La prova della guida in stato di ebbrezza fornita dall’alcoltest non è invalida se le due rilevazioni “obbligatorie” non riportano numeri consecutivi (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 27 settembre 2023, n. 39170).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. SALVATORE DOVERE – Presidente

Dott. GABRIELLA CAPPELLO – Consigliere

Dott. MARIAROSARIA BRUNO – Consigliere

Dott. ATTILIO MARI – Consigliere

Dott. ANNA LUISA ANGELA RICCI – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ANNA LUISA ANGELA RICCI;

udito il PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

udito il difensore avv. (omissis) in difesa di (omissis) (omissis) quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 25 marzo 2022,     ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena con cui, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, (omissis) (omissis) era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 285 (commesso in alla pena di mesi nove di arresto e euro 2000 di ammenda (con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

(omissis) era stato ritenuto responsabile per avere condotto l’autovettura Audi Q3 in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 1,81 g/I alla prima prova e 1,88 g/I alla seconda prova) e per avere provocato un incidente: percorrendo una via cittadina, con pioggia in atto e asfalto bagnato, aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a impattare contro due veicoli in sosta.

2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello fondato l’affermazione della responsabilità anche su un documento che l’istruttoria dibattimentale aveva chiarito essere inesistente. Il difensore osserva che l’accertamento alcoltest avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, in quanto in atti erano presenti i due scontrini, aventi nn. 471 e 473, riportanti le due misurazioni e non anche lo scontrino intermedio avente n. 472: il teste di Polizia Giudiziaria aveva ipotizzato trattarsi di una prova errata o con dicitura “volume insufficiente”, ma, anche in esito alla disposta acquisizione da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., lo scontrino non era stato trovato. Il fatto che vi fosse uno scontrino intermedio, non rinvenuto, avrebbe dovuto indurre i giudici a dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine al corretto funzionamento dello strumento di misurazione alcoltest.

Il difensore lamenta che erano state allegate nel corso dei giudizi di merito circostanze che deponevano per l’errato funzionamento dell’apparecchio, ovvero il vago ricordo del teste di polizia giudiziaria, il quale non era stato in grado neppure di rammentare le condizioni metereologiche dell’accertamento; l’anomalia in relazione all’andamento della curva di Widmark, confermata dal Consulente Tecnico di parte, della misurazione effettuata a circa 30-50 minuti dall’incidente; il fatto che la revisione periodica fosse stata effettuata negli anni 2016 e 2018 e non anche nell’anno 2017.

La Corte aveva invece erroneamente replicato che era stata acquisita “copia della dichiarazione di conformità dell’etilometro con l’indicazione dell’esito positivo delle verifiche periodiche nell’anno 2016 e 2017”.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS ed in particolare in ordine al nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l’incidente stradale.

Il difensore osserva che, dopo che con l’atto di appello era stato censurato questo specifico aspetto, la Corte aveva omesso di esaminare la doglianza e si era limitata a ribadire che nella nozione di incidente erano da ricomprendersi anche la mera fuoriuscita dalla sede stradale, essendo sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe preso in considerazione le produzioni introdotte in occasione del secondo grado a sostegno della mitigazione del trattamento sanzionatorio, ovvero il libretto comprovante la qualità di (omissis) di donatore di sangue e la certificazione di idoneità psicofisica alla guida rilasciata dalla Commissione Medica Locale di (omissis) in durata fino al :

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto, Dott.ssa Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente censura l’affermazione della responsabilità sotto il profilo della validità dell’accertamento del tasso alcolemico, sostenendo che in atti mancherebbe la prova della omologazione relativa all’anno 2017 e che vi sarebbero, comunque, indici di un non corretto funzionamento dell’etilometro, sono infondati.

Il percorso argomentativo adottato dai giudici è coerente con i dati emersi e esente dai profili di illegittimità segnalati dal ricorrente.

2.1. L’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio etilometro sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, esec. cod. strada.

A questo proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).

Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito.

Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.

2.2. Nel caso in esame, come chiarito dalle sentenze di merito conformi, da un lato, era stata acquisita prova dell’esito favorevole delle omologazioni periodiche effettuate negli anni antecedenti, dall’altro l’imputato non aveva assolto all’onere di allegare elementi tali da contestare la validità dell’accertamento.

Quanto alla omologazione, è sufficiente rilevare che la data di consumazione del reato è il 3 settembre 2017 e che a tale data non era ancora scaduto il termine annuale di validità dell’ultima prova di omologazione, risalente al mese di ottobre del 2016, sicché la censura del ricorrente, per cui difetterebbe la prova delle omologazione effettuata nell’anno 2017, deve ritenersi inconferente.

Quanto al mancato assolvimento dell’onere di documentare il non corretto funzionamento dell’apparecchio, la Corte di Appello ha rilevato che i supposti indici evidenziati dal ricorrente tali non erano.

In particolare:

– la mancanza dello scontrino della prova intermedia, come affermato dal teste di polizia giudiziaria, doveva imputarsi con ogni probabilità alla insufficienza di volume di aria inspirato e non poteva valere a inficiare il risultato della prima e della terza prova su cui si era fondata l’imputazione.

Sotto tale profilo, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755).

