Sospensione condizionale della pena. Sezioni Unite: restituzione o risarcimento se c’è la parte civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 luglio 2023, n. 32939).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Dott. Margherita Cassano – Primo Presidente

Dott. Patrizia Piccialli – Presidente di Sezione

Dott. Gastone Andreazza – Presidente di Sezione

Dott. Rosa Pezzullo – Presidente di Sezione

Dott. Giovanna Verga – Consigliere

Dott. Emanuele Di Salvo – Consigliere

Dott. Aldo Aceto – Consigliere

Dott. Pietro Silvestri – Consigliere

Alessandro Centonze – Relatore Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Dott. Alessandro Centonze;

lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2016 il Tribunale di Brescia riconosceva la responsabilità penale di (omissis) (omissis) per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., che veniva contestato all’imputato per avere ricevuto, per finalità di profitto, un assegno bancario, compendio di furto in danno di (omissis) (omissis)

Per effetto di tali statuizioni, il Tribunale irrogava all’imputato la pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, sottoposta a sospensione condizionale, subordinata al pagamento della somma di 300,00 euro, disposta in favore della persona offesa «a titolo di risarcimento del danno».

La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l’imputato già usufruito in precedenza, veniva disposta ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pen.

2. Divenuta irrevocabile la condanna di (omissis) (omissis) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, con nota del 29 aprile 2021, chiedeva all’Ufficio esecuzioni penali dello stesso Tribunale di essere informato dell’avvenuto adempimento della condizione apposta in sentenza.

Il Tribunale di Brescia, ricevuta la nota dell’Ufficio esecuzioni penali del 29 aprile 2021, relativa alla posizione di (omissis) (omissis) fissava l’udienza in camera di consiglio per il 25 novembre 2021. All’esito di tale udienza, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, con ordinanza del 2 dicembre 2021, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato, preso atto che non era stata corrisposta la somma di 300,00 euro liquidata «a titolo di risarcimento danno alla parte civile».

Il provvedimento revocatorio veniva adottato sull’assunto che il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio imposto al condannato, non essendo stato indicato dal giudice di cognizione, doveva ritenersi scaduto al momento del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 28 dicembre 2018, decorso il quale persisteva la condizione di inadempienza dell’imputato.

3. Avverso questa ordinanza (omissis) (omissis) a mezzo dell’avv. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in riferimento agli 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e 111 Cost., così come integrato dall’art. 6 CEDU, per avere il Tribunale di Brescia adottato la decisione impugnata in violazione delle regole che disciplinano il contraddittorio tra le parti.

Secondo  la difesa  del ricorrente,  l’inosservanza delle norme  censurate derivava dal fatto che l’udienza del 25 novembre 2021, all’esito della quale il beneficio sospensivo subordinato concesso a (omissis) veniva revocato, era stata fissata esclusivamente per verificare l’avvenuta  corresponsione della somma liquidata in favore della persona offesa, con la conseguenza che la decisione sulla revoca veniva adottata senza l’instaurazione di alcun contraddittorio sul punto.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l’erronea applicazione degli 165 e 168 cod. pen., conseguente al fatto che la persona offesa, (omissis) (omissis) non risultava costituita parte civile nel processo conclusosi con la condanna di (omissis) (omissis) non avendo presentato alcuna richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

Ne discendeva che, non essendosi formato in favore di (omissis) alcun titolo risarcitorio esigibile, per effetto della mancata costituzione in giudizio della persona offesa, doveva ritenersi insussistente il presupposto individuato dal giudice dell’esecuzione per la revoca del beneficio sospensivo subordinato, riconosciuto al condannato.

L’insussistenza del presupposto legittimante l’adozione del provvedimento revocatorio, per altro verso, derivava del fatto che non era stato individuato il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto risarcire la persona offesa e che lo stesso non poteva farsi coincidere, sic et simpliciter, con il momento del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Con ordinanza del 4 novembre 2022 la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, assegnataria dell’atto di impugnazione secondo le regole tabellari di organizzazione dell’ufficio, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen.

A sostegno della rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, si è rappresentata l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo restitutorio, ex art. 165 cod. pen., in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile e sulla, correlata, possibilità che la mancata costituzione in giudizio dello stesso soggetto possa comunque legittimare la revoca della misura sospensiva, ai sensi dell’art. 168 cod. pen.

