REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. LUCA RAMACCI -Presidente-
Dott. ALESSIO SCARCELLA -Relatore-
Dott. ALBERTO GALANTI -Consigliere-
Dott. GIUSEPPE NOVIELLO -Consigliere-
Dott. ENRICO MENGONI -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nata in (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte della parte civile (omissis) (omissis), depositate unitamente alle rispettive note spese nonché le conclusioni scritte depositate, nell’interesse della ricorrente, dall’Avv. (omissis) (omissis) che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, trattato ai sensi dell’art.23, comma 8 D.L. n.137/20 e successive modifiche ed integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma delta sentenza del 9 settembre 2021 del Tribunale di (omissis) revocava le statuizioni civili disposte nei confronti di un coimputato non ricorrente, confermando invece nel resto l’impugnata sentenza che aveva riconosciuto colpevole la ricorrente (omissis) (omissis) – che condannava al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite – per i reati ambientali contestati (capi 1, 2, 6 e 7) nonché per i reati prevenzionistici oggetto di contestazione (capi 4, 5, 9 e 10) oltre che per il reato di cui all’art. 20, D.lgs. 139 del 2006 (capi 3 ed 8), irrogando una pena finale di mesi 7 e gg. 15 di arresto, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno alla provincia di (omissis) ed al pagamento della provvisionale disposta in favore del comune di (omissis) oltre al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, ii vizio di violazione di legge in relazione all’art. 27 Cost. ed agli artt. 256, co. 1, lett. a) e co. 4, D.lgs. n. 152 del 2006 a titolo di responsabilità oggettiva e correlate vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale delta ricorrente per i reati di cui ai capi 1, 2 e 7 dell’impugnata sentenza.
In sintesi, sostiene la difesa della ricorrente che i giudici di merito ne avrebbero confermato la responsabilità penale in relazione ai predetti reati ambientali per ii solo ruolo di amministratore di diritto, prestanome, senza individuare specifici elementi a sostegno della condivisione da parte delta stessa delle finalità illecite e della consapevolezza, al memento di accettazione della carica, della strumentalizzazione di quella società alla realizzazione di specifici reati.
I giudici avrebbero quindi dovuto descrivere la condotta della ricorrente, il suo apporto anche solo in termini di eventuale tolleranza nella gestione illecita posta in essere dal figlio (omissis) (omissis) coimputato nel presente procedimento quale amministratore di fatto.
Diversamente, i giudici, a sostegno della responsabilità della ricorrente, avrebbero offerto un’argomentazione apparente, asserendo che la donna non era sprovveduta per aver svolto l’attività di commerciante e quindi consapevole che l’attività era regolamentata ed aveva aiutato il figlio nell’attività, parallela e simile, di raccolta di rottami ed in almeno due occasioni si era recata in via (omissis) (ove vi era uno dei capannoni un cui si svolgeva l’attività illecita) insieme al figlio, oltre ad aver partecipato alle trattative per l’altro capannone, sito in (omissis) firmando i relativi assegni.
Si tratterebbe di motivazione censurabile perché contrastante con quanta emerso in sede istruttoria, risultando infatti come la donna avesse prestato il proprio nome e la propria firma solo per la creazione di un’atti vita imprenditoriale lecita: il riferimento, in ricorso e all’aver la donna acquistato un ramo d’azienda ed un capannone, quello di (omissis) già autorizzati alla gestione di rifiuti in forma semplificata; in secondo luogo, per aver la donna sottoscritto un contratto di affitto per una porzione adiacente di capannone sempre in via (omissis) ove, per quanta a sua conoscenza, il figlio aveva intenzione di trasferire la ditta individuale avente ad oggetto ii commercio di rottami, ditta autorizzata, e non d’impiegare tale sito per la gestione dei rifiuti; ancora, la donna non avrebbe sottoscritto alcun contratto relativo alla locazione del capannone di via (omissis) ne avrebbe partecipato alle trattative, concluse verbalmente dal figlio con il proprietario, elemento questo estraneo alle evidenze istruttorie e da solo idoneo a disarticolare ii ragionamento probatorio della Corte d’appello.
