LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MANNA – Presidente –
Dott. CATERINA MAROTTA – Consigliere –
Dott. SALVATORE CASCIARO – Consigliere –
Dott. NICOLA DE MARINIS – Consigliere –
Dott. MARIA LAVINIA BUCONI – Cons. Relatore –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5986/2018 R.G. proposto da:
(omissis) già AZIENDA (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis)
-ricorrente-
contro
(omissis) (omissis), rappresentati e difesi dall’Avv. (omissis)
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 5032/2017 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 23.11.2017, N.R.G. 901/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.07.2023 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.
FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva respinto il ricorso, ha accolto le domande proposte da (omissis) (omissis) condannando l’Azienda (omissis) corrispondere ai medesimi il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo pari al 30% per il lavoro svolto dalle 6.00 alle 22.00 e pari al 50% per il lavoro svolto dalle 22.00 alle 6.00 in relazione a ciascuna delle festività infrasettimanali lavorate ex art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrative del CCNL 7.4.1999.
2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che gli appellanti, infermieri professionali del (omissis) dell’Azienda (omissis) di (omissis) nel periodo in esame avevano lavorato sulla base di turni giornalieri e notturni da svolgersi anche nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Il giudice d’appello ha ritenuto che l’indennità riconosciuta ai dipendenti turnisti dall’art. 44, comma 12, del CCNL 1.9.1995 non ha carattere sostitutivo di quella prevista dall’art. 9 del CCNL 9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999; ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione ed incontestati gli importi richiesti, nonché le ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nel periodo indicato.
4. Per la cassazione della sentenza (omissis) (già (omissis)), ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale i lavoratori hanno opposto difese con tempestivo controricorso.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, la (omissis) denuncia violazione o falsa applicazione o erronea interpretazione degli artt. 44, comma 12, CCNL dipendenti Comparto Sanità del 9.1995, dell’art. 9 CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere disatteso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoro svolto nelle festività infrasettimanali non attribuisce una maggiorazione della retribuzione.
Sostiene, in sintesi, che la turnazione degli infermieri è compiutamente regolamentata e indennizzata dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto attraverso la maggiorazione prevista dall’art. 44 del CCNL 1.9.1995.
2. Il ricorso è infondato, in conformità a precedenti in termini, che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 1505/2021).
3. Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» (art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell’apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall’altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva».
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell’articolazione dell’orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all’art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell’importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore».
L’art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall’indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull’importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo».
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l’art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
All’esito dell’integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall’altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all’art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell’indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »).
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell’orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all’art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall’Azienda, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell’indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l’hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l’applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l’orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l’art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall’art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo; al contrario l’art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell’orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo; 6.5. ha errato il giudice d’appello nell’estendere ai lavoratori del comparto sanità l’orientamento espresso da questa Corte in relazione all’interpretazione dell’art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell’onnicomprensività (… al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro… ); è inserita nell’ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni; riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell’indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall’art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un’ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l’orientamento espresso dall’ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull’interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: «L’indennità prevista dall’art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
4. La decisione della Corte territoriale è conforme a tale principio e deve pertanto ritenersi corretta.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. (omissis) antistatario;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2023.