Il Collegio, in sede di rimessione, ha premesso di avere rinviato il procedimento all’udienza del 17 giugno 2022, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la legittimità degli obblighi riparatori, imposti ai sensi dell’art. 165 cod. pen., in assenza di un termine per l’adempimento.

Con sentenza del 23 giugno 2022 le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto: «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione» (Sez. U, n. 37503 del 23/6/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01).

Passando a esaminare il contrasto giurisprudenziale giustificativo della rimessione alle Sezioni Unite, innanzitutto, si è richiamato l’orientamento maggioritario secondo cui l’obbligo risarcitorio e l’obbligo restitutorio, previsti dalla prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., riguardano solo il danno civilistico e non anche il danno criminale. Ne consegue la necessità, quale presupposto dell’attività riparatoria, risarcitoria o restitutoria, che nel procedimento penale vi sia stata una domanda giudiziale avanzata da una parte civile costituita (tra le altre, Sez. 1, n. 26812 del 20/12/2021, dep. 2022, Mambrini, Rv. 283310 – 01; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Piergotti, Rv. 280711 – 01; Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, Rv. 279550 – 01; Sez. 2, 45854 del 13/09/2019, Cappello, Rv. 277632 – 01; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932 – 01).

Secondo il contrapposto e minoritario orientamento giurisprudenziale, invece, occorre distinguere l’adempimento dell’obbligo risarcitorio dall’adempimento dell’obbligo restitutorio, essendo necessaria la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato solamente nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all’onere di risarcire il danno e non anche per il caso in cui la condizione apposta riguardi la restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato (tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, Rv. 277631 – 01; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, Volturno, Rv. 261778 – 01; Sez. 2, n. 41376 del 28/09/2010, Trenti, Rv. 248924 – 01; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, Rv. 236655 – 01; Sez. 2, n. 2684 del 15/04/1999, Zago, Rv. 215713 – 01).

Sulla base di tali considerazioni, la Prima Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, sottolineando la rilevanza della questione di diritto oggetto di contrasto e osservando che, a seconda dell’opzione ermeneutica prescelta, derivano conclusioni differenti in ordine alla legittimità della condizione subordinata apposta dal giudice di cognizione al beneficio sospensivo concesso a (omissis)

5. A seguito dell’ordinanza di rimessione, con decreto del 24 gennaio 2023, il Primo Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione all’odierna udienza camerale non partecipata.

6. Con requisitoria scritta depositata il 5 aprile 2023 il Sostituto Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni.

Nella sua requisitoria il Sostituto Procuratore generale, ha passato in rassegna gli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono in ordine alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni, valutandoli alla luce delle conclusioni alle quali, in tempi recenti, sono pervenute le Sezioni Unite a proposito della concessione del beneficio sospensivo subordinato all’adempimento di un obbligo, nelle ipotesi di mancata indicazione del termine da parte del giudice di cognizione (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

In questo contesto, il Sostituto Procuratore generale, mostrando di aderire all’orientamento giurisprudenziale, allo stato, maggioritario, ha chiesto l’affermazione del seguente principio di diritto: «In difetto della costituzione di parte civile e di richiesta da essa avanzata, il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, né all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in quanto queste ultime, al pari del risarcimento, pertengono al solo danno civilistico e non anche al danno criminale, a differenza dell’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, cui può essere subordinato il suddetto beneficio anche in mancanza di una richiesta per l’omessa costituzione di parte civile della persona offesa».

In conseguenza dell’affermazione del principio di diritto invocato, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 2 dicembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso proposto da (omissis) è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile».

2. Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite occorre soffermarsi su due questioni processuali, la cui risoluzione appare preliminare all’esame richiesto.

2.1. La prima di esse, logicamente preliminare rispetto all’altra, riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, censurata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

Secondo la difesa del ricorrente, la violazione di legge censurata discendeva dal fatto che l’udienza in camera di consiglio del 25 novembre 2021, all’esito della quale la sospensione condizionale della pena concessa a (omissis) (omissis) dal giudice di cognizione veniva revocata, era stata fissata esclusivamente per verificare l’avvenuto adempimento della condizione subordinata apposta in sentenza, rappresentata dal pagamento della somma di 300,00 euro in favore della persona offesa. Ne conseguiva che il provvedimento revocatorio era stato adottato senza l’instaurazione di alcun contraddittorio sul tema decisorio affrontato dal giudice dell’esecuzione.