In definitiva, secondo la difesa, la (omissis) avrebbe consegnato nelle mani del figlio un’attività del tutto lecita ritenendo che in quei luoghi il figlio intendesse anche trasferire la propria ditta individuale avente ad oggetto il commercio di rottami; il fatto poi che l’attività illecita di gestione dei rifiuti fosse durata solo quattro mesi renderebbe ancora più illogico il ragionamento dei giudici territoriali, in quanta il tracollo dell’attività sarebbe stato cosi repentino da impedire alla madre di rendersi conto di quanta stesse accadendo pur in costanza del proprio ruolo formale, non potendo sospettare che in cosi poco tempo ii figlio riempisse di rifiuti sia il capannone principale che quello destinato alla ditta di rottami, laddove nessun ruolo avrebbe potuto gravare sulla donna non avendo nemmeno saputo della locazione da parte del (omissis)
In ogni caso, si aggiunge, l’obbligo di vigilanza sembrerebbe essere stato assolto dalla ricorrente, essendosi la stessa recata due volte presso il capannone di (omissis) pur non essendo state contestualizzate cronologicamente tali visite, non essendo quindi dato sapere in che periodo della breve vita della (omissis) siano intervenute e cosa quindi la donna avesse potuto apprezzare circa lo stato dei luoghi e, dall’altro, che proprio le emergenze istruttorie, segnatamente la deposizione del teste (omissis) ex dipendente della (omissis) SRL, avevano escluso che la madre di quest’ultimo avesse mai operato all’interno del capannone ne impartito disposizioni, avendola vista una sola volta in compagnia del figlio al suo interno.
Inconferente logicamente, peraltro, sarebbe poi l’argomentazione dei giudici territoriali che individuerebbero la responsabilità della madre nell’aver assunto la carica di amministratore unico in considerazione del conflitto di interessi con il figlio, già titolare della ditta individuale di commercio di rottami, trattandosi di elemento neutro e del tutto legittimo ed anzi compatibile con l’ampliamento della ditta di famiglia.
A ciò si aggiunga, infine, che per quegli stessi fatti già i giudici avevano individuato un solo colpevole nella persona del figlio della ricorrente, cui era stato ascritto ii più grave reato di traffico illecito di rifiuti, tanto che già in primo grado la posizione di quest’ultimo per i reati ambientali di cui ai capi 1, 2 e 7 era stata definita con una sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem nei confronti del (omissis)
Quanta sopra renderebbe maggiormente evidente l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’attribuire la responsabilità all’imputata in virtù del solo ruolo formale, atteso che la DDA di Torino aveva ritenuto che il solo dato formale non fosse sufficiente per attribuire la responsabilità alla ricorrente per il più grave reato oggetto di imputazione al figlio.
2.2. Deduce, con ii secondo motivo, ii vizio di violazione di legge in relazione all’art. 27 Cost. ed agli artt. 20, lgs. n. 139 del 2005 e 55, co. 5, lett. c), D.lgs. 81 del 2008 a titolo di responsabilità oggettiva, e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale della ricorrente per i reati di cui ai capi 3, 4, 8 e 9 della sentenza impugnata.
In sintesi, la difesa, muovendo dalle medesime basi argomentative già sviluppate nel primo motivo per i reati ambientali, ritiene che la responsabilità penale per l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per i soli siti non autorizzati nonché per l’omessa adozione delle misure prevenzionistiche, sia stata ascritta alla ricorrente per ii solo ruolo formale di amministratore di di ritto, prestanome del proprio figlio, in assenza di elementi che ne comprovassero la condivisione dell’attività illecita ivi svolta dal figlio, atteso che anche la titolarità di una posizione di garanzia propria del datore di lavoro non può prescindere dal principio di effettività ed alla concreta vicinanza all’area di rischio presidiata dalle norme che si assumono violate, accompagnata da un concreto potere di intervento.
