Manifestazioni usuali del disciolto partito fascista: la chiamata del presente può costare cara (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 22 marzo 2023, n. 12049).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –

Dott. CASA Filippo – Consigliere –

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE d’APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo: l’annullamento con rinvio per (OMISSIS), limitatamente alla recidiva e alla sospensione condizionale, con il rigetto nel resto; il rigetto dei ricorsi per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

udito il difensore avv. (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che conclude insistendo per l’accoglimento dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 14 settembre 2020 all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha confermato la declaratoria di responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) per il concorso, fra loro e con altri soggetti non identificati, nel compimento di manifestazioni usuali della disciolto partito fascista (della L. 20 giugno 1952, n. 645 art. 110 c.p., art. 5, come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 11), quali la “chiamata del presente” con il braccio destro e il palmo della mano rivolti verso l’alto, effettuando il “saluto romano”, rideterminando in mesi uno di reclusione ed Euro 200 di multa la pena inflitta a (OMISSIS), esclusa la recidiva, nonché confermando il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado a ciascuno degli imputati nella misura di un mese e dieci giorni di reclusione ed Euro 300 di multa, esclusa la recidiva per (OMISSIS) e con la concessione del beneficio della non menzione a (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità degli imputati per il sopra richiamato delitto con riguardo al pericolo che, tramite la diffusione e il proselitismo delle idee fasciste, possa essere ricostituita una organizzazione fascista.

In particolare, dopo il raduno in forma statica autorizzato dalla Questura di Milano – a seguito della congiunta richiesta di alcuni esponenti di Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione – dinanzi alla chiesa dei (OMISSIS) e (OMISSIS) in occasione della commemorazione di (OMISSIS) (OMISSIS), nonché di (OMISSIS) (OMISSIS), e (OMISSIS) (OMISSIS), il gruppo di oltre 1.000 manifestanti ha sfilato, in modo non autorizzato e dopo alcuni tafferugli con le forze dell’ordine che dovevano inibire proprio la violazione del provvedimento di ordine pubblico emesso dal Questore, nelle vie cittadine e sii è definitivamente radunato in via (OMISSIS), (ove è stato ucciso (OMISSIS) e si trova tuttora un murales commemorativo).

Giunti sul posto, (OMISSIS) (OMISSIS) – giudicato separatamente – ha reiteratamente effettuato “la chiamata del presente” alla quale gli imputati e numerosi altri individui non identificati rispondevano in coro ripetutamente gridando “presente” e facendo contestualmente il “saluto romano”.

2. Ricorrono gli imputati (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori.

3. (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), con l’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), sviluppano sei motivi di ricorso.

3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento alla fattispecie incriminatrice, e il vizio della motivazione perché la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato la legittimità dei comportamenti tenuti dagli imputati per commemorare i defunti (Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016 – dep. 2017, P.M. in proc. Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 8108/2018 del 14/12/2017; Sez. 1, n. 7904/2022 del 12/10/2021; Sez. 1, n. 28298/2017 del 20/07/2016). Del resto, uno degli odierni imputati ((OMISSIS)) è stato assolto per una condotta identica posta in essere qualche anno prima.

Gli argomenti utilizzati dal giudice di merito, per affermare la sussistenza del pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, sono illogici e si basano sul travisamento della realtà dei fatti.

E’, in particolare, apodittica l’affermazione secondo la quale la ricorrenza della commemorazione sia stata colta a pretesto per compiere manifestazioni fasciste: l’imputazione enuncia la finalità commemorativa dell’omicidio di (OMISSIS), che ha destato è tuttora desta profondo dolore e commozione nell’opinione pubblica a livello nazionale, sicché è illogico e fuorviante il riferimento alla mancanza di legame da parte dei manifestanti con la comunità milanese.

