Incidente stradale – Corresponsabilità dell’Anas per non aver apposto una barriera protettiva lungo l’autostrada (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 4 giugno 2024, n. 15513).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO          – Presidente –

Dott. PASQUALE GIANNITI            – Consigliere –

Dott. ANTONELLA PELLECCHIA    – Consigliere –

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI     – Consigliere –

Dott. GIOVANNI FANTICINI           – Consigliere Rel. –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28044/2021 R.G. proposto da

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), con domicilio digitale (OMISSIS);

-ricorrenti-

contro

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS) con domicilio digitale (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458 del 29/3/2021 della Corte d’appello di Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/5/2024 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

letta la memoria dei ricorrenti.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo (OMISSIS) S.p.A. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni (per responsabilità ex art. 2051cod. civ.) conseguenti al decesso del loro congiunto (OMISSIS) il quale, in data 17/4/2011, conducendo la propria autovettura lungo l’autostrada (OMISSIS) usciva dalla sede stradale, non protetta da guard-rail, e col­lideva con un albero posizionato a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge.

2. Si costituiva in giudizio (OMISSIS) S.p.A. che chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il sinistro era stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente del veicolo.

3. Con la sentenza n. 3273 del 22/5/2015, il Tribunale accoglieva par­zialmente la domanda degli attori: in particolare, il giudice di primo grado accertava la responsabilità della società convenuta e, ritenuta la sussistenza di un concorso di colpa di (OMISSIS) (nella misura del 60%), condannava la (OMISSIS) a risarcire agli attori il danno subito iure proprio, equitativamente liquidate in base alle tabelle del Tribunale di Milano, mentre respingeva la richiesta avanzata iure hereditatis; disponeva la parziale compensazione delle spese della causa.

4. Gli originari attori impugnavano la decisione e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 458 del 29/3/2021, respingeva l’impugnazione e condannava gli appellanti alla rifusione dei costi del secondo grado.

5. Avverso tale decisione (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resisteva con controricorso, la (OMISSIS) S.p.A.

6. I ricorrenti depositavano memoria ex 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. All’esito della camera di consiglio dell’8/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., per avere la Corte d’appello ravvisato un concorso di colpa del conducente deceduto, la cui condotta (non abnorme), invece, non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale, atteso che, secondo le risultanze probatorie, la doverosa apposizione di una barriera protettiva al margine della carreggiata avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, indipendentemente dalla velocità di quest’ultimo.

2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello mancato di valutare gli elementi probatori «secondo il loro giusto valore» e fornito una motivazione contraddittoria e lacunosa, avendo ignorato sia la revisione del veicolo (e, dunque, la verifica della sua efficienza) eseguita undici mesi prima dell’incidente, sia che il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che, anche ad una velocita d’impatto maggiore (doppia) rispetto a quella accertata, una barriera di sicurezza (anche di classe minima) avrebbe potuto contenere l’autovettura all’intero della carreggiata.

3. Le predette censure – che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro strettamente connesse – sono fondate nei termini di seguito esposti.

4. La responsabilità ex 2051 cod. civ. discende dall’oggettivo rap­porto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l’evento di danno che é causalmente riconducibile a questo.

5. Difatti, si é accertato in primo grado (e non ha formato oggetto di successive censure) la responsabilità ex 2051 cod. civ. di (OMISSIS) per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non avere apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo “atipico” (in quanto l’albero si trovava, pacificamente, in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta), evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del con­ducente.

6. Per configurare un’alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita (e l’omissione di custodia) e l’impatto contro l’albero, difatti, occorre ipotizzare che la velocita (o, comunque, la condotta di guida) di (OMISSIS) si inserisca – quale concorrente fattore – nel decorso causale che ha con­dotto all’evento fatale (come nella fattispecie oggetto della decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30921 del 22/12/2017, Rv. 647354-01, in cui il cedimento del guard-rail era stato «imputato causalmente anche – ed in misura paritaria – della condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all’esito di una serie di malaccorte mano­vre, tutte colpose»).

7. In proposito, si rileva, in primis, che la sentenza impugnata omette di considerare una circostanza fattuale decisiva, che é stata oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, l’accertamento del C.T.U., secondo le conclusioni del quale (puntualmente riportate nel ricorso, ma pretermesse dal giudice d’appello) un’adeguata protezione della strada (e dei suoi utenti) avrebbe evitato l’impatto anche a velocita più elevate di quelle effettivamente tenute ed accertate.

8. Inoltre, il ragionamento del giudice d’appello risulta fallace, perché la Corte territoriale individua il primo fattore della sequenza causale, che si é conclusa con l’impatto con l’albero e la morte di (OMISSIS) nella perdita del controllo del veicolo (dovuta a negligenza del conducente) al quale sarebbe seguita, quale concausa della conseguenza fatale, la mancata predi­sposizione di barriere protettive da parte del custode; nel contempo, però, non considera come possibile inizio e causa dell’intera sequenza l’omessa custodia – nel senso sopra specificato, vale a dire di custodia senza adozione degli accorgimenti idonei ad evitare le potenzialità dannose del bene medesimo – da parte della (OMISSIS) né svolge un giudizio controfattuale sulla carenza del guard-rail.

9. Parafrasando la decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22801 del 29/09/2017, «qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito con concorrentemente per produrre il fatto dannoso in se, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fat­tore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso ab­bia operato come concausa sia che esso possa aver data luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso».

10. Nel caso di specie, per quanto evidenziato sopra al punto 8 deve dirsi inadeguato – e quindi non corretto – l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’incidenza del fattore causale, consistente nella custodia di un bene intrinsecamente e durevolmente privo di accorgimenti atti a prevenire il rischio dell’uscita di strada e quindi proprio della perdita di controllo del veicolo (invece reputata perfino preponderante a danno della vit­tima), sulla sequenza delle conseguenze pregiudizievoli esitate in danno del (OMISSIS).

11. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

12. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo e il secondo motivo;

dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 maggio 2024.

                                                                                                                II Presidente

                                                                                                           (Franco De Stefano)

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.