REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole Aprile – Presidente –
Orlando Villoni – Relatore –
Ersilia Calvanese
Enrico Gallucci
Maria Sabina Vigna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(omissis) (omissis), nato a Napoli xx/xx/19xx;
avverso la sentenza n. 14/24 della Corte di appello di Napoli del 16/04/2024;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Simone Perelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di (omissis) (omissis) all’autorità giudiziaria della Repubblica Austriaca, che l’aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 10 novembre 2023 per l’esecuzione di un mandato di fermo, convalidato dal giudice, emesso dal Procuratore della Repubblica di Vienna il 10 novembre 2023 in ordine all’accusa provvisoria di avere concorso, con due complici, alla sottrazione al legittimo proprietario di un orologio di lusso del valore di 100.000,00 euro il 4 ottobre 2023 in Vienna, condotta qualificata come rapina ai sensi dell’art. 242 del Codice penale austriaco.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con la prima doglianza si deduce la violazione degli artt. 17 e 24 della legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di appello ritenuto sussistenti sia gravi indizi di colpevolezza sia la ricorrenza di esigenze cautelari preventive da garantire con la consegna. Non è stato, inoltre, considerato il corretto comportamento processuale tenuto dal ricorrente, fatto segno anche di provvedimento cautelare da parte della autorità giudiziaria nazionale italiana.
La contestuale pendenza del procedimento interno avrebbe, inoltre, dovuto indurre la Corte di appello a disporre il rinvio del trasferimento allo Stato richiedente ai sensi dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005, dal momento che la consegna all’autorità giudiziaria austriaca comporta la sottrazione del ricorrente al processo italiano in violazione dell’art. 111 Cost.
2.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 20 della legge n. 69 del 2005 per avere la Corte di appello disatteso la doglianza difensiva relativa al concorso di richieste di consegna con motivazione errata ed apparente, ritenendo che l’ipotesi del concorso di richieste attenga alla fase di esecuzione, omettendo di provvedere alla risoluzione del conflitto e di richiedere consulenza all’Eurojust.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente deliberatamente omette di considerare che con la modifica dello art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, avvenuta per effetto dell’art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione avverso le sentenze di cui all’art. 17 è ammesso solo per motivi di violazione di legge, restando al di fuori del perimetro delle censure ammissibili sia quelle riguardanti il merito della vicenda sostanziale (gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, peraltro più correttamente rilevante in tema cautelare) sia quelle connesse all’esercizio di poteri discrezionali della Corte di appello che, per quanto soggette a motivazione, sono sottratte alla verifica di legittimità.
Da quanto sopra consegue che tanto il primo quanto il secondo motivo di doglianza non risultano proponibili in questa sede, il secondo oltre tutto essendo anche irrilevante, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si dispiega su ciascuna decisione di consegna e non sull’esecuzione di uno fra più mandati di arresto europei concorrenti, in ipotesi tutti accoglibili, la cui responsabilità è dalla legge chiaramente rimessa alla Corte di appello ai sensi dell’art. 20 della legge n. 69 del 2005.
In ogni caso, infine, tutte le volte in cui la Corte di appello è chiamata ad una scelta discrezionale basata sui criteri desumibili dall’art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, l’omessa ponderazione di questi non può costituire oggetto di doglianza, a meno che il consegnando non l’abbia espressamente sollecitata, adducendo al riguardo uno specifico interesse (per tutte Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768 in fattispecie di differimento della consegna per motivi di giustizia interna).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, il 14 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria oggi 15 maggio 2024.