LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
FRANCO DE STEFANO Presidente
PASQUALE GIANNITI Consigliere – Rel.
ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere
SALVATORE SAIJA Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25754/2022 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis) presso cui indirizzo di posta elettronica certificata é domiciliato per legge;
-ricorrente-
-controricorrente al ricorso incidentale-
contro
COMUNE di BOTRUGNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata é domiciliato per legge;
-controricorrente-
-ricorrente incidentale-
(omissis) SPA, nella persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis) (omissis) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata é domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 328/2022 depositata il 18/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere dott. PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA
1. (omissis) (omissis) conveniva davanti al Tribunale di Lecce ii Comune di Botrugno, chiedendone, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 civ., la condanna al risarcimento dei danni, da lui subiti in data 30.09.2010 (che quantificava in €. 77.196,07, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite), allorquando, alle ore 00: 30, mentre percorreva (omissis) nel Comune di Botrugno alla guida del ciclomotore di proprietà di (omissis) (omissis) era caduto a terra dopo essere incappato in un’insidia, rappresentata da una imprevedibile ed inevitabile doppia sconnessione del manto stradale.
Si costituiva il Comune convenuto, contestando il fatto storico cosi come rappresentato dall’attore, eccependo ad ogni modo la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella causazione del sinistro. In via subordinata, chiedeva accertarsi la concorrente condotta colposa dell’attore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. In ogni caso contestava il quantum richiesto a titolo di risarcimento poiché eccessivo. II tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All’udienza del 21.03.2013, il difensore dell’ente convenuto chiedeva la riunione del giudizio n. 98/2013 R.G., che aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie, nei confronti della propria compagnia assicurativa (omissis) s.p.a., al fine di essere garantito e manlevato nell’ipotesi di eventuale condanna.
Espletata ctu e disposta la riunione del suddetto giudizio, all’udienza del 03.12.2013, ii Comune di Botrugno eccepiva la decadenza di parte attorea dalla prova testimoniale. A tale eccezione parte attorea rispondeva facendo presente di non aver provveduto alla citazione per ragioni di economia di spesa, in virtù dell’astensione dell’Ordine degli Avvocati già prevista per quei giorni.
II giudice di primo grado – rigettata con ordinanza del 10.12.2014 l’eccezione di decadenza ed istruita ulteriormente la causa – con sentenza n. 2706/2018, ritenendo non provata la responsabilità del Comune di Botrugno, rigettava la domanda attorea, con condanna del (omissis) (omissis) al pagamento delle spese di lite e dell’espletata CTU e con superamento delle eccezioni relative al rapporto tra l’ente comunale e la compagnia (omissis) tra cui compensava le spese di giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il (omissis) articolando diversi motivi di gravame, con i quali sostanzialmente insisteva nelle originarie deduzioni e richieste.
Si costituiva il Comune di Botrugno, contestando l’appello, di cui chiedeva il rigetto, mentre la Compagnia (omissis) s.p.a. rimaneva contumace. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 328/2022, accoglieva il motivo di appello in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale, ma confermava nel merito la sentenza del giudice di primo grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il (omissis) (omissis)
Hanno resistito al ricorso con distinti controricorsi:
a) il Comune di Botrugno, che ha proposto ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale;
b) (omissis) s.p.a. (già (omissis) (omissis) s.p.a.).
Al ricorso incidentale proposto dal Comune il (omissis) (omissis) ha resistito a sua volta con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Genera le non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore del ricorrente depositava memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio si é riservato il deposito della motivazione della decisione entro ii termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. II (omissis) (omissis) dopo aver richiamato Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 16502/2017 e dopo aver sostenuto che anche dopo le modifiche del 2012 é possibile denunciare il vizio di legge per violazione dell’art. 116 c.p.c. (non in sé per se considerato) allorquando la “valutazione imprudente” della prova sia grave, risolvendosi in un’interpretazione logicamente insostenibile, ed abbia determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto – articola in ricorso sei motivi.
1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: <<Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particola re dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1227, 2043 e 2051 civ. e dell’art. 2 Costituzione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale (alle pagine 9 e 10) ha attribuito un significato del tutto opposto al materiale probatorio e documentale acquisito agli atti del giudizio, stravolgendone ii significato e giungendo a conclusioni chiaramente e logicamente insostenibili.
Sostiene che dall’attività istruttoria espletata, interrogatorio formale reciproco e prova testimoniale, nonché dalla documentazione allegata e dalla espletata consulenza tecnica, é emersa l’esatta ricostruzione dei fatti di causa, che ripercorre in ricorso (p. 17 ss.), e in particolare ii rapporto eziologico tra la situazione insidiosa originata dalla doppia disconnessione esistente sul manto strada le, disconnessioni/buche ricoperte di acqua piovana, non segnalate e paste su strada priva di illuminazione pubblica, ed i gravissimi danni fisici da lui subiti.
