La manifestazione di raduno di fuoristrada va ricondotta nell’ambito dell’articolo 2050 c.c., potendosi considerare attività pericolosa. Confermata dunque la responsabilità del Club organizzatore per l’indicente (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 19 settembre 2023, n. 26860).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Presidente

DANILO SESTINI                          -Consigliere

LINA RUBINO                               -Consigliere – Rel.

EMILIO IANNELLO                       -Consigliere

IRENE AMBROSI                           -Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 18299/2021 proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, (omissis)

-ricorrente –

contro

(omissis) (omissis);

– intimati –

nonché contro

(omissis) s.r.l. in persona del legale rappresentante, pro tempore, (omissis) (omissis);

-controricorrente –

nonché contro

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis);

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons., dott.ssa Lina RUBINO

FATTI DI CAUSA

1. Il (omissis) (omissis) (omissis) e il sig. (omissis) (omissis) propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) per la cassazione della sentenza n. 849\2021, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 16.4.2021, notificata a mezzo pec il 19.4.2021.

3. Si sono costituiti con distinti controricorsi (omissis) (omissis) e (omissis) s.p.a. (omissis)

4. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

5. Le parti costituite non hanno depositato memoria.

6. Questo il fatto, per quanto ancora di rilevanza: nel 2007, durante un raduno di fuoristrada organizzato dal (omissis) (omissis) (omissis) e dal suo presidente signor (omissis) intestata a (omissis) (omissis) l’autovettura con targa di prova (omissis) trasportata la signora sulla quale era (omissis) (omissis) dopo aver urtato contro un grosso masso subiva la rottura dell’albero di trazione. Il conducente perdeva il controllo del mezzo che precipitava in un burrone. La (omissis) riportava gravissimi danni alla persona, in particolare una paraplegia completa da trauma vertebro-midollare.

7. La (omissis) i suoi congiunti convenivano in giudizio il conducente, (omissis) (omissis) il proprietario del mezzo, il Club (omissis) (omissis) il presidente del club (omissis) nonché la (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni.

8. Il tribunale dichiarava (omissis) (omissis) responsabile esclusivo del sinistro e lo condannava, in solido con il (omissis) compagnia assicuratrice del veicolo per la r.c.a. subentrata a (omissis), a risarcire i danni subiti da (omissis) (omissis) che quantificava in euro 1.352.227,00, nonché i danni non patrimoniali a favore dei congiunti della (omissis) riconoscendo il diritto della (omissis) di essere tenuta indenne dallo (omissis) per quanto fosse stata costretta a pagare in virtù della anzidetta solidarietà passiva alle parti attrici.

Il giudice di primo grado riteneva responsabile del sinistro unicamente il conducente del fuoristrada, il quale si poneva in marcia con un vecchio fuoristrada, immatricolato da (omissis) urtava una grossa pietra, determinando la rottura improvvisa dell’albero di trazione, non riusciva a fare una manovra di emergenza atta a mettere in sicurezza il veicolo e i suoi passeggeri e, a causa della sua imprudenza nel mettersi in marcia con un fuoristrada non all’altezza del percorso difficoltoso, e della sua personale imperizia, che si traduceva nella incapacità di portare a termini una manovra d’emergenza adeguata, determinava la caduta del fuoristrada che precipitava nel burrone.

Rigettava invece le domande nei confronti del (omissis) organizzatore del raduno di veicoli fuoristrada, e del suo presidente (omissis) (omissis) nonché della (omissis)

9. (omissis) (omissis) proponeva appello, chiedendo si accertasse che il sinistro si era verificato per caso fortuito e che si rigettasse la domanda nei suoi confronti; in via gradata, chiedeva che si dichiarasse che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva o quanto meno concorrente del Club che aveva organizzato il raduno di fuoristrada, del suo presidente signor (omissis) e che tutti questi soggetti, solidalmente con la compagnia (omissis) fossero condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori. Chiedeva altresì che si dichiarasse l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della domanda di manleva proposta dalla (omissis)  nei suoi confronti.

10. Proponevano appello incidentale i signori (omissis) chiedendo che si accertasse la colpa concorrente degli organizzatori del raduno e del presidente del Club e che anche questi due soggetti fossero condannati, in solido con il conducente del veicolo, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, previa correzione dell’importo complessivo, che a causa di un errore materiale era stato indicato in 1.352.000 anziché 1.452.000 euro.

