La cassazione fa chiarezza sulla cessione dei crediti fondiari. Nello specifico della banca di Napoli (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 6 novembre 2023, n. 307838).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO        – Presidente –

Dott. AUGUSTO TATANGELO      – Consigliere –

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI   – Consigliere –

Dott. RAFFAELE ROSSI                  – Consigliere –

Dott. GIOVANNI FANTICINI          – Consigliere Rel. –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15839/2022 R.G. proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (omissis) (omissis) in persona della curatrice avv. (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) (omissis) elettivamente domiciliata presso il suo domicilio (omissis);

– ricorrente –

contro

8omissis) (omissis) S.p.A., già (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) (omissis) ed elettivamente domiciliata  presso il suo domicilio (omissis);

– controricorrente –

e contro

(omissis) (omissis) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. n. 785 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, deposi- tata il 09/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/9/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha  concluso per il rigetto del ricorso;

uditi i difensori delle parti;

lette le memorie delle parti.

Fatti di causa

1. (omissis) (omissis), oggi (omissis) S.p.A.), nella qualità di mandataria di (omissis) a S.p.A. (oggi, (omissis) (omissis) S.p.A.), società cessionaria del credito vantato da (omissis) nei confronti di (omissis) in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 26/05/1992, promuoveva – innanzi al Tribunale di Matera e con pignoramento dell’8/05/2004 – l’espropriazione forzata dell’immobile del debitore.

2. Successivamente, il Tribunale di Matera dichiarava il fallimento di (omissis) (omissis) con sentenza del 15-27/04/2005.

3. La procedura esecutiva proseguiva per impulso della (omissis) S.p.A. (creditrice mandante della (omissis) S.P.A.).

4. Con opposizione ex 615 cod. proc. civ. introdotta il 28/06/2012, il curatore del Fallimento (omissis) contestava la titolarità, in capo alla (omissis) di un credito sottratto al divieto ex art. 51 L.F. e, dunque, il diritto della menzionata società di procedere all’esecuzione forzata, della quale domandava l’improseguibilità.

5. Con la sentenza 1041 del 27/11/2018 il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione, non ritenendo applicabile, nella fattispecie, il privilegio processuale previsto dall’art. 42 del R.D. 16/07/1905, n. 646, poiché il credito nei confronti del fallito era stato ceduto dall’istituto di credito fondiario (omissis) alla (omissis) S.p.A., società priva del requisito soggettivo indispensabile per poter agire in executivis nonostante la sopraggiunta apertura della procedura concorsuale.

6. La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza 785 del 09/12/2021, accoglieva l’impugnazione di  (omissis) e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione: per quanto qui ancora rileva, il giudice d’appello rilevava che la fattispecie esaminata era disciplinata dalle «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco (omissis) dettate dal D.L. 24/09/1996, n. 497, convertito dalla L. 19/11/1996, n. 588, e segnatamente dal sesto comma dell’art. 3 della menzionata normativa, il quale aveva esplicitamente esteso «a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d’Italia, crediti ed altre attività non immobiliari del Banco» le regole sancite dall’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, con conseguente superamento del requisito soggettivo in favore di un’estensione – oggettiva, al titolare di un credito fondiario – dei privilegi, sostanziali e processuali, precedentemente riservati all’istituto di credito fondiario.

7. Il Fallimento (omissis) in persona del curatore, impugnava la predetta sentenza con ricorso per cassazione (basato su un unico motivo), al quale resisteva con controricorso la (omissis) (omissis) S.p.A. (già (omissis) S.p.A.); non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l’intimata (omissis) S.p.A.

8. Con la sua memoria il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso;

9. le parti depositavano memorie ex 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con la propria censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 e 5, cod. proc. civ., il Curatore del Fallimento di (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41, 58 e 161, comma 6, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (T.U.L.B.), dell’art. 42 R.D. 16/07/1905, n. 646 (Testo Unico delle leggi sul credito fondiario), della L. 06/06/1991, n. 175 e dell’art. 3, comma 6, D.L. 24/09/1996, n. 497, convertito, con modifica- zioni, dalla L. 19/11/1996, n. 588, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il privilegio processuale consistente nella deroga al divieto ex art. 51 L.F. anche al cessionario del credito, non avente natura di istituto di credito fondiario (come invece l’originario mutuante). Secondo il ricorrente, al mutuo fondiario stipulato il 26/05/1992 dal fallito (omissis) non sono applicabili le norme del T.U.L.B., della L. 30/04/1999, n. 130 (sulla cartolarizzazione dei crediti) e il D.L. 24/09/1996, n. 497 sul risanamento del Banco (omissis) bensì, in forza della specifica regola dell’art. 161, comma 6, T.U.L.B., il solo R.D. n. 646 del 1905, il quale esclude l’estensione al cessionario – se privo della qualità di istituto di credito fondiario – del privilegio processuale volto a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività esecutiva individuale anche nei confronti del debitore fallito.

