La Cassazione non riconosce la tenuità del fatto sull’investimento di pedone sulle strisce pedonali (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 14 aprile 2023, n. 15788).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa FRANCESCA CERONI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per aver riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 590-bis, comma 7, pen. e rideterminato in conseguenza la pena, ha confermato nel resto l’affermazione di responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS) per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.

2. Mentre percorreva con il proprio veicolo Fiat Panda (tg. (OMISSIS) ) viale (OMISSIS) con direzione via del (OMISSIS), giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale ivi posto, l’imputato, per colpa generica nonché per colpa specifica (art. 191 commi 1 e 4, cod. strada) ometteva di dare la precedenza a (OMISSIS) (OMISSIS) che stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali con il suo velocipede a mano, da destra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, così collidendo con la stessa e causandole le lesioni di cui al capo di imputazione, dalle quali derivava una malattia di durata complessiva a giorni 90.

3. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in merito alla evitabilità dell’incidente da parte del (OMISSIS) mediante una prudente condotta di guida, rispettosa dell’obbligo di dare la precedenza al pedone che stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali: la presenza di autovetture parcheggiate in modo irregolare in prossimità dell’attraversamento non costituiva una giustificazione tale da escludere la responsabilità dell’imputato.

Così come la persona offesa aveva dichiarato di aver visto la Panda che procedeva a velocità moderata ed era ancora “lontana” – cioè a diverse decine di metri di distanza dalle strisce pedonali, su una strada rettilinea che permetteva il reciproco avvistamento – anche il conducente avrebbe dovuto percepire, nello stesso momento, la presenza del pedone che stava superando il profilo delle auto in sosta ed iniziava l’attraversamento, camminando lentamente.

Sulla base di tali dati di fatto, evidenziavano i giudici di appello che la circostanza che la visibilità della parte iniziale dell’attraversamento pedonale potesse essere ostacolata da una o due vetture in sosta, parallele al margine destro della strada, rendeva doverosa, per i conducenti delle auto che sopraggiungevano, una particolare attenzione e prudenza, proprio perché lo spazio di avvistamento dei pedoni che impegnavano le strisce pedonali veniva ad essere in una certa misura ridotto.

Il (OMISSIS) valutando quella condizione di potenziale pericolo, avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la sua velocità, sia pure già non elevata, e prestare la dovuta attenzione, condotta che gli avrebbe permesso di arrestare tempestivamente l’autovettura, concedendo al pedone la dovuta precedenza così da evitare l’investimento.

4. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che solleva tre motivi con cui deduce:

4.1. Violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione all’art. 590-bis pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo. La Corte di appello ha ritenuto che fosse provata la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali ove è avvenuto il sinistro e che queste incidessero sulla visibilità dell’attraversamento, con conseguente riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen.

Appare del tutto apodittica l’affermazione secondo cui l’imputato, a fronte della presenza di detti veicoli, non avrebbe prestato la dovuta attenzione, non essendo emerso in alcun modo che il (OMISSIS) fosse distratto o non concentrato.

La Corte ha ricostruito l’ulteriore diligenza richiesta al conducente sulla base di una valutazione effettuata ex post anziché ex ante. L’individuazione della regola di diligenza cui ricorrente era tenuto deve essere fatta ex ante, avuto riguardo a quella che era la situazione concreta sussistente al momento dei fatti.

Il Giudice di appello ha omesso di indicare quale fosse la velocità adeguata ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, essendosi limitato ad affermare la necessità di una condotta di “maggior prudenza” anche “sotto il profilo della velocità”, facendo quindi riferimento solo ad un obbligo generico di prudenza e di riduzione della velocità, senza aver individuato il contenuto della regola cautelare che si assume violata, la quale rimane perciò del tutto indeterminata, dovendosi anche tener conto che l’imputato viaggiava a circa 30 km/h, velocità molto al di sotto del limite previsto per quella strada.

La mancata individuazione del dato, peraltro, non permette di verificare se la velocità individuata in concreto come adeguata avrebbe consentito all’imputato di evitare l’investimento del pedone, non rendendo quindi possibile effettuare la valutazione della causalità della colpa secondo il profilo della idoneità della condotta alternativa lecita ad evitare l’evento.

