In tema di truffa, la persona offesa dal reato titolare di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 11 marzo 2024, n. 10188).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sergio Beltrani                    – Presidente –

Piero Messini D’Agostini   – Consigliere –

Maria Daniela Borsellino  – Consigliere –

Giuseppe Sgadari               – Consigliere est. –

Francesco Florit                  – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) S.P.A. già (omissis) (omissis) (omissis) S.P.A.), parte civile nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis) nata a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito il difensore della parte civile ricorrente, Avv. (omissis) (omissis) in sostituzione dell’Avv. (omissis) (omissis) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota delle spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Parma, emessa il 20 luglio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in ordine al reato di truffa ascrittole perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela, revocando le statuizioni civili; tale causa di improcedibilità e stata dalla Corte ritenuta prioritaria rispetto alla estinzione del reato per prescrizione, comunque, rilevata nella sentenza siccome intervenuta nelle more del giudizio di primo grado.

2. L’imputata era accusata di aver truffato diversi clienti dell’istituto di credito (omissis) s.p.a.  già (omissis) s.p.a.) presso il quale lavorava come promotore finanziario.

3. I soggetti truffati non avevano sporto querela, al contrario della banca, odierna parte civile, che ricorre per cassazione censurando, ai soli effetti civili, la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’istituto di credito, inteso dalla Corte quale danneggiato dal reato, non fosse titolare del diritto di querela, atto che, pertanto, la sentenza ha ritenuto mancante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso é fondato.

Nel caso in esame, dal capo di imputazione emerge chiaramente che la condotta illecita era stata diretta anche contra la banca, in quanto la ricorrente aveva ottenuto la conservazione del proprio “portafoglio clienti” attraverso i falsi investimenti finanziari dei correntisti; senza questo stratagemma ella avrebbe perso il proprio posto di lavoro, che l’istituto di credito aveva indebitamente mantenuto fino al disvelamento della condotta.

Inoltre, come risulta dalla sentenza di primo grado, l’istituto di credito odierna parte civile, aveva subito il danno patrimoniale della condotta illecita, avendo risarcito i clienti per il comportamento fraudolento del proprio promotore finanziario.

Ne consegue che la banca era non solo danneggiato ma anche persona offesa dal reato, come tale portatore del diritto di querela.

In questo senso, Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv. 284793, secondo cui, in tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, é il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest’ultimo e priva di ogni effetto.

Per queste ragioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente agli effetti civili, affinché si celebri il giudizio, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.12.2023.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari

Il Presidente

Sergio Beltrani

Depositato in Cancelleria, oggi 11 marzo 2024.

SENTENZA