Rileva che, come indicato nel quarto motivo, non incombe sul danneggiato l’onere di fornire la prova della imprevedibilità e non evitabilità dell’evento e sostiene che la corte territoriale ha confermato il rigetto della sua domanda, senza tener canto delle risultanze istruttorie, della produzione documentale e delle CTU espletate e, comunque, ha valutato dette risultanze erratamente e contraddittoriamente.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente denuncia: <<Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.>>.
Fatta una premessa sulla portata del vigente art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui la carte territoriale (alle pagine 9 e 10) ha escluso la colpa, omettendo di considerare fatti decisivi (l’esatto stato dei luoghi; l’esatta velocita da lui tenuta; ii fatto che le disconnessioni stradali erano due e, al momento del sinistro, erano entrambe non visibili e non evitabili, in quanta completamente ricoperte d’acqua; il materiale probatorio, orale e documentale, da lui fornito), che, se esaminati, avrebbero portato la corte territoriale a non escludere la responsabilità del Comune convenuto.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto ed in particolare dell’art. 132, comma 2 4, c.p.c. e art. 118 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4>> nella parte in cui (pp. 9-11) la corte territoriale ha escluso il nesso di causalità, senza tener canto:
a) che al momento del sinistro non si era semplicemente ” … in presenza di acqua sull’asfalto…‘ ma sul tratto stradale interessato, privo di pubblica illuminazione, vi erano due buche di circa due metri l’una, non segnalate e coperte entrambe da uno strato d’acqua che le rendeva non visibili e non percepibili;
b) tale stato dei luoghi era stato confermato da tutti i testimoni ascoltati, presenti al momento del sinistro; ed era stato, poi, confermato dalla Relazione di Consulenza Tecnica di Parte agli atti, corredata dalla documentazione fotografica;
c) anche il Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Botrugno ribadiva l’esistenza delie due buche sulla strada comunale, la mancanza di una segnaletica della presenza dell’insidia, la mancanza di pubblica illuminazione e la circostanza che tali buche erano completamente coperte da acqua e quindi erano invisibili e non percepibili;
d) la presenza delle buche sulla strada comunale non era assolutamente prevedibile e percepibile poiché non erano segnalate ed erano completamente coperte da uno strato di acqua piovana (per tale ragione, lui, che percorreva il tratto stradale a velocita moderata, non aveva potuto effettuare alcuna manovra per evitarle e non aveva potuto adottare alcuna cautela per evitare le conseguenze dell’evento).
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2697 codice civile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale – dopa aver riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità e l’inattendibilità dei testimoni escussi, dichiarando l’ammissibilità ai fini della decisione della prova testimoniale e delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni ascoltati e la loro piena attendibilità – ha successivamente erroneamente disposto: <<… avuto riguardo al compendia probatorio in esame, come di seguito illustrato, deve escludersi la responsabilità del Comune di Botrugno nella causazione del sinistro, configurandosi la comprovata negligente e di certo imprudente condotta tenuta dal (omissis) anche in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo di verificazione del sinistro, interruttiva del nesso di causalità tra res in custodia e danno, neppure potendosi ritenere provata la assoluta non visibilità e imprevedibilità della doppia disconnessione del manto stradale… >>.
Si duole che la corte di merito, tanto affermando, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria suI presupposto di una sua presunta mancanza di diligenza e prudenza nel percorrere il tratto di strada comunale, comportamento colposo che sarebbe stata la causa esclusiva dell’evento occorso e delle conseguenziali lesioni subite; e ha di fatto escluso l’intrinseca pericolosità delle due buche presenti nel manta stradale (non segnalate, ricoperte di acqua piovana, poste in strada comunale non illuminata).
Sottolinea che lui, avendo agito ex art. 2051 c.c., era tenuto a fornire la prova del solo nesso causale tra la res e l’evento dannoso (prova da lui in concrete fornita a mezzo della assunta prova per testi, delle espletate ctu e della documentazione prodotta), ma non era tenuto a fornire la prova della imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o trabocchetto.
1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 116 c.p.c., 1227 e 2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito <<nella sua ricostruzione errata non si é avveduto di avere completamente travisato le risultanze della prova, che se fosse stata valutata secondo criteri di razionalità logica avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del nesso di causalità tra la res in custodia e l’evento lesivo e dannoso>>.
