Fare inversione di marcia su strada extraurbana, può costare fino otto mila euro e la revoca della patente di guida (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 5 maggio 2023, n. 11792).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4238/2022 R.G., proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

-RICORRENTE-

contro

PREFETTURA DI PERUGIA, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

-RESISTENTE-

avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1652/2021, pubblicata in data 29.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal Consigliere dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Prefettura di Perugia ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell’opposizione di (OMISSIS) (OMISSIS) aveva annullato la revoca della patente di guida disposta a carico dell’opponente quale sanzione accessoria della violazione degli artt. 176(1) CDS, sostenendo che la misura era stata tardivamente disposta solo all’esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale.

Il  Tribunale,  riformando  integralmente  la  prima  decisione,  ha premesso che l’opponente, sanzionato in data (OMISSIS) per aver circolato su strada extraurbana in senso di marcia vietato, aveva impugnato sia la successiva l’ordinanza ingiunzione, confermata dal Giudice di Pace di Perugia, sia la sanzione accessoria della revoca della patente, adottata il (OMISSIS), dolendosi unicamente del fatto che tale revoca era stata adottata ben oltre il termine fissato dall’art. 2, L. 241/1990, pari a gg. 90 dalla contestazione.

Ha poi dato atto che il provvedimento di revoca era stato regolarmente notificato e che non era in discussione la legittimità della sanzione principale, ha ricordato che l’art. 219, comma 2, CDS non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l’amministrazione non era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio.

La cassazione della sentenza è chiesta da (OMISSIS) (OMISSIS) sulla base di due motivi di ricorso.

La Prefettura di Perugia ha depositato memoria ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2, L. 241/1990.

Si assume che la violazione principale era stata commessa in data (OMISSIS) mentre la revoca era stata  disposta solo due anni dopo, in data (OMISSIS), ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

L’art. 176, comma primo, lettera a), CDS dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a (OMISSIS) consentito.

La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra € 2046 ed € 8186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Il procedimento per l’adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo art. 219 CDS, prevedendo che l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione.

Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Secondo il costante orientamento di questa Corte la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione – ossia nel rispetto del termine di prescrizione – non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l’applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori (Cass. 15694/2020; Cass. 7026/2019; Cass. 8185/2003; Cass. 10373/2006; Cass. 3832/2001), essendosi ripetutamente esclusa l’applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, sull’assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. 689/1981 (Cass. 31239/2021; Cass. 21706/2018; Cass. 4363/2015; Cass. 8763/2010).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli 24 Cost., 2907, comma primo, c.c. e 99 c.p.c., sostenendo che l’amministrazione non aveva contestato la tardività dell’applicazione della sanzione accessoria, per cui la questione non era più esaminabile in appello.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

La questione devoluta in appello non investiva la sussistenza della responsabilità del sanzionato per la violazione principale, né circostanze di fatto discusse in giudizio, ma esclusivamente l’individuazione della disciplina applicabile riguardo all’eventuale sussistenza di un termine di decadenza per l’adozione della revoca.

Su tali profili non poteva incidere l’atteggiamento difensivo dell’amministrazione, né era invocabile il principio di non contestazione, che – per la specifica finalità cui esso assolve – ha riguardo a fatti storici sottesi a domande ed eccezioni” da intendersi in senso sostanziale, “imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte” (o, per converso, all’attore di prendere posizione sui fatti modificativi o estintivi allegati dal convenuto), determinando ”effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente (Cass. 21403/2022; Cass. 5172/2020; Cass. Cass. 15658/2013).

Tale effetto non si produce riguardo alle norme applicabili alla fattispecie concreta, che è compito cui è tenuto esclusivamente il giudice e che questi è tenuto ad individuare senza essere vincolato alle richieste, alle deduzioni difensive o alle contestazioni delle parti.

4. Il ricorso è – in conclusione – inammissibile.

5. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 30.1.2023.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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(1) Art. 176. * Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, e’ vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. E’ fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo é consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli é vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché’ il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, é vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele e’ vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso é dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché’ muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e’ esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e’ calcolato dalla piu’ lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente é data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, é soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra’ restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e’ punito con la sanzione amministrativa ((da € 2.046 a € 8.186)). (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

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AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

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AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.