4.2. Violazione dell’art. 191, commi 1 e 4, cod. strada, in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 590-bis pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte fiorentina ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla base di un giudizio di “evitabilità dell’incidente mediante una prudente condotta di guida rispettosa dell’obbligo di dare la precedenza”, nonostante abbia accertato una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella effettuata dal primo Giudice su un aspetto essenziale, ovvero la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali tale da incidere sulla visibilità dell’attraversamento.

Immotivatamente, il Giudice di appello ha ritenuto che la presenza dei veicoli irregolarmente parcheggiati non fosse sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imputato perché questi avrebbe “percepito in colpevole ritardo il movimento della (OMISSIS).

La Corte territoriale non ha tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra l’avvistamento da parte della donna dell’auto dell’imputato e l’avvistamento da parte di questi dell’attraversamento della donna, con l’effetto di anticipare ingiustificatamente il presupposto di fatto (avvistamento del pedone che attiva l’obbligo al conducente di fermarsi).

Oltre a confondere il piano della colpa con quello del nesso di causa, la Corte di merito combina il profilo della colpa specifica ex art 191, commi 1 e 4, cod. strada con quello della colpa generica, consistente nel non aver adoperato attenzione e prudenza.

4.3. Violazione dell’art. 131-bis pen., nonché illogicità o contraddittorietà della motivazione, giacché la Corte di appello ha ritenuto che, “sebbene la condotta colposa dell’imputato possa essere considerata di grado non molto elevato”, la gravità delle lesioni riportate della persona offesa fosse di per sé sufficiente ad impedire l’applicazione della causa di non punibilità: ciò in contrasto con il dato normativo e con la ratio della norma, nonché con l’avvenuto riconoscimento, nella sentenza di secondo grado dell’attenuante di cui al comma 7, dell’art. 590-bis cod. pen. La gravità delle lesioni non è di per sé ostativa all’applicazione del 131-bis cod. pen.

4.4. In data 23/11/22, è pervenuta quietanza a firma della persona offesa, (OMISSIS) (OMISSIS)

In pari data è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS) (OMISSIS) che, in via preliminare, ha chiesto il rinvio del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale (sollevata con ordinanza del 11/11/2022 dal Tribunale di Siena) o, comunque ad udienza successiva al 30/12/2022.

5. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa, in quanto la questione rimessa alla Corte costituzionale dal Tribunale di Siena non è di prossima decisione e, comunque, riguarda la scelta legislativa di rinvio dell’entrata in vigore di una normativa che non spiega diretta efficacia sul processo in corso.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze formulate dalla difesa dell’imputato in sede di appello, sulle quali la Corte di Firenze si è pronunciata con motivazione esaustiva e corretta.

Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n.30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441 -01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704 – 01), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, PM in proc. Candita e altri, Rv.244181 – 01).

2. I primi due motivi riguardano la configurabilità di una condotta colposa e la evitabilità dell’evento.

Orbene, la Corte territoriale ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali, all’esito degli accertamenti in fatto e di una ricostruzione logica ineccepibile, l’evento sarebbe stato evitato se l’imputato avesse prestato la doverosa attenzione al pedone che stava compiendo l’attraversamento ed avesse adeguato il suo comportamento di guida allo stato dei luoghi: proprio la presenza di auto in sosta irregolare in prossimità delle strisce pedonali avrebbe dovuto indurre il conducente ad una estrema prudenza, che gli avrebbe permesso di avvistare tempestivamente il pedone, così come il pedone aveva avvistato l’auto che sopraggiungeva, confidando nel suo arresto, in conformità alla specifica regola del codice della strada.

La ritenuta colpa a carico del (OMISSIS) non si pone in contrasto logico-giuridico con il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 590 bis, comma 7, cod. pen.

Anche sul punto le argomentazioni sviluppate nella sentenza ricorsa appaiono immuni dal dedotto vizio di legittimità, laddove l’evento lesivo è stato ritenuto principalmente legato da nesso causale con la condotta del conducente, e, in minor misura, da una concausa esterna, costituita dalla presenza di auto in sosta irregolare.

Si tratta perciò di motivi ripetitivi che non si confrontano con il contenuto della sentenza ricorsa.

3. Parimenti ripetitivo il terzo motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente dell’art.131 bis pen., avendo la Corte di merito, facendo uso del potere discrezionale che le è proprio, ritenuto ostativa la durata e la gravità delle lesioni riportate dalla (OMISSIS) in altri termini un’offesa non particolarmente tenue.

4. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023.

SENTENZA – originale -.