Lo sfregio permanente va valutato dal giudice e sussiste se l’alterazione del volto genera ilarità o sgradevolezza (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 5 maggio 2023, n. 18894).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente –

Dott. MASINI Tiziano – Consigliere –

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ROMANO Michele – Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.5.2022 la Corte di Appello di Cagliari ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la corte di appello ha confermato la sentenza di condanna in relazione alla fattispecie delle lesioni aggravate dallo sfregio permanente pur avendo il perito, designato in appello su sollecitazione del Procuratore Generale, accertato che la persona offesa aveva riportato delle alterazioni dei tratti del viso visibili anche dal comune osservatore (segnatamente deviazione della piramide nasale, lieve spianamento dello zigomo destro e alterazione della mimica facciale omolaterale causata dalla lesione dei rami nervosi che si mette in evidenza quando (OMISSIS) chiude ovvero stringe gli occhi e chiude la bocca) ma non tali da modificare in modo significativo l’armonia del viso e da determinare una sensazione sgradevole o di ripugnanza da parte dell’osservatore.

Sulla base di tale conclusione il P.g. aveva quindi concluso per l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 583, comma 2, n. 4 c.p. – ora art. 583-quinquies – e per la conseguente declaratoria di prescrizione del reato per essere maturato il temine massimo di prescrizione in relazione al reato non aggravato ai sensi della disposizione testè indicata.

Indi, insta per l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge,

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso è fondato.

E’ pur vero che, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137) ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto; ma è altrettanto vero che, quando – come nel caso di specie – vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione – tecnica – di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell’impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull’estetica del volto; in altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell’osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l’aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell’uomo medio.

La corte di merito, invece, nel caso di specie, non solo ha ritenuto di by-passare la valutazione del perito – che concludeva per la insussistenza dello sfregio permanente – senza confrontarsi minimamente con essa, ma nell’elencare le conseguenze delle lesioni riportate dalla persona offesa ha anche inserito quelle che hanno determinato un indebolimento dell’organo della masticazione e della respirazione e un’ano5mia che non hanno una incidenza diretta sull’aspetto esteriore – o quanto meno di essa non vi è traccia in motivazione non essendosi spiegata la effettiva rilevanza di tali conseguenze ai fini della valutazione in parola.

Indi, sulla base di una siffatta elencazione, la corte territoriale, ha concluso che dovesse ritenersi integrata la fattispecie aggravata di cui al n. 4 del secondo comma dell’art. 583 cod. pen. appellandosi, più che a dati di fatto adeguatamente valutati, ad una massima di una pronuncia di questa Corte – Sez. 5, Sentenza n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471 – 01 che così recita: “In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico­ fisiognomica dello stesso” – attraverso il cui mero richiamo ha inteso chiudere il cerchio sulla valutazione della fattispecie in esame; ciò, quindi, senza considerare tutte le implicazioni che la giurisprudenza di questa Corte più in generale richiede riguardo al tema in questione e soprattutto senza confrontarsi con tutte le emergenze processuali, ivi compresa la perizia; senza affrontare in definitiva una effettiva, compiuta, valutazione delle ripercussioni delle lesioni in termini di sfregio permanente; laddove la locuzione estrapolata dalla massima suindicata, a cui risulta in buona sostanza aggrappata la decisione – “un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico­ fisiognomica dello stesso” – non può risolversi in un’etichetta qualificatoria da adoperare per definire un fatto aggravato dallo sfregio permanete senza essersene prima approfonditi tutti gli aspetti, specifici, rilevanti ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie del tutto pretermessi.

Si tratta, invece, di valutare la fattispecie concreta nelle sue specifiche conseguenze rilevanti ai fini del giudizio in questione, tenendo conto del granitico orientamento di questa Corte secondo cui integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (Sez. 5, 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653; in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato l’aggravante in questione avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga 10 cm. e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare).

In altri termini, assume rilievo qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l’armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l’immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (né, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale, Sez. 5, 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892).

In materia di lesioni personali, per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente, ma pur sempre necessario, che ricorra un’alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante.

Nel caso in esame manca del tutto – a fronte degli specifici rilievi difensivi modulati sulle conclusioni del perito – la necessaria, specifica, valutazione delle alterazioni in termini di “apprezzabilità” della loro rilevanza rispetto ai lineamenti del viso che si traduca in sgradevolezza o ilarità per l’osservatore medio.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari, che nel valutare la fattispecie concreta alla luce di tutte le emergenze processuali (perizia e altri atti, documenti, fotografie e quant’altro utile ai fini del giudizio), dandone atto in motivazione, vorrà attenersi ai principi di diritto suindicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.

Così deciso il 19/4/2023.

Depositato in cancelleria ilo 5 maggio 2023.

SENTENZA – .