Il giudice di pace non può escludere tenuità del fatto per lo straniero che viola l’ordine di allontanamento (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 15 dicembre 2023, n. 50118).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA – Presidente –

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO – Consigliere –

BARBARA CALASELICE – Consigliere –

FRANCESCO ALIFFI – Consigliere –

MARCO MARIA MONACO – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIUDICE DI PACE di PESCARA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa ASSUNTA COCOMELLO per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza del 20/3/2023, ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di 15.000,00 euro di multa per reato di cui all’art. 14, comma 5-ter D.lgs 286/1998.

2. Aversa la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 34 D.lgs 274/2000. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del giudice di merito – fondata sulla considerazione che “nel caso concreto non e applicabile la disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs 274/2000, data la particolare natura dell’interesse protetto dalla norma violata” – sarebbe errata. In tal modo, infatti, ii giudice avrebbe fatto riferimento a una generale preclusione normativa, che ii legislatore non ha previsto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In data 24 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il sost. Proc. Gen., Dott.ssa Maria Assunta Cocomello, chiede l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza oggetto del primo motivo é fondata.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione cui e pervenuto il giudice di pace, che ha escluso l’applicabilità della causa di esclusione della procedibilità per la particolare tenuità del fatto in quanto questa non sarebbe consentita per la particolarità dell’interesse protetto dalla norma, sarebbe errata.

La doglianza é fondata.

L’istituto di cui all’art. 34 D.Lgs 274/2000, che prevede l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, si riferisce astrattamente a tutti i reati indicati nell’art. 4 dello stesso decreto, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel processo (da ultimo Sez. 1, n. 10275 del 16/1/2020, Ugiagbe, n.m. e, tra le altre, Sez. 3, 48096 del 6/112013, Tavernaro, Rv. 258054; Sez. 4, n. 43383 del 28/11/2007, Corsini, Rv. 238300; Sez. 4, n. 36980 del 2/7/2003, Tomesani, Rv. 226376).

In assenza di specifiche esclusioni, pertanto, tale norma di diritto sostanziale speciale si applica, come confermato dalla Corte cost. sentenza n. 250 del 2010, anche ai reati previsti dal D.Lgs 286/1998 la cui cognizione l’art. 4, commi 1, lett. s-bis) e 5-ter), del decreto del 2000 attribuisce alla competenza del giudice di pace, senza che nelle disposizioni dello testo unico immigrazione vi sia alcuna indicazione di segno contrario (in questo specifico senso sempre Sez. 1, n. 10275 del 16/1/2020, Ugiagbe, n.m.; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

La particolare tenuità del fatto, d’altro canto, é fatta derivare dalla disposizione di legge in esame dall’esiguità, rispetto all’interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato, dalla occasionalità della violazione, dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato.

In conclusione si deve ribadire che non e conforme a diritto l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità in discorso ai fatti sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 14 ter D.Lgs 286/1998 in conseguenza di una generica “particolare natura dell’interesse protetto dalla norma”.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nella sola parte in cui afferma la non applicabilità dell’art. 34, comma 1, alla fattispecie di cui all’art. 14 ter del D.Lgs 286/1998, con rinvio al Giudice di pace di Pescara affinché lo stesso, in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata (in questo senso, Sez. 5, n.  2669 del 6/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711), fermo restando l’accentramento del fatto, proceda a un nuovo giudizio sul punto specifico conformandosi al seguente principio di diritto: “la norma di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 274 del 2000 e applicabile a tutti i reati indicati nell’art. 4 dello stesso decreto, compreso quello previsto dall’art. 14 ter del D.Lgs. n. 286 del 1998″.

3. Le censure oggetto del secondo motivo sono assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Pescara, in diversa persona fisica.

Cosi deciso ii 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 15 dicembre 2023.

SENTENZA