11. La sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta la responsabilità di (omissis) (omissis) fondata sull’articolo 2054, primo comma, c.c., che pone a carico del conducente e in favore anche del trasportato una presunzione colpa, superabile con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, prova che la corte d’appello afferma non sia stata offerta dallo (omissis).

Anche il giudice dell’impugnazione valorizza le circostanze che lo (omissis) si poneva, per partecipare al raduno di fuoristrada, alla guida di un veicolo immatricolato già da (omissis) non di sua proprietà, senza verificare preventivamente che le sue condizioni di manutenzione fossero sufficienti a renderlo idoneo a affrontare in sicurezza il tipo di percorso fuoristrada previsto.

Anche in relazione alla imperizia, la sentenza impugnata conferma la valutazione del giudice di prime cure, rilevando che il tempo di reazione impiegato dallo (omissis) prima di frenare fu obiettivamente inadeguato.

11.1.- La Corte d’appello dichiara inammissibile il motivo di appello di (omissis) (omissis) volto all’accertamento della colpa esclusiva o concorrente, con relativa graduazione di responsabilità, del (omissis) del (omissis) (omissis) in quanto la ritiene domanda nuova, non avendo egli in primo grado mai chiesto accertarsi la responsabilità di questi soggetti in ordine al sinistro.

11.2.- Accoglie invece l’appello incidentale proposto dai signori (omissis) volto ad accertare la corresponsabilità del (omissis) e del (omissis) affermando che la manifestazione di raduno di fuoristrada andava ricondotta nell’ambito di operatività dell’articolo 2050 c.c., potendosi considerare attività pericolosa, come già indicato dalla Cassazione con sentenze n. 25421 del 2017 e  n.  860  del  2015.

11.3. Affermata la responsabilità del  (omissis) del (omissis) per attività pericolosa, esclude che sia stata fornita da parte loro la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e, in accoglimento dell’appello incidentale dei  danneggiati, condanna il (omissis) il sig. (omissis) in solido tra loro nonché con (omissis) (omissis) e (omissis) a pagare alla (omissis) (omissis) ai suoi congiunti le somme rispettivamente liquidate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Propongono ricorso principale il (omissis) (omissis) (omissis) e il sig. (omissis) (omissis) articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo denunciano l’incongruità della sentenza d’appello, che, da una parte, ha dichiarato inammissibili ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. le domande proposte dallo (omissis) (omissis) nei confronti del (omissis) del (omissis) e della (omissis) e, dall’altra, ha ritenuto fondato l’appello incidentale dei danneggiati volto ad ottenere l’accoglimento della domanda da loro proposta nei confronti degli stessi soggetti in solido con lo (omissis) e con la (omissis) ritenendo che sussistesse interesse alla impugnazione incidentale pur avendo già (omissis) dato esecuzione alla sentenza di primo grado.

Sostengono i ricorrenti che (omissis) avrebbe non già pagato in adempimento del dispositivo di condanna recato dalla sentenza di primo grado ma in esecuzione di una transazione tra le parti, per cui gli (omissis) avrebbero rinunciato al vincolo di solidarietà, (omissis) non avrebbe impugnato e i danneggiati non avrebbero avuto interesse ad impugnare la sentenza, mancando una utilità concreta per i beneficiari della condanna di primo grado all’accoglimento dell’appello.

Sostengono i ricorrenti che i danneggiati avrebbero potuto proporre solo appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, per cui l’appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo già percepito gli (omissis) tutto quanto loro dovuto in ragione della intervenuta transazione con (omissis)

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 2050 c.c., sostenendo che erroneamente si è ricondotta la semplice organizzazione di una manifestazione di fuoristrada amatoriale alla gestione di una attività pericolosa, facendone derivare la configurabilità della relativa ipotesi di responsabilità in capo agli organizzatori.

I ricorrenti sostengono che la causa esclusiva e determinante del sinistro sia da individuare nel guasto meccanico verificatosi a carico del vetusto autoveicolo condotto dallo (omissis) sul quale viaggiava la danneggiata, che nel percorrere un tratto in salita urtava contro un grosso masso determinando la rottura dell’albero di trazione con conseguente perdita di aderenza al suolo, e nella troppo lenta reazione dello (omissis) nell’azionare il dispositivo di frenata.