Del resto, la commemorazione riguarda “tre caduti vilmente uccisi” da avversari politici; (OMISSIS) (OMISSIS), in particolare, era un’esponente della Repubblica Sociale Italiana, medaglia d’oro al valor militare, che fu ucciso il 29 aprile 1945 da un gruppo di partigiani, ma si dimentica che il suo nome è stato proposto per “un albero” nel “giardino dei giusti di San Siro”, poiché utilizzò la propria autorità per salvare moltissime persone dalle deportazioni.

Il giudice di merito è incorso in un travisamento del fatto là dove sostiene che la commemorazione si sarebbe svolta e conclusa prima dell’episodio per il quale si procede, mentre l’imputazione non contempla una soluzione di continuità tra la prima fase di commemorazione statica e la successiva in forma dinamica.

3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 e 5 c.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di consapevolezza del rilievo penale della condotta, poiché l’oscillazione giurisprudenziale sulla rilevanza penale del fatto, oscillazione caratterizzata da un persistente contrasto, non consente agli imputati di comprendere l’illiceità della propria condotta.

3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 62 c.p., n. 1, e il vizio della motivazione per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, trattandosi di una commemorazione funebre nella quale si è espresso il senso religioso e la partecipazione umana degli imputati.

3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla richiesta di concessione della sospensione condizionale a (OMISSIS) (OMISSIS).

3.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva per (OMISSIS) (OMISSIS), il quale è gravato di alcuni antichi precedenti penali; per due condanne, del resto, si è verificata l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della sospensione condizionale.

3.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al minimo edittale della pena che, a norma dell’art. 23 c.p., è di quindici giorni di reclusione, mentre il giudice ha determinato la pena base in mesi due di reclusione, poi ridotti per il rito.

E’ illegittima anche la rideterminazione della pena pecuniaria in Euro 450 di multa, poiché la forbice edittale è compresa tra lire 200.000 e lire 500.000.

4. (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), con l’avv. (OMISSIS) (OMISSIS), sviluppano due motivi di ricorso sostanzialmente coincidente con i primi due motivi del ricorso nell’interesse degli altri tre imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sulla responsabilità sono nel complesso infondati, pur presentando alcune doglianze inammissibili; sono fondate unicamente le censure sviluppate da (OMISSIS) in merito alla recidiva e da (OMISSIS) in merito alla sospensione condizionale.

2. La giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’art. 5 della legge Scelba ha sempre affermato che “il delitto di cui alla L. 20 giugno 1952, n. 645, art. 5, (come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 11) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall’art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi” (Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016 – dep. 2017, P.M. in proc. Goglio, Rv. 269753).

Nella specie, relativa ad una cerimonia commemorativa di alcuni defunti militanti nella Repubblica Sociale Italiana (OMISSIS) (OMISSIS) e di formazioni politiche di destra in successive fasi storiche, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso che l’impiego del “saluto romano”, l’intonazione della “chiamata del presente” e l’utilizzo della croce celtica avessero presentato alcuna concreta idoneità offensiva nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, essendo rivolte esclusivamente ai defunti in segno di omaggio ed umana pietà.

Analogamente, si è chiarito che “non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di “pubblicità” tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione” del partito fascista.

Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza, Rv. 259826, ha, infatti, precisato che “il “saluto romano” e l’intonazione del coro “presente” durante una manifestazione integrano il reato di cui alla Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5, (come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 11), per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l’idoneità lesiva per l’ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi”.

Nella specie, relativa ad un incontro in memoria delle vittime delle Foibe, la Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, L. 645 del 1952, per la perdurante attualità dell’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, atta a legittimare limitazioni alla libertà di espressione, secondo quanto previsto anche dall’art. 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.