1.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particola re degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito, pur avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui quest’ultima statuizione dichiarava inammissibili le prove testimoniali assunte, nonché nella parte in cui dichiarava i testimoni escussi inattendibili, ha confermato la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i giudizi di merito (mentre avrebbe dovuto compensarle), oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
2. II Comune articola in sede di ricorso incidentale condizionato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia: <<violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 prime comma n. 4 c.p.c.)>> nella parte in cui (pp. 8 e 9) la carte territoriale ha considerate “giusto motive” (utile a non incorrere nella decadenza prevista dall’art. 104 disp. att. c.p.c. per la mancata notifica della citazione testi) la circostanza per la quale all’udienza di audizione dei testimoni l’avvocato si sarebbe astenuto dal fare attività processuale per l’astensione proclamata dal territoriale Consiglio dell’Ordine, senza verificare se detta proclamazione era avvenuta prima o dopa lo spirare del termine decadenziale.
Si duole che la corte di merito, violando l’art. 104 disp. att., ha ritenuto giustificato un motivo senza verificarne i presupposti, che erano stati posti a suo fondamento e senza considerare che nel caso di specie non vi era stato alcun rinvio di ufficio; e, violando l’art. 115 c.p.c., ha fondato la decisione sulla decadenza sulla base di mezzi di prova che non erano mai stati acquisiti al giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso a quello precedente, il ricorrente incidentale denuncia: <<violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha interpretato l’art. 104 disp. att. non alla luce di quanta disposto dall’art. 115 c.p.c., con la conseguenza che ha posto a fondamento della decisione la mera dichiarazione della parte (incorsa nella decadenza, di cui al citato art. 104) senza che fossero state prodotte prove a sostegno dell’allegazione (ovvero la delibera di astensione con la relativa data volta a verificare se disposta prima o dopa la maturazione del termine decadenziale).
3. Il ricorso principale non é fondato.
3.1. I motivi primo e quinto – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono inammissibili nella parte in cui evocano la violazione dell’art. 116 c.p.c. al di fuori del paradigma elaborato da questa Corte.
Al riguardo, si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. U. n. 34474/2019, con richiami pure a Cass. n. 13960/2014, ovvero a Cass. n. 26965/2007), la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e riscontrabile solo ove si alleghi che ii giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezza mento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valuta re la stessa secondo ii suo prudente apprezzamento.
Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale il ricorrente, richiamando l’art. 116 c.p.c., si duole sostanzialmente che il giudice non ha bene esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, essendo tale censura consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, vizi che nella specie non ricorrono.
Ne può dirsi che sia mancata una specifica disamina della peculiare conformazione del luogo del sinistro e, in particola re, della duplicità della sua anomalia, visto che la ponderazione della condotta del danneggiato può riferirsi a quella conformazione e resta, quindi, eminentemente fattuale e, in quanto tale, incensurabile in questa sede.
3.2. Peraltro, infondati sono i motivi primo e quinto nella parte in cui deducono la violazione e comunque la falsa applicazione della normativa e dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia.
Invero, questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da case in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga canto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno e suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Tale principio di diritto é stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022).
In particolare, l”‘esatta interpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite hanno data dell’art. 2051 c.c., per quanto qui rileva, può così riassumersi (Cass. n. 8346/2024):
a) la responsabilità del custode e esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato; del terzo, in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito é consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettiva mente (e cioè per qualunque persona, e non solo per ii custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito é consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d’) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d”) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
d”’) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
d””) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza, ancor più di recente é stato statuito (Cass. n. 11152 e n. 33074/2023,; n. 8346/2024) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delie condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalie oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Di tali principi di diritto ha fatto buon governo nel caso di specie la corte territoriale, che – dopo aver ritenuto provato lo stato dei luoghi (sulla base della documentazione fotografica versata in atti, nonché della testimonianza resa da un vigile urbano, notiziato del sinistro il giorno successivo al suo verificarsi) e la dinamica del sinistro (sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi) – ha ritenuto eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’ente comunale e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, che aveva impropriamente utilizzato il bene pubblico.
Precisamente, la corte ha ritenuto che il (omissis) (peraltro, volontariamente postosi alla guida di un ciclomotore non proprio), trovandosi a percorrere un tratto stradale periferico non illuminato, in presenza di acqua sull’asfalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 141 cod. strada, avrebbe dovuto guidare con <<idonea accortezza> > e in particolare procedere <<a velocità particolarmente moderata, tale da consentirgli in dette circostanze, per l’appunto, di compiere manovre necessarie ad evitare l’ostacolo>>.