– l’andamento dei valori, in relazione all’andamento della curva di Widmark, non poteva essere considerato significativo, in quanto l’accertamento era stato eseguito dopo che l’imputato, all’atto del controllo, aveva presentato segni di alterazione da ebbrezza alcolica (secondo le testimonianze assunte aveva gli “occhi lucidi”, “faceva fatica a stare in piedi” e “parlava a sproposito”); in ogni caso non era possibile attribuire un significato univoco all’andamento della curva, in ragione della variabilità da soggetto a soggetto dell’assorbimento dell’alcol nel sangue.

La puntualizzazione è conforme al principio per cui «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massi mate).

3. II terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, CdS ed in particolare in ordine al nesso di causalità tra lo stato di ebrezza e l’incidente stradale, è infondato.

La circostanza aggravante in esame si configura, per espressa dizione normativa, quando il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.

In merito a tale ultima nozione,  si è affermato, con orientamento ormai consolidato, che per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Ne consegue che, perché si possa parlare di incidente stradale, è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/201, Pititto, Rv. 253734; Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012,Marziano, Rv. 253921). Si è, così, ravvisata la circostanza in esame nel caso del conducente di motociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha dato atto che (omissis) alla guida del motociclo, non solo aveva perso il controllo del mezzo, ma addirittura era andato ad impattare contro due autovetture in sosta, sicché, pacificamente, si era verificato un sinistro stradale.

Quanto al significato da attribuire al verbo “provocare” utilizzato dal legislatore, è indubbio che lo stesso richiami la necessità che il sinistro sia determinato o favorito dalla condotta di guida del soggetto agente che si trovi in stato di ebbrezza. Si è precisato che, per affermare la sussistenza dell’aggravante, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro e non già il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017, Magnoni, Rv. 270612 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/201, Callegaro, Rv. 256209).

Si è, tuttavia, chiarito che   non  è richiesto  un nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 264419).

Occorre, in altri termini che l’incidente sia conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo (in motivazione, sez. 4 n. 33760 del 17/05/2017, Magnoni Rv. 270612 cit.).

L’interpretazione della previsione di cui all’art. 186 comma 2-bis CdS, in coerenza con il maggior disvalore della condotta e con la formulazione letterale, impone di configurare l’aggravante quando l’incidente sia ricollegabile ad una condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, ovvero ad una alterata percezione delle situazioni di pericolo, collegata anche essa all’ebbrezza, e incidente sulla violazione delle regole di prudenza, diligenza e perizia nel senso indicato.

Si tratta di accertamento che deve essere compiuto con riguardo alle circostanze del caso concreto, ovvero alle caratteristiche dell’incidente ed alle condizioni dell’ ebbrezza, essendo evidente che tanto maggiore è lo stato di alterazione del conducente, come documentato dagli agenti intervenuti e  dal livello di tasso alcolemico  rinvenuto nel sangue, tanto più facilmente il nesso di strumentalità nel senso sopra indicato potrà dirsi provato, sulla base del mero rilievo di tali dati.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, ha dato atto, come già supra indicato, delle condizioni di grave alterazione, collegata all’assunzione di alcol, in cui gli operanti intervenuti avevano trovato l’imputato; la Corte ha, comunque, riportato le conclusioni del giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che (omissis) aveva provocato il sinistro violando regole cautelari di condotta (e in particolare omettendo di conformare la velocità a parametri di diligenza e prudenza) e che era stato, quindi, provato il collegamento materiale fra l’incidente autonomo in cui era incorso e lo stato di alterazione psicofisica.

Il ricorrente ha, quindi, lamentato un vizio di motivazione, in realtà, insussistente, posto che nel percorso argomentativo complessivo delle sentenze di merito, che, in quanto conformi, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), il tema del nesso di strumentalità fra la guida in stato di ebbrezza e l’incidente è stato affrontato nel rispetto dei principi sopra indicati.

4. II quarto motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

Nel caso in esame la pena non è stata determinata in misura superiore alla media edittale.

La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente la scelta di confermare la pena irrogata, spiegando che detta pena era giustificata in ragione della gravità complessiva della condotta e che non vi erano ragioni per riformulare il giudizio di bilanciamento in termine di prevalenza delle circostanze attenuanti, con un apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità, in merito alla irrilevanza degli elementi addotti.

5. Per completezza, infine, si deve dare atto che non è maturata la prescrizione.

Il reato per cui si procede è stato commesso il 3 settembre 2017 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 ( c.d. legge Orlando).

Tale legge aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. proc. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione:

a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

L’art. 159, comma 2, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge su indicata, era stato riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.

L’art. 159, comma 2, cod. pen. è stato, infine, definitivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l’art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dall’ 1 gennaio 2020 (ai sensi dell’art.2 comma 3), all’art. 344 bis cod. proc. pen., l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall’art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen.

Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall’art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.

Con riferimento alla applicabilità dell’istituto della improcedibilità (istituto, peraltro, di carattere processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cast., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità: si è in tal senso ritenuto che la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, !aria, Rv. 282408).

Un fenomeno  di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla abrogazione da parte della Riforma Cartabia [art.2 comma 1 lett. a)] dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e alla speculare introduzione dell’art. 161 bis cod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione.

Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare:

– per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss cod. pen. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 ( c.d. legge ex Cirielli);

– per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;

– per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli 157 e ss cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l’art. 161 bis cod. pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 28 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 27 settembre 2023.

SENTENZA