REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
GIACOMO TRAVAGLINO Presidente
PASQUALE GIANNITI Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere
STEFANIA TASSONE Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI Consigliere – Rel.
ORDINANZA
sul ricorso 4109/2022 proposto da:
(omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);
-ricorrente-
contro
(omissis) (omissis);
– intimato –
nonché contro
(omissis) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2621/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal dott. CRICENTI GIUSEPPE
Ritenuto che
1.- (omissis) (omissis) è caduta, provocandosi danni alla caviglia, mentre scendeva da una rampa carrabile, alla cui fine era presente una macchia di olio versata poco prima dall’autocarro di (omissis) (omissis).
2.- La danneggiata ha agito sia nei confronti del proprietario del veicolo che della compagnia di assicurazione, (omissis).
- Il primo non si è costituito, la seconda ha resistito alla domanda.
3.- La richiesta di risarcimento è stata rigettata dal Tribunale di Napoli che ha ritenuto che il danno fosse del tutto evitabile dalla danneggiata, la quale aveva percorso la rampa nonostante non fosse illuminata e dunque perciò non si era avveduta della macchia di olio su cui poi era scivolata.
Questa decisione, ed il relativo apprezzamento della condotta colposa del danneggiato, è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
4.- (omissis) (omissis)ricorre con due motivi e memoria. Chiede il rigetto del ricorso la (omissis) spa, che ha notificato controricorso.
Considerato che
5.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione degli articoli 2054 e 1227 c.c.
La sua tesi è la seguente.
Il caso va inquadrato nell’articolo 2054 c.c. primo comma, con la conseguenza che non può operare il concorso colposo del danneggiato, poiché la norma, nel suo ultimo comma, specifica che << in ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo>>.
L’espressione “in ogni caso” lascia intendere che la responsabilità non può essere esclusa da una condotta del danneggiato: il danneggiante risponde sempre e comunque.
Poiché è emerso come pacifico che l’olio è fuoriuscito dal camion, e dunque per un difetto di manutenzione, allora la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 2054 c.c., ed in particolare l’espressione “in ogni caso”, lascia intendere che il proprietario del veicolo debba rispondere comunque: può esservi una riduzione del risarcimento a suo carico, in base al primo comma dell’articolo 1227 c.c., ma non già la completa esenzione da responsabilità per concorso del danneggiato ex secondo comma dell’articolo 1227 c.c..
Il motivo è infondato.
Intanto, la fattispecie non è riferibile all’articolo 2054 c.c., primo comma, come sostiene la ricorrente.
Quella norma presuppone pur sempre che il danno sia cagionato direttamente dalla circolazione del veicolo, nel senso la circolazione deve essere la causa del danno, e non la mera occasione: nel caso presente il danno è derivato dalla caduta dell’olio sul manto stradale, durante la circolazione del veicolo.
La norma è chiaramente riferita ai danni che la circolazione provoca, non a quelli che derivino da altri fattori (perdita di olio), sia pure occasionalmente riconducibili al mezzo di circolazione. In sostanza, l’articolo 2054 c.c. pone una presunzione di colpa nella conduzione del veicolo, non già per il caso di danni che, pur dal veicolo, possano derivare ma che non sono dovuti alla sua guida da parte del conducente.
La previsione dell’ultimo comma, che esclude l’esonero da responsabilità per difetti di manutenzione, presuppone pur sempre che il danno sia dovuto, quale causa, e non quale occasione, alla circolazione del veicolo.
Dunque, si tratta di una fattispecie riconducibile all’articolo 2043 c.c., ossia ad un danno dovuto ad un fatto colposo del proprietario del veicolo che, in difetto di manutenzione di quest’ultimo, ha provocato la fuoriuscita di olio: la condotta sta non nella guida colposa ma nella colpevole omissione che ha consentito la fuoriuscita di olio.
Con la conseguenza che si applicano pienamente le norme sul concorso di colpa del danneggiato. Le quali si applicherebbero altresì se la fattispecie fosse quella dell’articolo 2054, primo comma c.c. (Cass. 17397/ 2007).
6.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 1227 c.c.
La decisione impugnata ha ravvisato concorso di colpa della danneggiata nel fatto che costei aveva percorso la rampa quasi al buio, senza provvedere ad illuminare il passaggio con qualche mezzo, come una torcia o altro.
E comunque conoscendo la scarsa visibilità del luogo, per averlo percorso di sovente.
Secondo la ricorrente questa ratio fa cattivo uso del criterio con cui si accerta il ruolo causale del danneggiato: infatti, i giudici utilizzano una massima di esperienza (se il luogo è buio ci si porta una torcia) che non è riferibile al caso in questione, in quanto non è di esperienza comune camminare con una torcia di giorno.
Ed inoltre, è contraddittorio sostenere che la conoscenza del luogo, ossia il fatto che il percorso fosse stato fatto diverse volte, doveva indurre a prudenza, dal momento che averlo fatto con successo (senza danni) per svariate volte è indice, invece, del contrario.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
L’accertamento sul ruolo causale della condotta del danneggiato è un accertamento in fatto, che è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
I giudici di merito hanno accertato che la zona in cui la ricorrente è caduta era in ombra e che quindi non vi era sufficiente visibilità (circostanza non contestata né qui contestabile).
Ciò posto, la ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrerla comunque: la violazione della regola cautelare è nel fatto di percorrere comunque (senza una qualche illuminazione) una strada buia “accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili”.
E’ vero che l’individuazione della regola cautelare da parte del giudice di merito non è accertamento di un fatto, ma, per l’appunto, di una regola di condotta, ma, pur vera essendo questa osservazione, non può comunque ritenersi violata la regola dell’articolo 1227 c.c., in quanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che chi percorre una strada buia si assume il rischio di ostacoli o pericoli non visibili.
7.- Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4200,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Roma 8.5.2023.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2023.