. 581, comma 1 quater, applicabile ratione temporis – ha proposto appello rilasciando al difensore di fiducia specifico mandato ad impugnare, a conferma della piena sussistenza del rapporto fiduciario tra le parti.

3. E’ infondato il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine all’accertamento del tasso alcolemico, posto che, secondo la prospettazione di cui al ricorso, il prelievo era stato effettuato dopo un’ora e tredici minuti dal sinistro, e non erano state adeguatamente e logicamente valutate le risultanze della deposizione del teste (omissis) e le conclusioni medico scientifiche del CT di parte.

Sul punto, la sentenza impugnata è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501, da ultimo sez. 4, n.18548 del 18 gennaio 2023, non mass).

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 de113/09/2018, non massimata; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018).

Pertanto, non possono assumere valore decisivo quale prova a discarico – come esattamente ritenuto dalla Core territoriale – le valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica.

Ciò posto, non è affatto viziato da manifesta illogicità, ma risulta conforme al principio sopra illustrato, l’apprezzamento della prova testimoniale secondo cui l’assunzione di alcolici sarebbe collocabile alle 18.50 (risulta dagli atti che il sinistro era avvenuto alle 19.15), orario pienamente compatibile con le rilevate considerazioni circa l’andamento soggettivo dell’assorbimento dell’alcol. Né è illogica l’argomentazione secondo cui anche l’attestazione del referto redatto all’ingresso in ospedale, che riportava la descrizione di” stato di ebbrezza acuto”, non consente di attribuire alcun valore convincente alla prova a discarico offerta.

4. E’ infondato anche il terzo motivo.

La motivazione della Corte territoriale è rispettosa del consolidato principio di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Pg in proc. Bianchi, Rv. 263023 – 01) secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

A fronte di tale argomentazione, il ricorrente si limita a sostenere che l’eccezione doveva ritenersi ” implicita”, ossia desumibile dal fatto che il difensore aveva rivolto specifica domanda all’agente verbalizzante, così ammettendo di non aver sollevato alcuna eccezione nel corso del procedimento di primo grado.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2025

Il Consigliere estensore                                                                                                   Il Presidente

Loredana Micciché                                                                                                Francesco Maria Ciampi

Depositato in Cancelleria, oggi 7 giugno 2025.

SENTENZA

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