2. Il motivo é infondato.

3. La premessa da cui muove il ricorrente – e, cioè, l’applicabilità alla fattispecie de qua della disposizione del D. n. 646 del 1905 – e corretta; infatti, come già statuito da, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22211 del 04/08/2021, Rv. 662204-01, «In materia di esecuzione immobiliare, le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al r.d. n. 646 del 1905 – abro- gate a far data dal 1° gennaio 1994 dall’art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) – . continuano a trovare applicazione ai sensi dell’art. 161, comma 6, dello stesso T.U., sia riguardo al piano sostanziale, che a quello processuale, in due ipotesi tra loro disgiunte:

a) in relazione ai contratti già conclusi alla data del 1° gennaio 1994;

b) in relazione ai procedimenti esecutivi in corso alla stessa data.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della previgente disciplina (anche con riguardo alle norme di natura processuale) e sufficiente che ricorra una delle due menzionate ipotesi (nella specie, pignoramento eseguito dopo l’abrogazione del R.D. n. 646 del 1905, ad opera del T.U. bancario, in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data antecedente al 1° gennaio 1994).»).

4. In linea generale, come autorevolmente affermato da , Sez. 3, Sentenza n. 14003 del 26/07/2004, Rv. 575677-01, nel Testo Unico sulle leggi del credito fondiario del 1905 i «privilegi processuali non spettano al cessionario del credito vantato dall’istituto di credito fondiario»; nella motivazione della citata sentenza, infatti, si spiega che detti privilegi «sono strettamente legati sia alla natura del credito che alla natura del creditore, che deve necessariamente essere un istituto di credito fondiario, poiché la ratio di essi e la tutela, con finalità pubblicistiche, del sistema di formazione e di funzionamento del credito fondiario (collegato al mercato delle cartelle fondiarie prima e delle obbligazioni successivamente)».

Perciò, di regola, nel regime normativo previgente al D.Lgs. n. 385 del 1993 (disposizione che ha innovato l’ordinamento, ma in vigore dall’1/1/1994 ed applicabile ai contratti successivamente stipulati) l’operatività dei privilegi presuppone che il creditore possieda anche il requisito soggettivo di istituto di credito fondiario (mentre l’art. 38 del citato e sopravvenuto T.U.L.B. ha esteso a tutte le banche la possibilità di concedere crediti fondiari).

5. Per quanto ora esposto, conformemente all’ulteriore premessa del ricorrente, l’art. 42 del D. n. 646 del 1905 – in forza del quale il sopravvenuto fallimento del mutuatario non impedisce l’inizio e la prosecuzione dell’esecuzione individuale nei suoi confronti – e, di norma, applicabile solo nel caso in cui il creditore procedente rivesta la qualità di istituto di credito fondiario e, dunque, non già nell’ipotesi in cui l’espropriazione sia condotta dal cessionario del credito, privo del predetto requisito soggettivo.

6. Tali conclusioni di ordine generale, tuttavia, non possono applicarsi alla fattispecie in esame, poiché non sono corrette le conseguenze che il Fallimento vorrebbe trarre da tale premessa: il ricorrente, infatti, omette di considerare la peculiarità della cessione de qua, che – come e pacifico e come chiaramente affermato dalla Corte d’appello – e intervenuta nell’ambito della ristrutturazione del gruppo creditizio Banco (omissis) ed é, quindi, assoggettata ad una disciplina speciale (applicata nella sentenza impugnata), per diversi aspetti  derogatoria rispetto al R.D. n. 646 del 1905.

7. Infatti, l’art. 3, comma 6, del L. 24/09/1996, n. 497, convertito dalla L. 19/11/1996, n. 588, norma poi abrogata dall’art. 7, comma 2, D.L. 03/05/2016, stabilisce che alle cessioni dei crediti del Banco (omissis) S.p.A. previste dalla disposizione «si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

8. In particolare, il terzo comma del citato 58 prevedeva, in origine (e alla data di entrata in vigore della disciplina speciale sulla ristrutturazione del Banco (omissis) che «i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione»; in seguito, col successivo intervento normativo dell’art. 12 D.Lgs. 04/08/1999, n. 342, il legislatore ha aggiunto che in esito alla cessione «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti».

9. Quest’ultima disposizione rende evidente che alla cessione del credito si accompagna pure il privilegio processuale consistente nella deroga all’art. 51 F., tanto che lo stesso ricorrente ammette che, col nuovo T.U.L.B. e con le successive leggi di “cartolarizzazione”, i privilegi, sostanziali e processuali, del credito fondiario non sono più legati alla qualità soggettiva del titolare, bensì alla natura del credito stesso.