Tanto premesso, deve osservarsi che il Tribunale di Brescia emetteva l’ordinanza censurata dopo la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio, fissata sulla base della nota del 29 aprile 2021, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia aveva chiesto all’Ufficio esecuzioni penali dello stesso Tribunale di essere informato dell’adempimento dell’obbligo risarcitorio imposto al condannato.

All’esito di tale udienza, in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero, alla quale il difensore del ricorrente si opponeva, veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato con sentenza del 27 ottobre 2016.

Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con l’emissione del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, si concretizzava una violazione del principio del contraddittorio tra le parti, atteso che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento di esecuzione, l’avviso di udienza «deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio» (Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, Ruggiero, Rv. 207713 – 01).

Queste condivisibili conclusioni si fondano sull’interpretazione logico­ sistematica degli artt. 127, 666 e 678 cod. proc. pen., da cui si evince che anche nel procedimento di esecuzione l’avviso di fissazione dell’udienza deve contenere l’indicazione dell’oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio (Sez. 1, n. 9634 del 12/12/2003, dep. 2004, Argenta, Rv. 227221 – 01).

Il Tribunale di Brescia, pertanto, all’udienza camerale del 25  novembre 2021, non avrebbe potuto revocare la sospensione condizionale della pena concessa al (omissis) atteso che il relativo avviso indicava quale oggetto del procedimento la verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo risarcitorio disposto con la sentenza di condanna, senza tenere conto del fatto che «l’incompletezza dell’avviso di udienza che non contenga l’oggetto del procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 18070 del 14/02/2003, Bellagamba, Rv. 224752 – 01) che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere prospettata dalla difesa di (omissis) (omissis) all’udienza del 25 novembre 2021, nel corso della quale, invece, non veniva formulata alcuna eccezione. Di conseguenza, la violazione deve ritenersi sanata e non può formare oggetto di deduzione per la prima volta con il ricorso in cassazione.

D’altra parte, il ricorrente non soltanto ometteva di eccepire tempestivamente la nullità generale a regime intermedio verificatasi nei suoi confronti, ma, comparso in udienza, tramite il suo difensore, accettava il contradditorio costituito davanti al giudice dell’esecuzione, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal pubblico ministero.

2.2. La seconda questione preliminare su cui occorre soffermarsi riguarda il tema dell’intangibilità del giudicato penale e dei poteri di intervento del giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo imposto ex 165 cod. pen.

Occorre ricordare che la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 27 ottobre 2016 subordinava la sospensione condizionale della pena riconosciuta a (omissis) (omissis) al pagamento della somma di 300,00 euro, a titolo di risarcimento del danno morale, in favore della titolare del conto corrente su cui l’assegno ricettato era stato tratto, (omissis) (omissis).

La subordinazione della sospensione condizionale della pena veniva disposta ex art. 165, secondo comma, cod. pen., avendo il condannato già usufruito del beneficio in un precedente giudizio.

Nel caso di specie, però, la persona offesa non si era costituita in giudizio quale parte civile.

In questa, univoca, cornice, non è controverso che l’eventuale illegittimità della subordinazione del beneficio sospensivo al risarcimento del danno doveva essere censurata dall’imputato in sede di cognizione e non poteva essere messa in discussione nel giudizio di esecuzione.

Sul punto, non si può che richiamare l’orientamento giurisprudenziale, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena «può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, De Nittis, Rv. 259628 – 01).

Ne discende che non essendo stata impugnata, sul punto, la sentenza che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena irrogata a (omissis) al pagamento della somma di 300,00 euro a titolo di risarcimento del danno patito dalla persona offesa, secondo il richiamato orientamento (Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, De Nittis, cit.), il giudice dell’esecuzione non sarebbe potuto intervenire sul giudicato penale che si era formato.

