Le scale e l’androne di un palazzo rientrano nelle pertinenze di una dimora privata (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 20 settembre 2022, n. 34783).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente – 

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Francesco, nato a Cosenza il 11/12/19xx;

(OMISSIS) Francesco, nato a Cosenza il 29/09/19xx;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, emessa in data 20/04/2021;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Francesca Ceroni, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia di Francesco (OMISSIS), avv.to Cristian (OMISSIS), che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;

letta la memoria di replica del difensore di fiducia di Francesco (OMISSIS), avv.to Filippo (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza in composizione monocratica in data 29/11/2018, con cui Francesco (OMISSIS) e Francesco (OMISSIS) erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti – entrambi per il reato di cui agli artt. 110, 614, commi primo e quarto, cod. pen., in Cosenza il 19/01/2016 (capo A);

il solo (OMISSIS) anche per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., in Cosenza il 19/01/2016 (capo B) – dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) Francesco per essere il reato a lui ascritto al capo B) estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. In data 04/10/2021 Francesco (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Cristian (OMISSIS), deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 violazione di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 354, 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., non essendo stata la persona sottoposta alle indagini avvisata della possibilità di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’attività di urgente acquisizione del video da parte della P.G., in quanto già soggetto sottoposto alle indagini, ed avendo la sentenza confuso detta eccezione con quella relativa agli avvisi di cui all’art. 360 cod. proc. pen., trattandosi, peraltro, di attività di indagine determinante.

3. In data 02/10/2021 Francesco (OMISSIS) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Filippo (OMISSIS), deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

3.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 614, comma quarto, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non essendosi verificata, nel caso in esame, alcuna manomissione necessitante una successiva attività di ripristino, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, essendo state evidenziate le sole scalfitture sul portone;

3.2. violazione di legge, in riferimento all’art. 614, comma primo, cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., non potendo le scale e l’androne condominiali essere considerati luoghi di privata dimora, anche alla luce dell’interpretazione di tale concetto come emerge dall’art. 615-bis cod. pen. e dalla giurisprudenza di legittimità, che, nella sua massime espressione, ha segnalato l’oscillazione ermeneutica che, da un lato, tende ad ampliare il concetto di luogo di privata dimora in relazione agli artt. 614 e 615-ter cod. pen., mentre tende a restringerlo in funzione del limite allo svolgimento delle attività di indagine; in ogni caso, la stessa giurisprudenza di legittimità, anche se in riferimento ad altre fattispecie di reato, ha sancito come sia rilevante la percettibilità all’esterno di quanto si svolge nelle pertinenze di una privata abitazione; ne consegue che l’androne di un palazzo, come nel caso in esame, essendo destinato all’uso di un numero indeterminato di soggetti, non può rientrare nei luoghi tutelati dall’art. 614, comma primo cod. pen.;

3.3. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata esclusione della recidiva con motivazione del tutto apparente, che evidenzia solo gli elementi materiali della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Francesco (OMISSIS) è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, a pag. 6, nel momento in cui la Polizia giudiziaria aveva visionato le immagini della telecamera di videosorveglianza, con l’aiuto del tecnico dell’impianto, non vi era alcun indizio di reità a carico del (OMISSIS), che era stato, quindi, rilasciato, mentre nei confronti del (OMISSIS) vi erano solo indizi per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.; in ogni caso, il supporto era stato acquisito in un secondo momento, posto che il tecnico chiamato dall’amministratore, a nome Raimondo (OMISSIS) – come riferito dal teste (OMISSIS) – dopo l’analisi delle immagini aveva estrapolato il video e lo aveva consegnato alla stessa Polizia giudiziaria.

Inoltre, ferma la ricostruzione dell’acquisizione del video contenuta in sentenza, nel caso in esame, a differenza di quanto eccepito dalla difesa, non ci si troverebbe in presenza di una causa di inutilizzabilità, bensì di nullità, la quale avrebbe dovuto essere eccepita secondo la scansione processuale indicata dagli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., quindi entro la pronuncia della sentenza di primo grado, nel caso di specie.

Ciò è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di test alcolimetrico e di prelievi ematici – secondo un principio assolutamente applicabile anche al caso in esame, considerata la medesima ratio posta a fondamento dell’avviso all’indagato di potersi fare assistere da un difensore -, per cui la nullità derivante dall’omissione del detto avviso, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto da parte dell’interessato, ovvero entro i termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi Fabio, Rv. 282245; Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin Luciano, Rv. 281333; Sez. 4, n. 36009 del 04/06/2013, P.G. e altro, Rv. 255989).

