Il Giudice ordina alla controparte di consegnare le chiavi del cancello al ricorrente, quest’ultimo omette di notificare l’atto agli intimati (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 29 dicembre 2023, n. 36386).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Giacomo TRAVAGLINO – Presidente

dott. Chiara GRAZIOSI – Consigliere

dott. Enzo VINCENTI – Consigliere

dott. Augusto TATANGELO – Consigliere Relatore

dott. Marilena GORGONI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27275 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

(omissis) (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato (omissis) (omissis) (C.F.: (omissis));

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) (omissis) (C.F.: (omissis))

(omissis) (omissis) (C.F.: (omissis))

(omissis) (omissis) (C.F.: (omissis))

rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati (omissis) (omissis) (C.F.: (omissis)) e (omissis) (omissis) (C.F.: (omissis));

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1256/2020, pubblicata in data 8 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 2 settembre 2020);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere, dott. Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

(omissis) (omissis) agì in sede possessoria nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) ed ottenne dal Tribunale di Firenze, nel 2009, un provvedimento che ordinava a questi ultimi di consegnargli la copia delle chiavi di un cancello per l’accesso, attraverso la loro proprietà, ad un suo immobile.

I (omissis) non si conformarono all’interdetto e, su querela del (omissis), vennero tratti a giudizio in sede penale per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p..

La sentenza di assoluzione degli stessi è stata cassata ai soli effetti civili, su domanda del (omissis), costituitosi parte civile (Cass., Sez.6, Sentenza n. 14228 del 23/03/2017), il quale ha riassunto il giudizio risarcitorio davanti alla Corte d’appello di Firenze.

La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la sua domanda.

Ricorre il (omissis), sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis).

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis.1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 2 settembre 2020, ma ha prodotto la copia di tale sentenza priva di relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in modalità “analogica” e, nell’elenco dei documenti prodotti, presente in calce al ricorso, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, che comunque non si rinviene nel suo fascicolo, nonostante l’esame compiuto direttamente dalla Corte nel corso dell’adunanza camerale.

Va altresì rilevato – per completezza – che il ricorrente ha depositato in modalità telematica, nel corso del procedimento (segnatamente, con la memoria di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.), alcuni dei documenti già prodotti con il ricorso, tra cui proprio la copia della sentenza impugnata; ma, anche in tal caso, essa risulta priva della relazione di notificazione.

La indicata relazione di notificazione, munita di attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore, non è stata prodotta neanche dai controricorrenti (i quali nel controricorso addirittura dichiarano che la sentenza in questione non sarebbe stata affatto notificata: pag. 1 del controricorso).

Va dato atto che, nel fascicolo di parte dei controricorrenti, si rinviene, invero, una copia cartacea della sentenza impugnata, seguita da una copia di un messaggio PEC relativo a una notificazione avvenuta proprio in data 2 settembre 2020, ma manca del tutto proprio la relazione di notificazione della sentenza, oltre che qualunque attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali telematici: tali documenti non possono, quindi, ritenersi idonei ad integrare la condizione di procedibilità del ricorso di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Va ulteriormente dato atto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 luglio 2020 e il ricorso è stato notificato lunedì 19 ottobre 2020, quindi oltre 60 giorni dopo la pubblicazione della sentenza (anche considerando la sospensione feriale dei termini).

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 – 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.