10. L’evoluzione verso tale conclusione e segnata dal D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha ampliato la platea dei soggetti abilitati a erogare il credito fondiario (art. 38, comma 1, T.U.L.B.: «Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.») e a rendersene cessionari (la rubrica dell’art. 58 indicava, inizialmente, la «Cessione di rapporti giuridici a banche») e dal D.Lgs. 04/08/1999, n. 342 che, oltre a modificare la rubrica dell’art. 58, ha adeguato il testo normativo alle «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» introdotte con la L. 30/04/1999, n. 130, col nuovo settimo comma (di cui si dirà nel prosieguo) e con l’introduzione nel terzo comma del citato periodo riguardante «le discipline speciali, anche di carattere processuale».

11. Il fatto che il legislatore dell’operazione di risanamento del Banco (omissis) abbia richiamato – nell’art. 3, comma 6, D.L. n. 497 del 1996 – l’originaria disposizione dell’art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 385 del 1993, all’epoca priva di uno specifico riferimento ai privilegi processuali, non significa che l’intento fosse quello di escludere, per le società cessionarie, le prerogative già spettanti al cedente istituto di credito, perché contro tale tesi militano argomenti letterali e logici.

12. Sotto il profilo letterale – come già statuito da, Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 20/04/2016, Rv. 639315-01 – «l’aggiunta, nel 3° comma dell’art. 58, dell’inciso finale “Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti” . serve a evidenziare che tutte le discipline speciali, già al momento esistenti, per i crediti ceduti, di carattere processuale e non, “restano” appunto ferme» in esito alla cessione: ed evidentemente in quanto tali e, cioè, oggettivamente considerate, visto che il requisito soggettivo, in un’operazione come quella disegnata dal testo normativo, diventava irrilevante per la prevalenza del pubblico interesse all’intervento di sistemazione dei rapporti pendenti; la norma introdotta dall’art. 12 D.Lgs. 04/08/1999, n. 342, dunque, non ha natura innovativa, bensì valenza chiarificatrice ed effetto ricognitivo di una perdurante applicabilità a tutte le cessioni ex art. 58 T.U.L.B. (inizialmente solo a banche, poi anche a società di cartolarizzazione) dei privilegi processuali, da includere peraltro, tra «i privilegi di qualsiasi tipo» ai quali già si riferiva la disposizione. In altre parole, «restano applicabili» significa che «si continuano ad applicare», all’esito della cessione, le discipline speciali di privilegio spettanti al cedente.

13. Riguardo alla ratio legis – e, quindi, dal punto di vista logico- teleologico – si osserva che il legislatore del D.Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso sancire la generale oggettivizzazione di tutti i privilegi fondiari con la disposizione del settimo comma dell’art. 58, inserita dall’art. 12 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 342, in virtù della quale «anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata, e in favore degli intermediari finanziari» si attagliano le altre norme dell’art. 58, incluso il terzo comma, la cui precisazione – contestualmente introdotta nell’ultimo periodo – e tesa a superare ogni dubbio ermeneutico sull’estensione dei privilegi a qualsivoglia cessione di rapporti giuridici.

14. Orbene – una volta rilevato che la novella del terzo comma (come formulato nel 1999) non ha lo scopo di innovare l’ordinamento, ma soltanto di evitare dubbi interpretativi ingenerati dal nuovo settimo comma e che l’intervento legislativo del D.Lgs. n. 342 del 1999 mira ad estendere alle società di “cartolarizzazione” le regole già applicabili a tutte le banche (non solo agli istituti di credito fondiario) – si deve ritenere che la disciplina di ristrutturazione del gruppo creditizio Banco (omissis) abbia addirittura anticipato, sia pure limitatamente alla menzionata operazione di risanamento, la generale disposizione dell’art. 58, comma 7, T.U.L.B., essendo stata espressamente stabilita l’applicazione delle regole del T.U.L.B. alle «società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d’Italia, crediti ed altre attività non immobiliari del Banco» (pur non rivestendo queste la qualità di «banche»), ivi compresa la disposizione relativa ai «privilegi di qualsiasi tipo».

In sostanza, il nuovo generale regime, di rilevanza del solo elemento oggettivo della natura fondiaria del credito, introdotto solo per il futuro dal 1993, e stato quindi semplicemente esteso, in deroga alla disciplina transitoria del T.U.L.B. ed evidentemente per ragioni di armonizzazione del sistema, pure alla complessa vicenda della sistemazione dei rapporti pendenti del Banco  (omissis).

15. In conclusione, é corretta la decisione della Corte d’appello che, in virtù della speciale disciplina dell’art. 3, comma 6, L. n. 497 del 1996, ha esteso la facoltà di derogare al divieto ex art. 51 L.F. riconosciuta al creditore fondiario (dall’art. 41 D.Lgs. n. 385 del 1993 e, in precedenza, dall’art. 42 R.D. n. 646 del 1905) quale privilegio processuale spettante all’istituto di credito mutuante, alla (omissis) cessionaria del credito fondiario vantato dal Banco (omissis) nei confronti di (omissis).

16. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel

17. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna il Fallimento ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 settembre 2023.

Il Consigliere estensore

(Giovanni Fanticini)

Il Presidente

(Franco De Stefano)

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.