REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente – Relatore-
Dott. LUCIA VIGNALE -Consigliere-
Dott. ALDO ESPOSITO -Consigliere-
Dott. DANIELA DAWAN -Consigliere-
Dott. FABIO ANTEZZA -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nata a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 10 novembre 2021, appellata dall’imputata (omissis) (omissis) con cui la stessa era stata condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 DPR 309/1990.
2. Avverso tale decisione ricorre la (omissis) con un primo motivo lamenta violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) in relazione all’art. 73 comma 4 DPR n. 309 del 1990 per erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché per mancanza e comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., sia alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione all’art. 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990, per erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché per mancanza e comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione.
Con ii terzo motivo deduce ancora violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza e comunque contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la contestata recidiva.
Con il quinto ed il sesto motivo lamenta infine la mancata esclusione della recidiva e l’eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo la ricorrente sostiene in buona sostanza che la droga rinvenutale era dalla stessa detenuta per ii consumo personale, anche in considerazione dei risultati degli esami tossicologici effettuati sulla sostanza sequestrata.
È pur vero, come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 6 – , n. del 18/09/2020 che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non é onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.
Tuttavia, é stato parimenti affermato che in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o data indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (cfr. Sez. 3 – 24651 del 22/02/2023).
II che é puntualmente avvenuto nel case di specie ove la impugnata sentenza ha fatto riferimento alle 916 dosi singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, suddivisi in molteplici involucri, al rinvenimento di denaro di entità non compatibile con le condizioni economiche della imputata, di due bilancini di precisione e di un cutter.
Nella specie peraltro la (omissis) non ha fornito elementi in ordine al suo stato di tossicodipendente, la quantità rinvenuta non poteva certamente considerarsi minima, nella specie sussistevano specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi.
Quanto alla questione concernente l’esito degli esami tossicologici la Corte territoriale ha evidenziato con motivazione lineare e coerente e certamente non manifestamente illogica, come dovesse aversi riguardo ad una valutazione di insieme di tutto il materiale sequestrato.
4. Con riguardo al secondo motive, la sentenza impugnata ha soprattutto sottolineato il dato ponderale, riconoscendo allo stesso valore assorbente, in linea con la giurisprudenza delle SS.UU. (n. 51063 del 2018), che hanno sottolineato come, ferma restando la necessità di una valutazione globale della fattispecie, é possibile che uno degli elementi di valutazione, assuma in concrete valore preponderante.
Infondato anche ii terzo motive, al di là dell’evidente lapsus in cui e incorsa la gravata sentenza ove ha affermato – contrariamente al vero che la sentenza di primo grado ”aveva correttamente negate le attenuanti generiche”.
Pur alla luce dell’intervento del giudice delle leggi (sentenza n. 141 del 2023 che ha di fatto abolito ii divieto di prevalenza delle attenuanti sulla contestata recidiva reiterata) resta il fatto che il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 del Cp, é rimesso al “potere discrezionale” del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Ciò vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non e tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, e sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisive, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione.
Alla stregua di tali considerazioni va disatteso anche il motivo concernente la lamentata eccessività della pena, peraltro inflitta in misura contenuta nei minimi edittali.
5. Quanto infine alla ritenuta recidiva le motivazioni sul punto adottate dai giudici di merito appaiono esaustive e coerenti, avendo fatto riferimento ai precedenti penali della (omissis) alla pericolosità dell’imputata ed al reale rischio di reiterazione.
6. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del le spese processuali.
Roma 4 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 7 novembre 2023.