Individuano in questi elementi la causa esclusiva sopravvenuta del danno, tale da far venir meno ogni nesso causale tra l’evento e la presunta attività pericolosa esercitata dagli organizzatori, in conformità con alcuni precedenti di legittimità (Cass. n. 5254 del 2006, Cass. n. 5839 del 2007, Cass. n. 25 del 2010).

Aggiungono di aver posto in essere tutte le cautele ordinarie a contenere il rischio nei limiti del tipo di attività che si andava a svolgere, non potendo pretendersi che l’organizzatore di un rally automobilistico fuoristrada andasse a verificare le condizioni degli automezzi né la perizia dei conducenti.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2050 c.c. là dove la Corte d’appello ha affermato che gli organizzatori non avrebbero fornito la prova liberatoria dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e sottolineano di aver organizzato un raduno di fuoristrada non agonistico, con itinerario descritto, che si svolgeva nella zona dei (omissis) e quindi, da un lato, i partecipanti sapevano che l’itinerario si snodava su strade di montagna, dall’altro era inesigibile e anche praticamente non effettuabile la delimitazione del tracciato da parte degli organizzatori.

Segnalano che l’obbligo dell’organizzatore di una manifestazione sportiva si sostanzia nei doveri di informazione e cautela e non può tradursi in un obbligo di rimozione del rischio (richiamando l’insegnamento di Cass. n. 18903 del 2017).

Aggiungono che era inesigibile la verifica degli autoveicoli e della capacità di guida dei partecipanti, come pure era inesigibile la pretesa di installare barriere di protezione lungo tutto il percorso, che prevedeva l’attraversamento di mulattiere e vecchi sentieri di montagna.

Con il quarto motivo deducono la violazione dell’articolo 91 c.p.c., segnalando che la Corte d’appello, in violazione del principio di soccombenza, non ha condannato lo (omissis)(omissis) nei loro confronti al pagamento delle spese legali, benché la domanda proposta nei loro confronti dallo (omissis) fosse stata dichiarata inammissibile, da cui la sua integrale soccombenza nei loro confronti.

Ugualmente errata segnalano che sia la sentenza impugnata là dove, pur avendo dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova la domanda di regresso spiccata dalla (omissis) nei loro confronti, la Corte d’appello ometteva poi di condannare (omissis) al pagamento in loro favore delle spese del secondo grado di giudizio.

Resistono con distinti controricorsi la danneggiata principale (omissis) (omissis) la compagnia di assicurazione danneggiante (omissis).

Nel suo controricorso, (omissis) (omissis) chiarisce alcune circostanze di fatto che non emergono con chiarezza dal ricorso introduttivo : ricorda che il giorno del raduno (omissis) (omissis) che doveva partecipare al raduno con il suo fuoristrada sul quale doveva prendere posto la (omissis) ebbe un guasto meccanico e a causa di quel guasto lo (omissis) (omissis) offrì allo (omissis) e alla (omissis) (omissis) che doveva viaggiare come trasportata sulla vettura del (omissis) di partecipare all’evento a bordo del fuoristrada in suo possesso.

Nel proprio controricorso, (omissis) eccepisce preliminarmente l’improcedibilità del ricorso avversario per mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata.

L’eccezione è però infondata, perché nel fascicolo di parte ricorrente è stata prodotta la copia notificata della sentenza impugnata.

Procedendo all’esame nel merito, i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.

In relazione al primo motivo di ricorso, come emerge anche dal controricorso della (omissis) danneggiati hanno concluso effettivamente un accordo transattivo con la (omissis) che ha provveduto al  pagamento, ed un distinto accordo con la (omissis) e la (omissis), nei confronti delle quali non hanno più coltivato la causa.

Non hanno invece concluso alcun accordo transattivo con il (omissis) e col (omissis) per cui, nei loro confronti non hanno rinunciato alla prosecuzione del giudizio né alla solidarietà.

L’appello dei danneggiati nei confronti degli odierni ricorrenti era teso ad ottenere il risarcimento della differenza tra quanto percepito dall’assicurazione e l’integrale risarcimento del danno, ovvero dell’importo che avevano rinunciato ad ottenere dalla (omissis) per concludere la transazione. Quindi, permaneva l’interesse dei danneggiati ad impugnare la sentenza di primo grado nei confronti degli organizzatori del raduno.

