La Cassazione richiama le sentenze di San Martino e rigetta il ricorso di due medici che lamentavano il danno subito dall’assegnazione esclusiva al pronto soccorso (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 marzo 2023, n. 7117).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23990-2017 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) difesi dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

ASL di (OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2102/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2017 R.G.N. 10523/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla domanda risarcitoria proposta da e nei confronti dell’A, mentre riconosceva agli istanti, medici in servizio presso l’Ospedale “(OMISSIS)” di (OMISSIS) assegnati alla U.O.C. di Medicina Generale ed addetti in via esclusiva al Servizio di Pronto Soccorso del Presidio di (OMISSIS), il risarcimento del danno biologico da loro patito perché assegnati in via esclusiva a tale attività medica, trattandosi di un impegno disagevole e gravoso per la salute; rigettava, invece, la pretesa avanzata con riguardo alle ulteriori voci del danno morale, del danno da dequalificazione professionale, da perdita di chance e da turnazione illegittima;

– la Corte territoriale ha rigettato tali ulteriori pretese perché gli stessi ricorrenti, nell’aderire al bando di concorso per Medicina d’Urgenza, avevano rinunciato a valorizzare gli specifici titoli specialistici posseduti e non avevano dedotto alcuno specifico fattore di depauperamento del patrimonio di esperienze e conoscenze specialistiche in precedenza maturate, presentandosi anzi l’assegnazione al Pronto Soccorso come un fattore di generale arricchimento professionale e di aumento e non di perdita di chance di carriera; rilevava, poi, la mancata allegazione del bene della vita distinto dalla salute psicofisica rilevante ai fini della configurabilità del danno morale e la mancata allegazione e prova dei concreti riflessi pregiudizievoli riverberatisi in danno dei ricorrenti per effetto della loro destinazione in via esclusiva al lavoro in turni presso il Pronto Soccorso;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS) affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL (OMISSIS);

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., imputano alla Corte territoriale l’aver valorizzato, al fine di escludere il dedotto demansionamento, l’equivalenza formale delle mansioni di nuova assegnazione rispetto a quelle di provenienza anziché (omissis) l’eterogeneità sostanziale delle prime rispetto alla storia professionale dei dipendenti;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine alla non ravvisabilità del danno da demansionamento nonché la non conformità a diritto della ritenuta inconfigurabilità in re ipsa del danno morale e del danno esistenziale, viceversa riguardati come danno conseguenza;

– che il primo motivo è infondato: nell’ambito della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000, l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. è sancita in via generale dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (v., ex aliis, Cass. n. 91/19);

– che parimenti infondato è il secondo motivo, non essendo configurabile né il danno da dequalificazione professionale né quello da perdita di chance (in ragione di quanto innanzi detto) e non risultando risarcibile per difetto di allegazione e prova il danno morale ed esistenziale: in proposito va data continuità all’orientamento accolto da questa Corte con la decisione resa a sezioni unite n. 26972 del 2008 sul contenuto e sulle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo cui, mentre per il danno biologico l’accertamento medico-legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non biologico relativo ai beni immateriali valga il principio per cui “il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 della sentenza citata);

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.