Le sanzioni pecuniarie emesse dall’Autorità Giudiziaria straniera, possono essere impugnate entro 5 giorni dalla notifica (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 12 luglio 2023, n. 30385).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. GALLUCCI Enrico – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Rel. Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –

Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Sandro, nato a Gela il 08/09/19xx;

avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riconosceva, al fine della sua esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016, la decisione emessa dall’autorità giudiziaria tedesca con la quale era stato condannato Sandro (omissis) al pagamento della sanzione pecuniaria di 980,58 euro per aver guidato in stato di alterazione alcoolica.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179 e 420- ter comma 5 cod. proc. pen.

La Corte di appello non ha rinviato l’udienza del 13 marzo 2023, pur avendo il difensore allegato il legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno professionale per due procedimenti presso il Tribunale di Palermo riguardanti imputati in stato di custodia cautelare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. Già questa Corte ha affermato come il rinvio operato dalla normativa, che ha attuato in Italia gli strumenti dell’Unione europea per il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, alla disciplina del ricorso per cassazione di cui all’art. 22 I. n. 69 del 2005 determina l’applicazione anche delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 10 del 2022 e tra queste quella del più breve termine (cinque giorni) per la presentazione dell’impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466 in tema di d.lgs. n. 161 del 2010; Sez. 6, n. 45887 del 10/11/2022 in tema di d.lgs. n. 37 del 2016).

Nella specie l’art. 11, comma 5, del d.Igs. n. 37 del 2016 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, stabilisce che “contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22(1) della legge 22 aprile 2005 n. 69″.

Nella specie, il termine previsto dall’art. 22 cit., come modificato dalla riforma sopra citata, non è stato rispettato, pur volendo considerare quale dies a quo quello della ultima notificazione della sentenza impugnata alle parti private (15 marzo 2023), avendo il difensore del ricorrente presentato il ricorso con pec il 28 marzo 2023.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito, previste dall’art. 22, comma 5, del 2005 n. 69, richiamato dall’art. 11 cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.

Così deciso il 11/07/2023.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

______//

ART. 22. 
                      (Ricorso per cassazione). 
 
   ((1. Contro  la  sentenza  di  cui  all'articolo  17,  la  persona
interessata, il suo difensore e il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello  possono  proporre  ricorso  per  cassazione,  entro
cinque giorni dalla conoscenza legale  della  sentenza,  solo  per  i
motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. 
   2. Il ricorso è  presentato  nella  cancelleria  della  corte  di
appello che ha emesso il provvedimento, la quale  lo  trasmette  alla
Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro  affare  e
comunque entro il  giorno  successivo,  unitamente  al  provvedimento
impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del  ricorso
sospende l'esecuzione della sentenza di cui  all'articolo  17,  comma
1.)) 
   3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro  ((dieci))
giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127
del codice di procedura  penale.  L'avviso  alle  parti  deve  essere
notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza. 
   4. La decisione é depositata a conclusione  dell'udienza  con  la
contestuale motivazione. Qualora la redazione della  motivazione  non
risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura  del
dispositivo, provvede al deposito  della  motivazione  non  oltre  il
((secondo)) giorno dalla pronuncia. 
   5. Copia del provvedimento é immediatamente  trasmessa,  anche  a
mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di
cui al comma 6, provvede ad informare le competenti  autorità  dello
Stato membro di emissione ed altresì,  quando  la  decisione  è  di
accoglimento, il  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di
polizia)). 
   ((5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14,  comma  5,  la
persona interessata, il  suo  difensore  e  il  procuratore  generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso  per  cassazione,
entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo  per  i
motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del comma 1 dell'articolo 606 del  codice  di  procedura  penale.  Il
ricorso é presentato nella cancelleria della corte di appello che ha
emesso  il  provvedimento,  la  quale  lo  trasmette  alla  Corte  di
cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare  e  comunque
entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento  impugnato  e
agli atti del procedimento. La  presentazione  del  ricorso  sospende
l'esecuzione della ordinanza di cui  all'articolo  14,  comma  4.  La
Corte, nel termine  di  sette  giorni  dalla  ricezione  degli  atti,
giudica in  camera  di  consiglio  sui  motivi  di  ricorso  e  sulle
richieste del procuratore generale senza intervento dei  difensori  e
deposita la decisione con la contestuale  motivazione  a  conclusione
dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6,
agli adempimenti indicati al comma 5.)) 
   ((6. Quando la Corte di cassazione annulla con  rinvio,  gli  atti
sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni  altro
affare e, comunque entro  il  giorno  successivo  al  deposito  della
decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi  di
cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni  dalla
ricezione degli atti, avvisando le parti  con  decreto  notificato  o
comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di  cui
al comma 5-bis, i termini di cui  al  secondo  periodo  sono  ridotti
della metà.))