Tuttavia, fermo restando il principio dell’intangibilità del giudicato penale, che, come detto, non è in alcun modo in discussione, la vicenda in esame ha una sua peculiarità, collegata all’omessa indicazione del termine entro cui l’imputato avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di risarcire il danno subito dalla persona offesa, che esplica i suoi effetti nel giudizio di esecuzione, non risultando tale termine individuato nel processo di cognizione.

In proposito, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni, dispone del «potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati» (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 – 01); profilo revocatorio, quest’ultimo, che è certamente rilevante rispetto alla sequenza procedimentale all’esito della quale veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a (omissis).

Questo potere-dovere, del resto, è connaturato alla funzione giurisdizionale propria del giudice dell’esecuzione, atteso che – come affermato in un risalente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610 – 01) – una volta «dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesima attribuzione».

Per altro verso, il riconoscimento di un potere di intervento del giudice dell’esecuzione discende dai principi di obbligatorietà e di effettività del trattamento sanzionatorio, che impongono di ritenere l’indicazione del termine entro cui adempiere alla condizione imposta ex art. 165 cod. pen. un elemento «necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio» (Sez.  6,  n.  4610 del 22/10/1988, Tornatore, Rv. 180015 – 01).

Il giudice dell’esecuzione, dunque, era legittimato a intervenire sul giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti di (omissis) (omissis) atteso che la revoca del beneficio sospensivo subordinato concesso al condannato veniva disposta senza che, nel processo di cognizione, fosse stato individuato il termine entro cui doveva essere risarcita la persona offesa dal reato.

L’omessa indicazione del termine entro cui adempiere all’obbligo di risarcimento del danno imposto al condannato, pertanto, assume un rilievo pregnante nella vicenda processuale in esame, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente, con il secondo motivo, ha censurato tale omissione, la cui rilevanza, come più oltre si dirà, deve essere valutata alla luce dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui «il termine entro il quale l’imputato deve provvedere […], che costituisce elemento essenziale dell’istituto […]» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.), deve essere stabilito dal giudice di primo grado ovvero, in assenza di indicazioni specifiche, dal giudice dell’impugnazione e dal giudice dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine rispettivamente di cinque o due anni previsto dall’art. 163 cod. pen. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Risolte le due questioni preliminari, occorre passare a esaminare il contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Sul tema in esame sono riconoscibili due indirizzi contrapposti, correttamente richiamati dal Collegio rimettente.

3.1. Per un primo orientamento, che deve ritenersi maggioritario (tra le altre, 1, n. 26812 del 20/12/2021, dep. 2022, Mambrini, cit.; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Piergotti, cit.; Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, cit.; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, cit.; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, cit.), deve escludersi che il giudice possa legittimamente subordinare la sospensione condizionale della pena, concessa ex art. 163 cod. pen., al risarcimento del danno e alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, in assenza di una parte civile costituita in giudizio.

Per ricostruire l’assunto da cui muove questo orientamento ermeneutico occorre richiamare una risalente pronuncia, secondo cui il risarcimento del danno e le restituzioni, implicando la valutazione delle istanze risarcitorie della persona offesa dal reato, presuppongono l’esercizio dell’azione civile nel processo penale.

Ne consegue che non è possibile «subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest’ultima abbia esercitato l’azione civile nel processo penale» (Sez. 6, n. 933 del 22/10/2003, Rinzivillo, Rv. 227943 – 01).

A tale decisione ne ha fatto seguito un’altra secondo cui (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, Rv. 258045 – 01): «Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati».

A sostegno di queste conclusioni, la citata sentenza osservava che, sul piano sistematico, la «locuzione “risarcimento danni e obbligo di restituzioni” si trova invariabilmente abbinata alle pretese della parte civile […]» e che <<non vi è motivo […] per ritenere che la frase “adempimento dell’obbligo delle restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno” di cui all’art. 165/1 prima parte cod. pen. non si riferisca alle restituzioni a favore della costituita parte civile».