La necessaria concretezza del pericolo, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute le manifestazioni esteriori, e dell’attentato alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi caratterizzato dal pericolo di ricostituzione dell’ideologia fascista, costituiscono dei punti fermi nell’evoluzione giurisprudenziale di legittimità che ha recentemente confermato la decisione del Tribunale del riesame che, nel ritenere legittimo il sequestro di alcuni beni, aveva ravvisato il fumus delicti della L. 20 giugno 1952, n. 645, ex art. 5, nelle manifestazioni esteriori di carattere fascista, nell’organizzazione di una squadra di militanti, nella predisposizione di armi improprie, nell’uso della violenza contro avversari politici, nonché nella esplicita rivendicazione del predominio territoriale ed ideologico, quale metodo di lotta politica” (Sez. 5, n. 36162 del 18/04/2019, Alberga, Rv. 277526).

2.1. Nessuna oscillazione, dunque, si coglie nella giurisprudenza di legittimità: né può dubitarsi di tale costante orientamento enumerando alcuni casi giudiziari (uno dei quali riguarda anche l’imputato C.: Sez. 1, n. 8108/2018 del 14/12/2017; Sez. 1, Goglio, cit.; Sez. 1, n. 28298/2017 del 20/07/2016) nei quali è stata confermata l’assoluzione dal delitto di cui all’art. 5 della legge Scelba, poiché, in quei casi, l’accertamento di merito aveva escluso il raggiungimento della soglia di concreto pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.

2.2. La giurisprudenza di legittimità é, del resto, pienamente aderente all’insegnamento della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che è la “intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare.

La ratio della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione.

Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione” (Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 1958).

Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte costituzionale ha dato nella sentenza n. 1 del 1957 in merito alla legge Scelba, art. 4, la L. n. 645 del 1952, art. 5, si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell’art. 21 Cost., comma 1.

Le manifestazioni di carattere simbolico e apologetico devono essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista, sicché quando questi requisiti sussistono l’ipotesi di cui all’art. 5 legge citata è costituzionalmente legittima.

Questo principio é, d’altra parte, fondato sulla stessa ratio legis che è quella di evitare, attraverso l’apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l’assetto dello Stato: tale ratio informa di sé ogni singola disposizione di cui si compone la L. 20 giugno 1952, n. 645.

2.3. Necessario corollario di tale costante interpretazione giurisprudenziale é, in effetti, l’irrilevanza della questione dell’errore sul precetto ex art. 5 c.p..

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “l’esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell’agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo.

Ne consegue che in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dall’intervento, con l’espletamento di qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia” (Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano, Rv. 249451).

Orbene, la giurisprudenza sulla penale rilevanza della condotta di cui alla L. n. 645 del 1952, art. 5, è granitica, si tratta di una norma chiara e univocamente interpretata, da moltissimi anni, senza che si sia mai registrata una oscillazione giurisprudenziale (tra le prime sentenze, si veda: Sez. 1, n. 3826 del 18/01/1972, Libanore, Rv. 121163; Sez. 2, n. 5689 del 17/11)1976 – dep. 1977, Cella, Rv. 135764; Sez. 2, n. 3929 del 02/12/1977, Venezia, Rv. 138514; Sez. 2, n. 581 del 10/10/1978 – dep. 1979, Campisi, Rv. 140857; Sez. 1, n. 11943 del 04/10/1982, Loi, Rv. 156667), sicché difetta l’invocato presupposto che esista un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell’agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo.

Del resto, è proprio la Carta costituzionale che, alla XII disposizione transitoria e finale, vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e stigmatizza, perciò, la condotta posta in essere dagli imputati, sicché non è neppure in astratto ipotizzabile l’errore sul precetto.

2.4. Ulteriore necessario corollario è l’impossibilità di ravvisare, nella condotta di cui alla legge Scelba, art. 5, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 1.

La giurisprudenza è costantemente orientata ad affermare che i sentimenti di particolare valore morale e sociale non possono essere confusi, agli effetti penali, con la estrinsecazione di determinate ideologie quando queste, non solo rappresentano l’orientamento contingente di singoli gruppi di cittadini, ma si distanziano per scopi e metodi dalla coscienza etica comune (Sez. 6, n. 9860 del 28/11/1978 – dep. 1979, Cambria, Rv. 143450), in quanto, piuttosto, devono trarre origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224077).