Ove quindi si fossero applicati i principi giurisprudenziali in materia affermati da questa Corte, di cui la difesa richiama alcuni precedenti in ricorso, la responsabilità penale della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa, in quanta dette violazioni riguarderebbero, da un lato, una sola porzione del capannone di via (omissis) affittata dalla ricorrente in un momento successivo per ospitare la ditta di commercio dei rottami del figlio e non già per illecitamente gestire i rifiuti, non precedendo tale capannone il transito del personale della (omissis) SRL né il suo utilizzo fino al trasferimento della ditta individuale relativa al commercio dei metalli; dall’altro, il sito di via (omissis) estraneo alla ricorrente, in quanta locato verbalmente dal figlio che corrispondeva un’indennità di occupazione, dunque in sito inesistente per l’imputata.
I giudici di merito, sul punto, non avrebbero offerto argomentazioni idonee a sostenere che la ricorrente fosse a conoscenza delle irregolarità della porzione di capannone adiacente a quello principale di via (omissis) (avendo consegnato al figlio un capannone a norma) o dell’esistenza dell’altro capannone di via (omissis) in quanto affittato verbalmente dal figlio.
2.3. Deduce, con ii terzo motivo, ii vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, pen. e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’applicabilità della predetta disposizione con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 4, 8 e 9.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha escluso l’applicazione della speciale causa di non punibilità, richiesta per le sole contravvenzioni afferenti alla normativa antincendio, ritenendo che tali reati andassero valutati congiuntamente alla fattispecie più grave di cui all’art. 452-quaterdecies, oggetto di contestazione solo al figlio della ricorrente, ciò in quanta la donna avrebbe agevolato il figlio nell’attività illecita.
Si tratterebbe di motivazione censurabile per aver escluso i giudici l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen. alle contravvenzioni relative alla prevenzione incendi per la loro continuità con ii più grave reato per il quale, pero, é stato condannato solo il figlio della ricorrente, estendendo dalle imputazioni illegittimamente ed illogicamente anche alla madre, mai coinvolta formalmente nel procedimento della DDA per traffico illecito di rifiuti.
La contestazione in esame, analoga a quella ascritta al figlio di maggiore gravita, ha una qualificazione giuridica ben più ridotta dell’altra su cui il figlio ha patteggiato la pena, e, del resto, sotto il profilo delle modalità della condotta, gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria non consentirebbero alcun paragone con la con dotta dolosa ascritta al figlio.
A ciò si aggiunge che le contravvenzioni in materia di prevenzione incendi, le uniche per le quali era stata chiesta l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., mai avevano cagionato un pericolo di incendio presso i siti non autorizzati, come emergente dai rilievi effettuati dai VV.FF. della provincia di (omissis) sia da parte del personale tecnico incaricato dalla Provincia, da cui era emerso chela capacita di autocombustione di quei rifiuti risulto pari a zero, data tecnico rilevante in termini di valutazione della tenuità dell’offesa completamente pretermesso dai giudici di merito.
Né, del resto, l’argomento impiegato per escludere l’art. 131-bis, cod. pen., basato sui precedenti penali della ricorrente, sarebbe dirimente, avendo la stessa riportato due precedenti non specifici per reati di indole del tutto diversa che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata in ricorso, non sarebbero ostativi al riconoscimento del fatto di particolare tenuità.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, ii vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, pen., e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione, circa l’esclusione dell’applicabilità del fatto di particolare tenuità con riferimento al reato di cui al capo 6).