Senza considerare, per altro verso, che laddove l’osservanza dell’obbligo delle restituzioni «venisse fatta coincidere con quella di cui all’art. 165/1 seconda parte (“eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”) ci si troverebbe di fronte ad una inutile duplicazione della norma [ …]», atteso che, in questo caso, il richiamo ai doveri restitutori del condannato avrebbe un significato palesemente superfluo.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che «una cosa è l’obbligo di restituzione a favore della parte civile (che rientra nel danno civilistico), altra e diversa cosa è l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd. danno criminale): il che comporta che anche la condanna alla restituzione così come quella al risarcimento del danno, in tanto può essere pronunciata in quanto vi sia una parte civile che, costituitasi in giudizio, abbia chiesto espressamente la condanna dell’imputato alla restituzione» (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

In questa pronuncia, inoltre, si fornivano alcuni chiarimenti necessari per la differenziazione della nozione di danno civilistico dalla nozione di danno criminale, che deve essere effettuata attraverso l’individuazione degli indici giuridici e fattuali indispensabili per distinguere le due tipologie di effetti lesivi.

Secondo la Suprema Corte, per alcune tipologie di reati, la differenza tra danno criminale e danno civilistico è di immediata evidenza e non si presta ad alcun equivoco, come nel caso dell’omicidio, in cui «il danno criminale è costituito dalla distruzione del bene vita che non costituisce di certo oggetto del danno civilistico che viene risarcito agli eredi ove si costituiscano parti civili» (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

Viceversa, per altre tipologie di reati, come quelli contro il patrimonio, il «contenuto delle due nozioni può coincidere in quanto, normalmente, il bene giuridico violato consiste nel diritto di proprietà ossia nel danno che l’agente, con il commettere il reato, ha arrecato alla persona offesa privandolo del bene di sua proprietà: da qui il rischio di una confusione fra i due concetti nel senso che la restituzione del bene potrebbe essere fatta coincidere con l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, quindi, indurre il giudice […] ad ordinare la restituzione del bene pur in assenza della costituzione della parte civile» (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

Per evitare i rischi di una sovrapponibilità, concettuale e processuale, tra il danno civilistico e il danno criminale, la pronuncia argomenta che occorre fare riferimento al «testo della norma che, facendo riferimento “all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” e, quindi, al danno criminale, ha, evidentemente riguardo agli effetti del reato ancora in essere e che il reo ha la possibilità di far cessare perché, altrimenti, la norma non avrebbe ragion d’essere ove interpretata nel senso che stabilisce l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose degli effetti di un reato già consumato i cui effetti sono ormai impossibili da eliminare» (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

Ne deriva l’inapplicabilità dell’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose ai reati istantanei, atteso che, in tali ipotesi, gli effetti lesivi della condotta dell’imputato si esauriscono contestualmente alla consumazione dell’illecito.

Si muovono, infine, nella stessa direzione due più recenti interventi giurisprudenziali (Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, cit.; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, cit.), con cui si è ribadito che il giudice di

cognizione, in assenza della costituzione di parte civile, non può subordinare la sospensione condizionale della pena irrogata all’imputato all’adempimento dell’obbligo di restituire i beni conseguiti per effetto del reato.

Le restituzioni, infatti, riguardano solo il danno civilistico e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze pubblicistiche della condotta illecita, riguardanti la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale e che assumono rilievo, in linea con quanto previsto dall’art. 165, primo comma, cod. pen., soltanto a condizione che gli effetti pregiudizievoli non siano ancora cessati.

3.2. Per un secondo e contrapposto orientamento giurisprudenziale, che, allo stato, risulta minoritario (tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, cit.; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, Volturno, cit.; Sez. 2, n. 41376 del 28/09/2010, Trenti, cit.; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, cit.; Sez. 2, 2684 del 15/04/1999, Zago, cit.), occorre distinguere gli obblighi risarcitori dagli obblighi restitutori, essendo necessaria la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato solo nel caso in cui la sospensione condizionale della pena, concessa ex art. 163 cod. pen., sia subordinata all’onere di risarcire il danno e non anche nell’ipotesi delle restituzioni.

Tale indirizzo esegetico trova la sua genesi in due sentenze (Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, cit.; Sez. 3, n. 7933 del 02/06/1998, Miuccio, Rv. 211681 – 01), che hanno ritenuto conforme alla previsione dell’art. 165 cod. pen. la sentenza del giudice di cognizione che, in assenza della costituzione di parte civile, subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo di restituire i beni conseguiti per effetto del reato.

