REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Giuseppe FUOCHI TINARELLI – Presidente –
Tania HMELJAK – Consigliere Rel.-
Francesco FEDERICI – Consigliere –
Lucio LUCIOTTI – Consigliere –
Roberto SUCCIO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 11563/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
(omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno n. 2165/14/2017, depositata il 5.10.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa Tania Hmeljak.
RILEVATO CHE
– La CTP di Livorno accoglieva il ricorso proposto dal CAD (omissis) s.r.l. contro l’avviso di rettifica dell’accertamento, emesso dalla Dogana di (omissis) in relazione ad un’importazione dalla Cina di indumenti sintetici, effettuata dalla società importatrice (omissis) per conto della quale la ricorrente aveva presentato nel 2011, in qualità di rappresentante indiretto, la dichiarazione doganale;
– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
– il CAD era stato incaricato dalla (omissis) he aveva preso in consegna le merci dalla compagnia di navigazione, fornendo tutta la documentazione e la garanzia per il pagamento dei diritti doganali;
– la documentazione era regolare e già due precedenti dichiarazioni di importazione di merce similare, effettuate sempre tramite la (omissis) erano state accettate dalla Dogana a seguito di riscontro fisico;
– gli elementi presuntivi della sottofatturazione erano stati desunti a seguito della perquisizione effettuata nei confronti di altra società e dalle dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione della società acquirente in Italia;
– la responsabilità dello spedizioniere, ai sensi dell’art. 201, comma 3, del CDC non può essere oggettiva, ma presuppone un concorso del predetto con l’ideatore della irregolare importazione o, quanto meno, un suo difetto di diligenza, che nella specie non si ravvisava, in quanto la sottofatturazione era stata accertata solo a seguito di complesse indagini penali, nell’ambito delle quali non era emersa alcuna responsabilità del CAD;
– l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
– la società contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, illustrati con memoria.
CONSIDERATO CHE
– Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli 201, comma 3, del CDC e 199 del Reg. CEE n. 2454/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente la responsabilità del CAD che, invece, avendo agito quale rappresentante indiretto, presentando in nome proprio la merce in dogana, era da ritenersi responsabile, in via solidale, con l’importatore della dichiarazione doganale sottoscritta; in qualità di rappresentante indiretto, infatti, avrebbe dovuto controllare la serietà dei dati presenti nella dichiarazione doganale e nei documenti collegati e, usando la diligenza qualificata propria dei professionisti, si sarebbe dovuto accorgere della notevole differenza tra il prezzo della merce, indicata in fattura, e quello generalmente applicato sul mercato di riferimento, anche traendo utili informazioni dalle schede tecniche – merceologiche esistenti presso le relative associazioni nazionali di categoria, essendo irrilevante che la dogana avesse precedentemente controllato analoghe operazioni di importazione;
– preliminarmente va esaminata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di impugnazione di cui all’art. 327 proc. civ.
– l’eccezione è fondata;
– secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art 327 proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (ex multis, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699; Cass. 9 luglio 2012, n. 11491; Cass. 31 agosto 2018, n. 17313);
– il termine scade, pertanto, nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza;
– pertanto, nel caso in cui la notificazione avvenga, come nella specie, a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), la notificazione è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l’UTC, “Coordinated Universal Time“), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno (Cass. 1519 del 18 gennaio 2023);
– nel caso in esame, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 07.2009 (l’avviso di rettifica impugnato era stato notificato il 12.06.2015), è applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, come modificato dalla l. n. 69/2009 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore;
– la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 10.2017:
– in applicazione dei principi prima richiamati, quindi, il termine di sei mesi, iniziato a decorrere il 10.2017 (corrispondente al giorno in cui il fatto si è verificato, ossia la pubblicazione della sentenza da impugnare), è scaduto alle ore 23:59:59 del 5.04.2018 (giovedì);
– il ricorso in esame, invece, è stato notificato a mezzo E.C. in data 6.04.2018 (venerdì), alle ore 13:10:16, come risulta dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente;
– ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
– va pertanto affermato il seguente principio:
“Per il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicchè il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza”;
– in conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito;
– l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2023.