Nel caso in esame non risulta affatto che tale deduzione fosse stata effettuata nei termini processuali indicati, con la conseguenza che la stessa risulta senza alcun dubbio tardiva.

2. Il ricorso di Francesco (OMISSIS) è parimenti inammissibile.

2.1. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, di cui all’art. 614, comma quarto, cod. pen., la sentenza impugnata ha chiarito che i due imputati erano stati colti nell’atto di armeggiare con la serratura, che era stata forzata, mentre il portone del palazzo presentava delle scalfitture.

Perché sussista la circostanza aggravante della violenza sulle cose, in tema di violazione di domicilio, occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla res, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione (Sez. 5, n. 23579 del 19/02/2018, Catania, RV. 273283; Sez. 5, n. 2170 del 04/01/2000, Passacantando, Rv. 215674); nel caso in esame, quindi, anche la sola alterazione dell’aspetto del bene – corrispondente alle scalfitture sul portone – integra senza alcun dubbio la contestata aggravante.

2.2 Quanto alla qualificazione dell’androne e delle scale di un palazzo come luogo di privata dimora, va ricordato che pacificamente la giurisprudenza di questa Corte, anche quella più risalente, ha considerato come “appartenenze” a luoghi di privata dimora ambienti quali il pianerottolo e la soglia dell’abitazione (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1988, PaImieri, Rv. 213418, Sez. 5, n. 1067 del 10/12/1981, dep. 04/02/1982, De Sena, Rv. 151989; Sez. 3, n. 6259 del 09/04/1973, Emolo, Rv. 124937), posto che nella nozione di “appartenenze” rientrano tutti i luoghi, non necessariamente legati materialmente all’abitazione principale, che, tuttavia, siano legati con essa da un rapporto funzionale di servizio o di accessorietà (Sez. 5, n. 618 del 16/04/1971, Mancione, Rv. 118855).

Peraltro, la nozione di privata dimora posta a fondamento della disposizione di cui all’art. 614 cod. pen., a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, è esattamente la stessa su cui si basa l’incriminazione della condotta di cui all’art. 615-bis, cod. pen. (per tutte, Sez. 5, n. 4669 del 07/11/2017, dep. 31/01/2018, Fontana, Rv. 272279; Sez. 5, n. 16189 del 15/10/2004, dep. 29/04/2005, Mazzieri, Rv. 233590, in cui è stata ravvisata la sussistenza del reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. in un caso di apprensione fraudolenta di immagini visive mediante microcamera collocata sull’androne di accesso ai garages condominiali, luogo considerato nel novero delle appartenenze di cui all’art. 614 cod. pen.).

Del tutto diverso appare il profilo, evocato impropriamente dalla difesa attraverso il richiamo alla sentenza Prisco delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 6795 de128/03/2006, Prisco, Rv. 234269), in cui il ragionamento ermeneutico procedeva dall’esame della utilizzabilità delle videoriprese in ambienti, quali bagni pubblici e prive di locali notturni, all’interno dei quali è garantita l’intimità e la riservatezza, pur non essendo tali ambienti riconducibili alla nozione di “domicilio”, avendo la sentenza concluso nel senso che le videoregistrazioni in tali luoghi dovessero essere autorizzate dall’A.G.

Peraltro, come si legge dalla motivazione della sentenza appena citata, il massimo consesso nomofilattico aveva ricordato l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza del 24 aprile 2002, n. 135, sollevato rispetto a riprese visive effettuate in base a un provvedimento del pubblico ministero, in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 189, 266-271 cod. proc. pen. nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi.

La conclusione raggiunta dal giudice delle leggi aveva considerato come il Costituente, evidentemente, non aveva potuto tener conto di forme di intrusione divenute attuali solo per effetto dei progressi tecnici successivi, osservando, da un lato, l’inesistenza nella Carta costituzionale di un divieto assoluto della forma di intrusione domiciliare e, dall’altro, l’assimilabilità della ripresa visiva finalizzata alla captazione di comportamenti comunicativi all’intercettazione tra presenti, cui applicare, in via interpretativa la disciplina sulle intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora; diversamente “nel caso invece in cui si fuoriesca dalla videoripresa di comportamenti di tipo comunicativo non è possibile estendere alla captazione di immagini in luoghi tutelati dall’art. 14 Cost., la normativa dettata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., “data la sostanziale eterogeneità delle situazioni: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro.”‘

Conclusivamente, secondo la Corte costituzionale, “L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe … essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.”