Secondo Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Baglivo, cit. la «subordinazione della concessione della sospensione condizionale all’adempimento dell’obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all’obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l’individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato».

Tali conclusioni si basano sul tenore letterale del primo periodo dell’art. 165, primo comma, cod. pen., che prevede una netta separazione tra i due istituti riparatori, resa evidente dall’apposizione di una virgola tra la prima e la seconda condizione sospensiva.

Si muove nella stessa direzione ermeneutica una successiva decisione chiarificatrice (Sez. 2, n. 41376 del 28/09/2010, Trenti, cit.), che ha affermato che «rientra nella nozione di condotte di eliminazione delle conseguenze dannose del reato [ …], a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente percepite in relazione al fatto criminoso».

In tempi più recenti, la Suprema Corte è tornata a esprimersi in senso conforme ai precedenti giurisprudenziali richiamati, ritenendo legittima, per una fattispecie di truffa aggravata, la subordinazione del beneficio sospensivo di cui all’art. 163 cod. pen. alla restituzione all’ente previdenziale delle somme indebitamente riscosse dall’imputato, pur in assenza della costituzione in giudizio, quale parte civile, del soggetto pubblico erogatore (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, cit.).

4. Ricostruito il contrasto giurisprudenziale che ha richiesto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, si rendono indispensabili alcune precisazioni sulla formulazione dell’art. 165, primo comma, cod. pen., atteso che è sull’interpretazione di questa norma che si è sviluppato il dibattito sulla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni nelle ipotesi in cui, nel processo di cognizione, non vi sia stata costituzione di parte civile.

L’art. 165, primo comma, cod. pen., sulla cui interpretazione verte il quesito rimesso alle Sezioni Unite, nella sua originaria formulazione prevedeva testualmente: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno».

Successivamente, la predetta disposizione è stata novellata dall’art. 128 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, con l’aggiunta di un secondo periodo, così riformulava il primo comma: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

La riformulazione del primo comma dell’art. 165 cod. pen., introducendo alcune modifiche significative rispetto all’assetto normativo preesistente, con riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi riparatori, ha influenzato lo sviluppo della giurisprudenza successiva, dando origine al contrasto giurisprudenziale oggetto di vaglio.

Si consideri, in proposito, che il testo originario dell’art. 165, primo comma, cod. pen. riguardava solo il danno civilistico, tanto è vero che la giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza riteneva che la norma fosse dettata nell’interesse esclusivo della parte civile.

Si riteneva, pertanto, possibile subordinare la sospensione condizionale della pena, ex art 163 cod. pen., all’adempimento delle obbligazioni civilistiche soltanto nell’ipotesi di richiesta avanzata dalla parte civile costituita in giudizio, in assenza della quale la condanna si risolveva «in una pronuncia abnorme, emessa senza la domanda della parte che aveva il potere di chiedere l’attuazione della volontà della legge, cioè senza il presupposto essenziale per l’esercizio dell’attività giurisdizionale» (Sez. 3, n. 7761 del 13/10/1975, dep. 1976, Panzera, Rv. 134064 – 01).

Si argomentava che «la subordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. è dettata nell’interesse esclusivo della parte civile e, quindi, tanto la mancata subordinazione quanto la revoca delle imposizioni non possono formare oggetto di doglianza da parte del PM il cui potere di impugnazione per gli interessi civili rimane limitato, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. pen., alle istanze proposte nell’interesse del solo danneggiato incapace e privo di chi validamente possa rappresentarlo» (Sez. 4, n. 205 del 05/02/1974, dep. 1975, Bari, Rv. 128976 – 01).

Come detto, con le successive modifiche normative, introdotte dall’art. 128 della legge n. 689 del 1981, al primo periodo dell’art. 165, primo comma, cod. pen. ne veniva aggiunto un altro, separato sintatticamente, che prevedeva la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena, oltre che al risarcimento del danno e alle restituzioni, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, allo scopo di tutelare non solo la persona che abbia subito un pregiudizio civilistico derivante dal reato, ma anche il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del danno criminale, al quale, evidentemente, il periodo di nuova introduzione della disposizione si riferiva.