Deve, quindi, concludersi che, in considerazione del precetto costituzionale che, lungi dal riconoscere valore all’ideologia fascista, la osteggia e ne stigmatizza le manifestazioni, dette manifestazioni non rientrano nell’ambito di operatività della circostanza attenuante.

3. Il primo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, è nel complesso infondato, pur contenendo numerose censure inammissibili poiché generiche e versate in fatto, nella misura in cui sollecitano la Corte di legittimità a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

3.1. Ciò premesso, non è consentita (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945), ma è comunque generica e insussistente, la deduzione del “travisamento del fatto” circa la natura bifasica dell’episodio che ha portato alla formulazione dell’imputazione.

Il ricorso è generico poiché non si confronta con la specifica indicazione dei giudici di merito – rilevante per distinguere la prima fase, a carattere commemorativo, dalla seconda fase dotata di forza di suggestione, capacità di proselitismo ed apologia – secondo la quale il gruppo di manifestanti si era riunito in forma statica e, poi, violando l’ordine del Questore e vincendo la resistenza delle forze dell’ordine, ha invaso le vie cittadine per raggiungere un diverso luogo della città dove sono state compiute le manifestazioni esteriori oggetto dell’imputazione.

3.2. La genericità dei ricorsi si coglie in maniera plastica dalla mancanza di critica specifica alla ritenuta capacità di suggestione e proselitismo – sia nei confronti dell’opinione pubblica presente nelle vie cittadine, sia degli altri partecipanti alla commemorazione che non hanno preso parte alle ostentazioni compiute dagli imputati – della condotta caratterizzata dal raduno, in forma di schiera paramilitare, di numerosi militanti che hanno posto in essere il rito dell’appello, altrimenti detto del “presente”, secondo la descrizione contenuta nel dizionario di politica edito dal Partito nazionale fascista nel 1940.

I ricorsi omettono completamente di confrontarsi con il significato ideologico, di comunanza d’intenti e di vitalità delle azioni poste in essere dai “camerati” oggetto di commemorazione, che secondo i giudici di merito caratterizza il richiamato rito, dotato di particolare forza suggestiva e capacità di convinzione ideologica, nonché di palese ostentazione di una precisa e formale ritualità fascista, carica di significati ideologici, e che manifesta una piena adesione a detti valori.

3.3. D’altra parte, il comportamento, non solo irrispettoso delle regole e dell’ordine legalmente dato dall’autorità amministrativa, ma pure violento posto in essere dal gruppo di manifestanti – che, in violazione del provvedimento del Questore, ha fisicamente fronteggiato le forze dell’ordine, che dovevano impedire che la manifestazione invadesse la città e assumesse una funzione dinamica -, esprime, secondo la non illogica valutazione dei giudici di merito, una azione violenta ed eversiva che rende penalmente rilevante, poiché concretamente idonea a far risorgere l’ideologia fascista, l’ostentazione dei simboli e dei comportamenti rituali di questa.

I ricorsi, in particolare, non sono idonei a superare la motivazione del provvedimento impugnato che ha sottolineato, ai fini di evidenziare l’idoneità a porre in pericolo il bene giuridico protetto, il comportamento tenuto nei confronti delle forze dell’ordine e del provvedimento del Questore che autorizzava la commemorazione statica, prescrivendo: “per motivi di ordine e di sicurezza pubblica… non dovranno essere tenuti comportamenti… che siano comunque evocativi del disciolto partito fascista”.

Si tratta, come hanno sottolineato i giudici di merito, di un ordine legalmente dato che fa specifico riferimento ai limiti logistici ed espressivi della commemorazione, sicché la violazione dell’ordine, la violenza opposta alle forze di polizia e l’ostentazione dei comportamenti, specificamente vietati dal Questore, evocativi del disciolto partito fascista, sono stati non illogicamente qualificati, per la loro capacità eversiva, come idonei a porre in concreto pericolo il bene giuridico protetto dalla norma costituzionale e dalla legge Scelba, che di essa è attuazione.