In sintesi, richiamate le medesime argomentazioni già sviluppate a proposito del motivo che precede, ritiene la difesa che la motivazione della sentenza si esponga a censura anche per ii mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità con riferimento al fatto contestato al capo 6), atteso che anche per l’omessa ottemperanza all’ordinanza sindacale, avrebbero dovuto tenersi in con siderazione ii minima apporto dell’imputata nell’intera vicenda, avendo la donna consegnato nelle mani del figlio una ditta del tutto regolare ed autorizzata, dovendosi peraltro considerare l’indisponibilità tecnica ed economica della ricorrente alla messa in pristino richiesta dal comune, peraltro con irrisoria tempistica.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, ii vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 185, cod. pen. e 540, cod. proc. pen. e correlato vizio di mancanza della motivazione in ordine alle statuizioni civili ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In sintesi, premesso che la Corte territoriale aveva revocato le statuizioni civili nei confronti del figlio della ricorrente per aver versato questi nel processo principale a suo carico una somma a titolo di parziale risarcimento del danno pari a 50.000 euro, si sostiene che la conferma delle statuizioni civili nei confronti della ricorrente a favore della provincia di (omissis) e del comune di (omissis) cui era subordinato ii beneficio della sospensione condizionale, sarebbe illegittima, in quanta per le violazioni ambientali si sarebbe verificata un’illegittima duplicazione del risarcimento del danno riconosciuto ai due enti pubblici per il medesimo fatto illecito, essendo il risarcimento già stato disposto e corrisposto dal figlio della ricorrente nell’ambito del procedimento principale sorto presso la DDA di Torino, procedimento i cui fatti sono gli stessi di quelli contestati nel presente processo. Lo stesso avrebbe del resto corrisposto a favore del comune di (omissis) la somma di 50.000 euro, allorquando nel presente giudizio aveva lamentato un esborso di poco più di 21.960 euro.
I giudici territoriali non avrebbero offerto alcuna motivazione per giustificare la duplicazione del risarcimento del danno disposto, per i medesimi fatti anche nell’ambito del procedimento svoltosi davanti al tribunale di (omissis) ponendolo a carico della ricorrente, ne avrebbero motivato in ordine al quantum nel momento in cui avevano confermato il medesimo importo disposto dal primo giudice, somma che tenuto conto della condotta della ricorrente e di quanto già versato dal figlio avrebbe dovuto subire un ridimensionamento.
Parimenti illegittima sarebbe poi la motivazione nella parte in cui ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al versamento delle somme in favore della Provincia di (omissis) e del comune di (omissis) avendo entrambi gli enti omesso di quantificare i danni patiti, risultando la somma indicata dal comune del tutto coperta dal risarcimento offerto di (omissis) nel processo principale per gli stessi fatti, sicché si sarebbe escluso ii godimento del beneficio di cui all’art. 163, cod. pen., sulla base di un risarcimento che non troverebbe alcuna giustificazione.
3. II Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 21 luglio 2023 la propria requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
In sintesi, secondo il PG, in tema di motivazione della sentenza, e necessario che ii giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante ii silenzio su una specifica deduzione prospettata con ii gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non e necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma é sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno conformemente disegnato la figura ed ii ruolo dell’imputata nella gestione delle atti vita illecite, motivando adeguatamente su come l’interessata, rispondendo come amministratore di diritto dal punto di vista oggettivo, unitamente all’amministratore di fatto, per non aver impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, la stessa avesse quantomeno la generica consapevolezza degli illeciti perpetrati dall’amministratore effettivo.
L’imputata, infatti, é un soggetto non estraneo al mondo imprenditoriale e pienamente compartecipe alle interessenze del figlio, amministratore di fatto della società, con cui, come sottolineato in precedenza, lavorava in modo strettamente congiunto).
Deve, infine, essere evidenziato per ii PG come non rilevi la circostanza che tutti i reati – fatta eccezione per l’imputazione sub 6) il cui termine di prescrizione maturerà il prossimo 8.10.2023 – si siano estinti per prescrizione, rispettivamente, quelli sub 1, 2, 3 e 4 in data 17.01.2023, quelli sub 7, 8 e 9 in data 6.03.2023, atteso che la sentenza di condanna in grado d’appello e intervenuta in data antecedente (13.12.2022).