Tuttavia, la giurisprudenza non sempre si è attenuta alla distinzione rigorosa tra danno civilistico, indicato nella prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., e danno criminale, indicato nella seconda parte della stessa disposizione, così determinando, soprattutto nell’ultimo decennio, un numero crescente di pronunce di tenore contrapposto.

5. Definiti i termini della questione di diritto su cui si deve intervenire, si impone un’ulteriore puntualizzazione, relativa al recente intervento delle Sezioni Unite sul tema della legittimità degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 165 cod. pen. nelle ipotesi di omessa indicazione del termine per l’adempimento, che lambisce i profili ermeneutici oggetto di vaglio (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

Occorre premettere che, in quell’occasione, è stato posto alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora non sia fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall’art. 163 cod. pen.».

Rispondendo al quesito, le Sezioni Unite hanno osservato che il termine, quale elemento essenziale per l’adempimento degli obblighi riparatori a cui può subordinarsi il beneficio sospensivo di cui all’art. 163 cod. pen., deve essere «fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

Si è escluso, inoltre, che il termine per l’adempimento degli obblighi riparatori possa iniziare a decorrere prima del passaggio in giudicato della sentenza, per l’evidente contrarietà di una tale soluzione al principio costituzionale di non colpevolezza previsto dall’art. 27, secondo comma, Cost., atteso che il beneficio della sospensione condizionale della pena presuppone una sentenza di condanna con la quale la colpevolezza dell’imputato sia stata definitivamente accertata.

Ne consegue che «prima della sentenza irrevocabile, lo status di imputato impedisce, in costanza di una presunzione assoluta di non colpevolezza, che un beneficio possa essere revocato prima ancora che la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

Le Sezioni Unite, infine, sia pure incidenter tantum, hanno affrontato la questione ermeneutica oggetto del presente contrasto, richiamando una risalente pronunzia (Sez. 6, n. 933 del 22/10/2003, dep. 2004, Rinzivillo, cit.) ed evidenziando la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi risarcitori o restitutori nei soli casi in cui nel processo penale la parte civile si sia costituita.

Al riguardo è stata messa in luce la inscindibilità della condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni dal presupposto dell’accertamento in sede penale di un’obbligazione di interessi civili, e si è osservato che «sarebbe illegittima l’eventuale pronuncia del giudice, che sottoponga la concessione del beneficio alla condizione dell’adempimento dei suddetti obblighi civilistici, senza che tale richiesta provenga da una parte civile costituita» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti inducono ad affermare che l’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario (passato in rassegna nel paragrafo 3.1.), che esclude la possibilità, da parte del giudice di cognizione, di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ai sensi dell’art. 165 pen., in assenza di una parte civile costituita in giudizio, si fonda su ragioni di ordine sistematico insuperabili.

Non si può, innanzitutto, dubitare del collegamento inscindibile esistente tra la prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen. e le finalità civilistiche connesse alla costituzione in giudizio della parte civile, dovendo tale disposizione essere interpretata in stretto raccordo con gli artt. 185 cod. pen., 74, 538 e 578 cod. proc. pen.

Tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di danno civilistico degli obblighi risarcitori e restitutori previsti dalla prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen. Essi devono essere differenziati dall’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevista dalla seconda parte della stessa disposizione, che inerisce, invece, alla nozione di danno criminale (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

Ragionando diversamente, si finirebbe per sovrapporre nozioni sistematicamente eterogenee.

Non si può, infatti, dubitare che il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Entrambe richiedono la costituzione in giudizio della parte civile.

Al contrario, il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., riguarda l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla costituzione in giudizio della parte civile (Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, cit.; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, cit.; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, cit.).

Queste conclusioni sono corroborate da un dato di natura esegetica, difficilmente superabile, rappresentato dal fatto che il testo originario dell’art. 165, primo comma, cod. pen. (antecedente alle modifiche apportate dall’art. 128 della legge n. 689 del 1981) riguardava esclusivamente il danno civilistico, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità dell’epoca riteneva possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi risarcitori e restitutori nei soli casi in cui nel processo di cognizione risultava costituita la parte civile.

