Guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 12 dicembre 2023, n. 49305).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. DONATELLA FERRANTI -Presidente-

Dott. LUCIA VIGNALE -Consigliere-

Dott. EUGENIA SERRAO -Consigliere-

Dott. ALDO ESPOSITO -Relatore-

Dott. FABIO ANTEZZA -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a CATANIA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PALERMO;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Palermo ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di (omissis) (omissis) la pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento o ammenda; sostituita in mesi quattro e giorni sei di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Parrocchia Maria SS Delle Grazie con sede in Palermo, c.so Dei Mille n. 1085/8, con inizio entro giorni quaranta dalla data di esecutività della sentenza, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c),. C.d.S., con l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2- sexies, cit.

2. Il (omissis), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Si deduce che il Tribunale ha erroneamente applicato la sanzione della sospensione della patente di guida, in quanto essa è subordinata ad un accertamento del reato e non ad una sentenza di patteggiamento.

2.2. Violazione dell’art. 186, comma 2, C.d.S..

Si rileva che non era stato effettuato un previo accertamento presso la prefettura di Palermo; allo scopo di scomputare detta sanzione, non considerandosi che il Prefetto aveva disposto la sospensione amministrativa dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di circolazione stradale; con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l’elusione del principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi, all’esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n.. « 57202 del 21/09/2017, Albesario, Rv. 271688; Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla, Rv. 237231; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015).

Al riguardo, il ricorrente ha richiamato un indirizzo ormai superato che affermava l’opposto principio.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1, n: 18920 ‘del 26/02/2013, Carnieletto, Rvt 256005;.Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Mannelli, Rv. 230349).

Stante l’autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo, pertanto, il giudice penale, in sede di cognizione, non deve effettuare un previo accertamento, inerente all’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto ne deve verificare l’entità di questa, al fine di detrarla da quella che intende irrogare.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.