Trova infatti applicazione ii principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente ii formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, per tanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con ii ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
4. La difesa della parte civile comune di (omissis), (omissis), in data 26.07.2023 ha fatto pervenire in via telematica le proprie conclusioni scritte, chiedendo ii rigetto del ricorso oltre alla liquidazione delle spese di costituzione e difesa di parte civile nel presente grado, da liquidarsi in euro 2.205,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
La difesa della parte civile Provincia di Alessandria (Avv., (omissis) (omissis), in data 3.08.2023, ha fatto pervenire in via telematica le proprie conclusioni scritte, chiedendo ii rigetto del ricorso, oltre alla liquidazione delle spese di costituzione e difesa di parte civile nel presente grado, da liquidarsi in euro 1.796,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
5. La difesa della ricorrente, Avv. (omissis) (omissis) ha fatto, infine, pervenire in data 8.09.2023, in replica alla requisitoria del PG, le proprie conclusioni scritte, con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso é inammissibile.
2. II primo motivo di ricorso e manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato le ragioni per le quali la ricorrente e stata riconosciuta colpevole quale amministratore di diritto della società (omissis) SRL, a lei formalmente intestata, lungi dall’ascrivere alla stessa una forma di responsabilità oggettiva.
I giudici hanno affermato infatti che la stessa aveva assunto consapevolmente la carica di amministratore unico della predetta società, perfettamente conscia del fatto che sulla stessa gravavano una serie di obblighi, compresi quelli inerenti alla tutela dell’ambiente.
Si trattava, precisano i giudici, di persona non certo sprovveduta avendo esercitato il mestiere di commerciante, dunque essendo consapevole che ogni attività imprenditoriale e regolata da norme, ed aveva aiutato il figlio nell’attività, parallela e simile, di raccolta dei rottami, secondo quanto dichiarato dal medesimo imputato (omissis) il quale, come si legge in sentenza, all’ud. 4.03.2021 aveva confermato che la madre lavorasse con lui nella (omissis) (omissis) dandogli una mano in ufficio.
A ciò si aggiunge che, in almeno due occasioni, la stessa si era recata in (omissis) assieme al figlio, oltre ad avere partecipato alle trattative per il capannone di (omissis) di avere formate i relativi assegni, senza dimenticare, si legge in sentenza, che ii suo intervento aveva agevolato le manovre del figlio, che non poteva figurare come amministratore della SRL dato il conflitto di interesse con la ditta individuale (omissis) (omissis).
2.1. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze della ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanta si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che ii controllo di legittimità operate dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
2.2. Perde, quindi, alla luce di quanta sopra, di spessore argomentativo l’alternativa versione difensiva fondata sulla sostanziale buona fede della ricorrente, madre dell’imputato, che avrebbe consegnato una struttura, quella di Via (omissis) del tutto in regola e munita delle relative autorizzazioni, laddove ella sarebbe stata all’oscuro invece delle vicende afferenti il capannone di (omissis) oggetto di trattative che sarebbero state condotte unicamente dal figlio che aveva concordato verbalmente con il proprietario del medesimo il versamento di un’indennità di occupazione.
Trattasi, infatti, di versione che si fonderebbe su un supposto travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di merito che avrebbero non corretta mente valutato sia documenti in atti (segnatamente il contratto di locazione dell’immobile di via (omissis) sia quanta riferito dall’imputata (omissis) in dibattimento, unitamente all’esame del coimputati e il contenuto di uno scambio di mail intercorse tra quest’ultimo ed il (omissis) oltre che, infine, le dichiarazioni del teste (omissis) sentito all’ud. 10.12.2020, la cui deposizione viene richiamata per stralcio in ricorso).
Deve, tuttavia, rilevarsi che detta trama argomentativa, sostenuta suggestivamente dalla arguta difesa della ricorrente, non può tuttavia essere suscettibile di valutazione dinanzi a questa Corte trattandosi di censura motivazionale, quella di manifesta illogicità condotta sulla base del supposto travisamento probatorio, che non tiene canto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023 – 01).