L’uso della forza fisica, della violenza verbale e la plateale violazione dell’ordine legalmente dato di svolgere la commemorazione in uno specifico luogo e senza tenere comportamenti evocativi del disciolto partito fascista, determinano, secondo la logica valutazione dei giudici di merito, il concreto pericolo, specificamente accertato con riguardo ai consociati presenti, che l’ostentazione di quei gesti e simboli vietati sia in grado di diffondere e divulgare nella società l’idea fondante dell’ideologia fascista, così mettendo in pericolo l’ordinamento democratico.

E’ proprio l’affiancamento tra l’ostentazione dei simboli, l’uso della forza e della violenza e il disprezzo per le autorità democratiche che determina, nella data circostanza, il concreto pericolo che l’ideologia fascista che le propugna trovi terreno fertile per riprendere forza e vigore per abbattere la società democratica.

3.4. Il rigetto dei sopra esaminati motivi di ricorso determina l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità degli imputati.

4. Il motivo che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al minimo edittale della pena detentiva e la rideterminazione della pena pecuniaria è infondato.

4.1. Le censure sulla determinazione della pena detentiva base sono infondate poiché il giudice di merito l’ha determinata in tre mesi di reclusione, ben al di sotto del medio edittale (un anno e sei mesi di reclusione), sicché, anche in considerazione del richiamo ai parametri legali e alle caratteristiche del fatto, la valutazione discrezionalmente compiuta va esente da critiche (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

4.2. Quanto alla presunta illegalità della pena pecuniaria, va premesso che il trattamento sanzionatorio è stabilito dalla L. n. 645 del 1952, art. 5, come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152 art. 11: “Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire”.

La pena pecuniaria è stata, in seguito, raddoppiata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, comma 4, dovendosi fare riferimento alla data di entrata in vigore della L. n. 152 del 1975, che ha ridisegnato il trattamento sanzionatorio della fattispecie incriminatrice, sicché è attualmente fissata nella forbice da 206 a 516 Euro di multa.

Da ciò discende che la pena base, determinata dal giudice di merito in Euro 450 di multa, non è illegale.

5. E’ fondato il motivo di (OMISSIS) (OMISSIS) che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso contesta fondatamente che i giudici di merito, nell’applicare la recidiva, non abbiano espresso alcuna motivazione circa la accresciuta pericolosità dell’imputato che giustifica l’incremento di pena (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv. 247838).

5.1. Nel colmare il vuoto motivazionale, il giudice di rinvio terrà pure presente che l’eventuale l’estinzione del reato, a seguito dell’esito positivo della sospensione condizionale in precedenza concessa, è priva di rilievo, ai fini della recidiva, come costantemente insegna la giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 – dep. 2020, M, Rv. 278575).

Il giudice di rinvio, colmata la lacuna motivazionale dianzi rilevata, procederà, se del caso, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, restando diversamente preclusa qualunque questione sul trattamento sanzionatorio perché non formulata con il ricorso per cassazione.

6. E’ fondato il motivo di (OMISSIS) (OMISSIS), che denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla richiesta di concessione della sospensione condizionale.

Entrambi i giudici di merito, come correttamente denuncia il ricorso, hanno omesso qualsivoglia risposta alla richiesta di riconoscimento dell’invocato beneficio, sicché la sentenza impugnata va annullata sul punto per colmare il rilevato vizio motivazionale.

Nell’esaminare la richiesta difensiva, il giudice di rinvio terrà presente che la seconda concessione dell’invocato beneficio è possibile, ma deve essere saldamente ancorata a una prognosi positiva.

7. Al rigetto del ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata da (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), limitatamente alla recidiva per il primo e alla sospensione condizionale per il secondo, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano; rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS).

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.