Quanto precede tanto più che egli, sfruttando l’illuminazione proveniente dai fari dell’autovettura sulla quale viaggiavano i testi escussi, nonché l’ampiezza del tratto stradale (nel punto interessato dal sinistro), avrebbe potuto <<eseguire la manovra necessaria ad evitare la doppia sconnessione, laddove avesse guidato con la prudenza e la attenzione esigibile nelle circostanze di guida in orario notturno in strada periferica con un mezzo non conosciuto che aveva volontariamente scelto di condurre>>.
In definitiva, la Corte, anche tenendo in considerazione le stesse dichiarazioni rese dall’interessato in sede di ctu, ha ritenuto che la caduta sia occorsa a causa della mera imprudenza del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta risultata da sola idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell’evento lesivo, con conseguente esenzione dell’ente da ogni responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Dalla corretta applicazione dei principi di diritto in materia da parte della corte territoriale discende la infondatezza dei motivi in esame, non senza ribadire che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato costituisce un ti pico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).
3.3. Inammissibile é anche il motivo secondo.
Invero, il motivo viene proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma ( nella formulazione risultante dalie modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. 2268/2022, 22397/2019, 14802/2017).
Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se, tale vizio, qualora ii fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia data conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all’esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato specificamente alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito, non essendo tale: ne l’esatto stato dei luoghi, ne l’esatta velocita da lui tenuta, ne ii fatto che le disconnessioni stradali erano due e, al momento del sinistro, erano completamente ricoperte d’acqua e pertanto non visibili e non evitabili, e neppure il materiale probatorio, orale e documentale, da lui fornito.
In particolare, la pretesa omessa disamina dell’esattezza di un fatto non é per nulla il fatto stesso, fenomenicamente inteso, ma soltanto la doglianza della completezza od adeguatezza della sua valutazione e, quindi, non può ridursi all’omissione del suo esame.
3.4. Inammissibile é, comunque, infondato é il motivo terzo.
Inammissibile, in quanto la parte, invocando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., non può dolersi della non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al proprio convincimento ed in particolare non può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezza mento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito (cfr., oltre a SU n. 24148/2013, Cass. n. 11121/1999, n. 3881/2006, 6288/2011).
Ed infatti, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito ii compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specifica mente che la controversia può essere decisa senza necessita di ulteriori acquisizioni (cfr., ex permultis, Cass. n. 16499/2009).
Infondato, in quanta parte ricorrente, nel dedurre la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., non ha spiegato, con riferimento al tenore della motivazione, in che cosa si anniderebbe la contraddittorietà.
3.5. Infondato é anche il quarto motivo.
Un motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2697 c.c. può configurarsi effettivamente soltanto se in esso risulti dedotto che ii giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regale di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.
Contrariamente a quanta dedotto dal ricorrente, tanto non si verifica nel caso di specie, nel quale la corte territoriale non ha richiesto alla parte danneggiata l’assolvimento di alcun onere probatorio non previsto da alcuna disposizione di legge, ma ha ritenuto positivamente accertata l’efficacia causale esclusiva della sua condotta di guida rispetto alla verificazione del sinistro.
3.6. Inammissibile é il sesto motivo, che concerne la statuizione sulle spese processuali.
In primo luogo, occorre ribadire che, in tema di spese processuali, la decisione del giudice di merito e censurabile sotto il profilo della violazione di legge solo nel caso in cui le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato ii principio dell’inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato ii mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate (Cass. 21-1-05, n. 1313; Cass. 23-8-03, n. 12413). Dal sindacato di legittimità, dunque, esula la valutazione del giudice del merito in ordine all’opportunità di disporre o di non disporre la compensazione.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 10250/2021, n. 4990/2020, n. 10409/2016 e n. 20904/2005), la liquidazione delle spese é censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la specificazione delie voci in relazione alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, sicché deve ritenersi generico il motivo d’impugnazione con cui, come nella specie, il ricorrente si limiti a denunciare la violazione della tariffa, senza indicare puntualmente le prestazioni per le quali, a suo avviso, sarebbe stato liquidato un compenso superiore a quello massimo risultante dall’applicazione dei parametri legali.
Infine, del tutto incomprensibile é il richiamo da parte del ricorrente del disposto di cui all’art. 96 c.p.c. ed all’art. 24 Cost.
4. II ricorso incidentale, siccome formalmente qualificato come condizionato, resta assorbito dalla reiezione del principale.
5. Al rigetto del ricorso principale, oltre all’assorbimento del ricorso incidentale, consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delie spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
6. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso principale;
– dichiara assorbito quello incidentale;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, spese che liquida, per ciascuno di essi, in euro 6.000 mila per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
– dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.
Cosi deciso in Roma, addì 8 maggio 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
Franco De Stefano
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2024.