Diversamente, la tecnica compilatoria del ricorso, siccome strutturata dalla difesa del ricorrente, si risolve nell’indicare a questa Corte solo la pagina di interesse della deposizione del teste, dell’esame dell’imputato o del documento asseritamente travisato – addirittura senza nemmeno specificamente indicare quali mail del richiamato scambio tra il (omissis) e il (omissis) abbiano rilievo -, sostanzialmente devolvendo alla Corte di legittimità il compito di ricercare ed individuare, nell’intero corpus dell’esame, della deposizione o del documento, dette parti oggetto di presunto travisamento, operazione del tutto incompatibile con la cognizione di pura legittimità spettante alla Corte.
Deve, quindi, essere ribadito che ii ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del pro cesso deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui ii dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motiva zione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motive (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, Rv. 252349 – 01).
2.3. Ne ha pregio la censura di violazione di legge fondata sulla presunta erronea applicazione dei principi in tema di responsabilità, sotto il profilo che la ricorrente sarebbe stata ritenuta colpevole in base ad un principio di responsabilità oggettiva in qualità di mero amministratore di diritto.
Ed invero, deve essere in questa sede affermato che – a differenza della giurisprudenza richiamata in ricorso, relativa a reati dolosi – che nel caso in esame le imputazioni contestate alla ricorrente riguardano tutte fattispecie punibili a titolo di colpa.
Ed allora trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui risponde del reato contravvenzionale (nella specie di esercizio non autorizzato di intermedia zione o interposizione di manodopera) posto in essere dall’amministratore di fatto di una società anche l’amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare ii necessario controllo sull’attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie.
In motivazione, infatti, questa Corte ha precisato che un parametro di valutazione circa l’effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall’amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all’art. 6 D.lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell’ente per ii reato commesso dall’amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza (Sez. 3, n. 25313 del 10/12/2014 – dep. 17/06/2015, Rv. 263839 – 01).
3. II secondo motivo e manifestamente infondato per le medesime ragioni già espresse a proposito del primo motivo, segnatamente con riferimento alla censura di attribuzione della responsabilità penale sotto ii profilo della responsabilità oggettiva.
Anche in relazione alle imputazioni afferenti l’omessa segnalazione certificata di inizio attività per i due siti non autorizzati nonché per l’omessa adozione di misure idonee a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, infatti, le doglianze difensive ruotano attorno al presunto vizio di travisamento probatorio che avrebbe inficiato la sentenza impugnata, sollevando censure di violazione di legge fondate sulla presunta esclusiva valorizzazione del ruolo di amministratore unico della ricorrente, madre del (omissis) cui sarebbe stata attribuita la responsabilità quale prestanome del figlio senza che emergesse una concreta posizione di garanzia della donna.
Come già esposto a proposito delle contestazioni afferenti alla materia ambientale, valgono nel caso in esame i medesimi argomenti, atteso che si verte, nel caso in esame, di responsabilità colposa per le violazioni afferenti ai capi 3, 4, 8 e 9 della rubrica.
Deve, a tal proposito infatti essere ribadito che in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore della società, cui fa capo il rapporto di lavoro con ii dipendente e la posizione di garanzia nei con fronti dello stesso, non viene meno per ii fatto che ii menzionato ruolo sia mera mente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 d.lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e quella di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici (Sez. 4, n. 30167 del 06/04/2023, non massimata).
4. Anche ii terzo motivo é inammissibile.
Ed infatti, i giudici territoriali hanno escluso l’applicabilità della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità nei confronti dell’attuale ricorrente, evidenziando come la stessa aveva di fatto agevolato il figlio nell’attività illecita, non essendo del resto nemmeno incensurata avendo un precedente per violazione dell’art. 455, cod. pen. ed una recente condanna per la violazione della disciplina in materia di rifiuti.
Oltre a ciò, aggiunge la Corte territoriale, deve anche valorizzarsi ii fatto che i due imputati, dunque anche la attuale ricorrente, hanno violate plurime norme poste a tutela di interessi diversi, ossia ambiente, tutela dei lavoratori, incolumità pubblica.
4.1. Alla stregua di tale motivazione ii ricorso si appalesa privo di pregio, avendo infatti limitato le proprie censure esclusivamente con riferimento alla circostanza per la quale i giudici avrebbero accomunato il ruolo della madre a quello del figlio, valorizzando peraltro i precedenti penali che sarebbero irrilevanti agli effetti dell’esclusione dell’art. 131-bis, pen.