In altri termini, la tematica esaminata dalla sentenza Prisco riguarda il profilo di inutilizzabilità, come sanzione processuale per la violazione di norme costituzionali, delle sole prove tipiche, posto che per quelle atipiche, anzitutto, si pone un problema di ammissibilità prima ancora che di utilizzabilità.

Nondimeno, la sentenza Prisco ha affrontato anche il profilo concernente la nozione di domicilio, ai sensi dell’art. 14 Costituzione, in riferimento agli ambienti rappresentati dai “privés“, ricordando come “Sulla nozione di domicilio, a norma dell’art. 14 Cost. così come su quella di privata dimora, a norma dell’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p, sulle interferenze illecite nella vita privata, e dall’art. 266, comma 2, c.p.p., sulle intercettazioni ambientali), non vi sono nella giurisprudenza e nella dottrina indicazioni univoche e si dubita pure che ci sia coincidenza tra l’ambito della garanzia costituzionale e quello della tutela penale.”

Significativamente, quindi, le Sezioni Unite hanno ricordato come “… la giurisprudenza tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini.”; nel prosieguo si è osservato “Che la nozione di domicilio accolta dall’art. 14 Cost. sia più ampia di quella desumibile dall’art. 614 c.p. è opinione prospettata in dottrina ma non incontrastata; in ogni caso, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza.

Non c’è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi Io occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza.

Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.

In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.

Diversamente nel caso della toilette e nei casi analoghi il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela.

Chiunque può entrare in una toilette pubblica, quando è libera, e la polizia giudiziaria ben potrebbe prenderne visione indipendentemente dall’esistenza delle condizioni processuali che legittimano attività ispettive.

Perciò con ragione la giurisprudenza ha introdotto il requisito della ‘stabilità’, perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità.

È vero però che una toilette pubblica o un camerino come quelli in questione se non sono un domicilio sono tuttavia un luogo che dovrebbe tutelare l’intimità e la riservatezza delle persone, e che quindi ai fini delle riprese visive non possono essere trattati come un luogo pubblico o esposto al pubblico.”

In seguito la nozione di privata dimora – seppure in riferimento alla diversa fattispecie delittuosa di cui all’art. 624-bis cod. pen. – è stata oggetto di un ulteriore arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076), secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Anche nella motivazione di tale più recente sentenza le Sezioni Unite non hanno dubitato che la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione.

Tale ultima pronuncia ha ricordato come il codice Rocco, nell’art. 614 cod. pen. avesse introdotto la nozione di “altro luogo di privata dimora”, affiancandola a quella di abitazione, precisando, nella Relazione, che la tutela apprestata dalla norma riguardava “tutti i luoghi che servano, in modo permanente o transitorio, alla esplicazione della vita privata”; successivamente, attraverso l’introduzione nel codice penale dell’art. 624-bis, è stata rafforzata “la tutela del domicilio non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale”-

Peraltro – come evidenziato dalle Sezioni Unite -, il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo destinato in tutto in parte a privata dimora, ivi incluse le pertinenze di esso: “L’ampliamento dell’ambito di applicabilità della ‘nuova’ fattispecie anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione.

Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.”

In sintesi, quindi, sulla base del precipitato ermeneutico delle sentenze della Corte costituzionale e della stessa sentenza Prisco, la sentenza D’Amico, a sua volta, ha delineato la nozione di privata dimora sulla base dell’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, nonché della durata apprezzabile del rapporto tra il luogo stesso e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità e, infine sulla non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Conclusivamente, quindi, le pertinenze di una privata dimora – quali, nel caso in esame, le scale e l’androne di un palazzo – rientrano senza alcun dubbio nel concetto di privata dimora – a sua volta più ampio di quello di casa di abitazione – in quanto luoghi suscettibili di essere utilizzati, non occasionalmente, ma in maniera apprezzabile ancorché contingente, per lo svolgimento di una attività personale, rientrante nella larga accezione di libertà domestica e di manifestazione della vita privata; ciò grazie alla durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, basato sulla connotazione pertinenziale di tali ambienti rispetto all’abitazione principale, che li rende non accessibili ai terzi, senza il consenso del titolare.

2.3 Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, con motivazione del tutto immune da censure rilevabili in sede di legittimità la Corte territoriale ha rilevato come, alla luce dei molteplici, gravi e specifici precedenti penali, la condotta in esame costituisse manifestazione di accresciuta pericolosità sociale, considerata la evidente direzionalità della condotta come prodromica alla commissione di ulteriori delitti contro i patrimonio.

Dall’inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/07/2022.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.