REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –
Dott. GALLUCCI Enrico – Consigliere –
Dott. CALVANESE Ersilia – Rel. Consigliere –
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS) Sandro, nato a Gela il 08/09/19xx;
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riconosceva, al fine della sua esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016, la decisione emessa dall’autorità giudiziaria tedesca con la quale era stato condannato Sandro (omissis) al pagamento della sanzione pecuniaria di 980,58 euro per aver guidato in stato di alterazione alcoolica.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179 e 420- ter comma 5 cod. proc. pen.
La Corte di appello non ha rinviato l’udienza del 13 marzo 2023, pur avendo il difensore allegato il legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno professionale per due procedimenti presso il Tribunale di Palermo riguardanti imputati in stato di custodia cautelare.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
2. Già questa Corte ha affermato come il rinvio operato dalla normativa, che ha attuato in Italia gli strumenti dell’Unione europea per il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, alla disciplina del ricorso per cassazione di cui all’art. 22 I. n. 69 del 2005 determina l’applicazione anche delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 10 del 2022 e tra queste quella del più breve termine (cinque giorni) per la presentazione dell’impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466 in tema di d.lgs. n. 161 del 2010; Sez. 6, n. 45887 del 10/11/2022 in tema di d.lgs. n. 37 del 2016).
Nella specie l’art. 11, comma 5, del d.Igs. n. 37 del 2016 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, stabilisce che “contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22(1) della legge 22 aprile 2005 n. 69″.
Nella specie, il termine previsto dall’art. 22 cit., come modificato dalla riforma sopra citata, non è stato rispettato, pur volendo considerare quale dies a quo quello della ultima notificazione della sentenza impugnata alle parti private (15 marzo 2023), avendo il difensore del ricorrente presentato il ricorso con pec il 28 marzo 2023.
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito, previste dall’art. 22, comma 5, del 2005 n. 69, richiamato dall’art. 11 cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso il 11/07/2023.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2023.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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ART. 22. (Ricorso per cassazione). ((1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. 2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1.)) 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro ((dieci)) giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza. 4. La decisione é depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il ((secondo)) giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento é immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia)). ((5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso é presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.)) ((6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà.))