In relazione al secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e con i quali si denuncia la violazione dell’articolo 2050 c.c., effettivamente in appello i ricorrenti non hanno neppure contestato la qualificazione in termini di attività pericolosa del raduno di fuoristrada da loro organizzato, operata dalla Corte d’appello. La riconducibilità della fattispecie all’ipotesi di responsabilità speciale di cui all’art. 2050 c.c. può ritenersi essere passata in giudicato.

Ed in effetti, i ricorrenti anche in questa sede non contestano la qualificazione giuridica, ma l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, là dove ha ritenuto che non avessero fornito la prova liberatoria, l’accertamento della pericolosità in concreto effettuato dal giudice di merito, l’esclusione del caso fortuito.

Si tratta di considerazioni volte in larga misura a contestare gli esiti dell’accertamento in fatto, sotto questo profilo inammissibili in questa sede.

Si aggiunga che la decisione impugnata è ampiamente conforme ai principi di diritto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità là dove la corte di merito ritiene qualificabile, previo accertamento in fatto, la manifestazione di fuoristrada nell’ambito dell’attività pericolosa ed esclude, mediante verifica in concreto, che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria.

Parimenti, è corretta la decisione là dove non equipara l’imperizia mostrata dal conducente nella condotta di guida e nell’affrontare il tracciato predisposto dagli organizzatori a una condotta connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da recidere il nesso causale tra il sinistro e le caratteristiche del raduno.

Questa Corte ha già affermato che l’organizzatore di una attività sportiva (nel caso considerato dalla sentenza citata, “rafting”) che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza richiesta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (Cass. n. 18903 del 2017).

Deve ritenersi che, in relazione all’attività pericolosa costituita dalla organizzazione di un raduno di fuoristrada per la percorrenza di un tracciato extraurbano, da un lato, non sia sufficiente ad integrare gli estremi della prova liberatoria in capo agli organizzatori del raduno l’aver fornito ai partecipanti informazioni sul tracciato, ove le stesse non risulta che siano state accompagnate dalla evidenziazione dei punti di maggiori difficoltà, dalla indicazione degli accorgimenti da adottare per affrontarli in sicurezza e dalla indicazione di tracciati alternativi adottabili in caso di difficoltà; dall’altro, che ai fini di una adeguata prova liberatoria l’organizzatore deve associare informazioni adeguate ad una verifica preliminare sulla almeno apparente idoneità dei mezzi, tenuto conto anche delle condizioni di vetustà di essi ad affrontare il percorso e sulla esperienza dei conducenti in relazione al tipo di percorso.

Del pari, non può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’eventuale responsabilità degli organizzatori del raduno e i danni da esso derivanti, la condotta imperita alla guida di uno dei conducenti degli automezzi, non essendo un elemento eccezionale ed imprevedibile tale da determinare l’interruzione del nesso causale.

Il quarto motivo è invece fondato.

Effettivamente, la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda formulata da (omissis) (omissis) proposta per la prima volta in appello, nei confronti degli odierni ricorrenti, non lo ha poi condannato a rifondere le spese di lite nei loro confronti.

Del pari, è errata la sentenza impugnata là dove, pur avendo dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova la domanda di regresso spiegata dalla (omissis) nei loro confronti (che infatti la (omissis) nel proprio controricorso, segnala che proporrà in separato giudizio) la Corte d’appello ha poi omesso di condannare (omissis) nei confronti del (omissis) e del (omissis) (omissis)  (omissis) il pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito sul punto.

(omissis) (omissis) e (omissis) Ass.ni s.p.a. vanno condannati a pagare, in via solidale, le spese del giudizio di appello in favore dei ricorrenti  (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) che si liquidano come al dispositivo; le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e la (omissis) vanno compensate, in considerazione del parziale accoglimento; le spese del giudizio di legittimità sostenute da (omissis) (omissis)vanno poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)  a rifondere in solido ai ricorrenti le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre contributo forfettario alle spese generali ed accessori;

compensa le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e (omissis) ass.ni s.p.a.;

pone a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente (omissis) (omissis) le liquida in euro 15.000,00 oltre 200 per esborsi, oltre contributo forfettario alle spese generali ed accessori.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 18 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Luigi Alessandro Scarano

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.