I giudici territoriali, tuttavia, non hanno confutato l’ulteriore ratio decidendi sulla cui base i giudici territoriali hanno parimenti fondato ii giudizio di mancato riconoscimento della predetta causa di non punibilità, ossia la circostanza per cui la ricorrente si fosse resa responsabile della violazione di disposizioni poste a tutela di interessi diversi.
E’ infatti stato più volte affermato da questa Corte che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerate, sia di particolare tenuità (Fattispecie di violazioni da parte del datore di lavoro di diverse disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 181: Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 – dep. 11/01/2018, Rv. 271863 – 01).
II motive deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, non avendo attinto il medesimo tale ultima ratio decidendi, trovando infatti applicazione il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui é inammissibile, per difetto di specificità, ii ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano auto nome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 – dep. 23/01/2018, Rv. 272448 – 01).
5. Anche il quarto motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità, do vendo infatti essere valutato unitamente al precedente, tenuto canto della plurima violazione delle disposizioni di legge da parte dell’attuale ricorrente e, in ogni caso, dovendosi tener presente che si tratta di violazione, quella contestata al capo 6), unicamente alla (omissis), direttamente ascrivibile alla stessa in quanta rimasta inottemperante all’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei siti indicati, nonostante la ve ste di amministratore di diritto della società di cui ii figlio era amministratore di
Le argomentazioni difensive, fondate sul minima apporto della donna e sulla asserita indisponibilità tecnica ed economica alla messa in pristine richiesta dal comune con tempistica definita irrisoria introducono, peraltro, argomentazioni fattuali che, in quanta tali, sfuggono alla valutazione di questa Corte, cui é inibito operare valutazioni circa ii merito della vicenda.
6. Infine, anche il quinto ed ultimo motivo é inammissibile.
Ed invero, dalla lettura del motivo d’appello proposto dinanzi alla Corte territoriale, si evince chiaramente che le doglianze difensive erano state sviluppate con riferimento alle statuizioni civili, articolandole con riguardo alle precarie con dizioni economiche dell’imputata.
Le doglianze svolte nel motivo di ricorso, diversamente, si fondano su una ragione diversa (illegittima duplicazione del risarcimento del danno, in quanta già corrisposto dal figlio nel parallelo processo penale svoltisi nei suoi confronti per ii delitto ambientale di cui all’art. 452-quaterdecies, cod. pen., derivandone anche un vizio motivazionale per non aver i predetti giudici motivate sul quantum dell’importo determinate a titolo di risarcimento nonostante quanta già versato dal figlio della ricorrente, cui si aggiunge l’ulteriore doglianza fondata sulla circostanza di non aver entrambi gli enti omesso di quantificare i danni patiti).
Trattasi, quindi, all’evidenza di motivo inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimista ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Non possono infatti essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al giudice di merito, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata sentenza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale.
6.1. A ciò si aggiunga, infine, che quanto determinato in favore del comune di (omissis) e stato oggetto esclusivamente di condanna generica a titolo di provvisionale, donde, per tale parte, il ricorso sarebbe oltremodo inammissibile, atteso che e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non e impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativi e non necessariamente motivata, per sua natura in suscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (tra le tante: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 – 02).
7. II ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
8. Segue, infine, la condanna alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile comune di (omissis) liquidate come da dispositivo in base alla richiesta difensiva, conforme ai parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 de/la legge 31 dicembre 2012 247″, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Diversamente, non vi é luogo per la liquidazione delle spese e compensi professionali richiesti dall’altra parte civile, Provincia di (omissis) in assenza di qualsivoglia contributo apportato da tale difesa al giudizio di legittimità.
Trova, invero, applicazione il principio secondo cui nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell’imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen. é svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di (omissis) che liquida in complessivi euro 2.205, oltre accessori di legge.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia di (omissis).
Così deciso, ii 14 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2023.