Il compratore può comunque ottenere una riduzione del prezzo anche se sapeva del difetto dell’auto usata (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 novembre 2022, n. 33926).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29254-2021 proposto da:

(OMISSIS) LORENA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) AUTO (OMISSIS) SRL;

-intimata-

avverso la sentenza n. 682/2021 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 13/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che Lorena (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Padova, che aveva accolto l’appello della s.r.l. (OMISSIS) Auto(OMISSIS) contro la decisione del Giudice di pace di Padova.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda dell’odierna ricorrente, volta ad ottenere la riduzione del prezzo della vendita di un’autovettura Peugot 208 ed il risarcimento dei danni;

che il Tribunale motivava l’accoglimento del gravame, ai sensi dell’art. 129 comma 3° Codice del Consumo (D.Lgs. N. 206/2005), con la circostanza che la consumatrice sarebbe stata a conoscenza del difetto;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 Cod. Consumo:

si rimprovera al Tribunale di non aver applicato correttamente la normativa in tema di tutela del consumatore, dal momento che l’interpretazione restrittiva e letterale fornita sarebbe stata in contrasto con la ratio della previsione normativa;

che, col secondo, la (OMISSIS) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di accogliere la richiesta di espletamento delle prove testimoniali, volte a dimostrare la mancata consegna della scheda tecnica;

che, col terzo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 130 Cod. Consumo, giacché il Tribunale, sia pur incidentalmente, avrebbe dichiarato fondati anche gli ulteriori motivi di gravame, senza considerare che controparte non avrebbe mosso alcuna contestazione alla domanda di riduzione del prezzo di parte attrice, che la riduzione stessa operata dal Giudice di Pace sarebbe rientrata nei limiti della domanda e che dal giudizio secondo equità sarebbero stati esclusi i contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.;

che il primo motivo è fondato;

che va considerato l’obiettivo primario della normativa, ossia la promozione dello sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti;

che, in tal modo inquadrate le regole di correttezza nell’informazione precontrattuale, la parte IV del Codice (denominata “sicurezza e qualità”) indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono, quale soglia minima ed essenziale, riguardare la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore;

che, in particolare, l’intero art. 129 (conformità al contratto) testualmente recita:

“ 1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi é difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non é vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione é stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non é stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo é equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione é compresa nel contratto di vendita ed é stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”;

che, pertanto, la corretta applicazione del predetto art. 129 imponeva al Tribunale un esame completo dell’informazione concretamente fornita alla (OMISSIS);

che, in particolare, una volta che il difetto del catalizzatore e della sonda lambda erano stati fatti presenti prima dell’acquisto, l’informazione aggiuntiva, relativa alla causa del vizio (erronea) “a causa del pregresso utilizzo per tragitti corti”, lungi dall’essere neutra – come reputa la sentenza impugnata – era invece idonea a confondere l’acquirente circa la gravità del difetto e la stessa sicurezza del veicolo acquistato (un conto è un malfunzionamento da usura ed un conto un malfunzionamento da rottura);

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che pertanto la sentenza va cassata e rinviata al Tribunale di Padova, in diversa composizione monocratica, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dell’intero dettato dell’art. 129 Cod. Consumo e verifichi se, nella specie, è stata garantita la completezza dell’informazione circa la sicurezza e la qualità del prodotto, provvedendo, all’esito, sulle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione, in data 22 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 17 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.