In assenza di tale costituzione, la subordinazione del beneficio sospensivo all’adempimento degli obblighi civilistici veniva ritenuta connotata da abnormità, in quanto disposta senza la domanda della parte, titolare del potere di chiedere legittimamente la soddisfazione delle sue pretese riparatorie, di matrice esclusivamente privatistica (Sez. 3, n. 7761 del 13/10/1975, dep. 1976, Panzera, cit.; Sez. 4, n. 205 del 05/02/1974, dep. 1975, Bari, cit.).

Come detto, la novella legislativa del 1981 ha lasciato immutata la prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., dedicata alla disciplina del risarcimento del danno e delle restituzioni, finalizzata al soddisfacimento del danno civilistico, limitandosi a inserire nella seconda parte della disposizione, separata da un punto e virgola, un secondo periodo, contenente il riferimento all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, finalizzate al soddisfacimento del danno criminale. Il legislatore, in questo modo, ha voluto ampliare gli spazi di tutela giurisdizionale, perseguendo un obiettivo tipicamente pubblicistico (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, cit.).

L’opposto orientamento giurisprudenziale, attualmente minoritario, passato in rassegna nel paragrafo 3.2., affermando che la costituzione di parte civile è necessaria nel solo caso in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata all’obbligo di risarcimento del danno e non anche nell’ipotesi delle restituzioni, determina una sovrapposizione, sia pure parziale, delle nozioni di danno civilistico e di danno criminale, che è incompatibile con i parametri sistematici ed esegetici appena richiamati.

Si consideri, in proposito, che l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, sul piano esegetico, trae il suo fondamento dall’interpretazione testuale della prima parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., facendo riferimento alla separazione sintattica esistente tra risarcimento del danno e restituzioni, determinata dall’apposizione di una virgola tra le due nozioni.

Secondo questa opzione ermeneutica, la possibilità di equiparare l’adempimento degli obblighi risarcitori e l’adempimento degli obblighi restitutori, ai fini della concessione del beneficio sospensivo subordinato, ex art. 165, primo comma, cod. pen., sarebbe ostacolata dall’esistenza della richiamata separazione sintattica, che induce a ritenere «che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale, spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, riguardi solamente l’ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni» (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, cit.).

Tuttavia, questa interpretazione letterale dell’art. 165, primo comma, cod. pen. non sembra considerare le ragioni della scelta legislativa di separare graficamente le finalità civilistiche e le finalità pubblicistiche perseguite dal beneficio sospensivo subordinato, rispettivamente indicate nella prima e nella seconda parte della disposizione in esame, come si evince dal ricorso al punto e virgola; tale separazione assume, in maniera ben più accentuata rispetto a quella rappresentata dalla sola apposizione della virgola, valorizzata dall’orientamento minoritario, un rilievo sistematico ancora maggiore alla luce del fatto che la disciplina dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è stata introdotta ex novo dall’art. 128 della legge n. 689 del 1981.

Le connotazioni di novità della seconda parte dell’art. 165, primo comma, cod. pen., che non consentono di renderla sovrapponibile o anche solo assimilabile alla prima parte della stessa disposizione, dipendono ulteriormente dal fatto che l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non era contemplata dall’istituto della “condanna condizionale”, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 26 giugno 1904, n. 267, che costituisce l’antecedente storico dell’istituto della sospensione condizionale della pena.

Si consideri che la “condanna condizionale” aveva introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di subordinare la sospensione della pena al risarcimento del danno cagionato dall’imputato, al pagamento di una somma determinata a titolo di riparazione ovvero al pagamento delle spese del procedimento.

L’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non era prevista nemmeno dal codice di procedura penale del 1913, che, mutuando la disciplina della “condanna condizionale”, aveva stabilito, all’art. 424 cod. proc. pen., che la sospensione poteva «essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza, ovvero al pagamento, entro il termine prefisso nella medesima, di una somma da imputare nella liquidazione definitiva, o assegnata a titolo di riparazione».

Infine, questa disciplina veniva sostanzialmente trasfusa nel codice penale del 1930, che regolamentava la sospensione condizionale della pena nell’art. 165 cod. pen., rimasto immutato fino alla novella legislativa del 1981, che, prevedendo l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, introduceva un profilo riparatorio estraneo alla struttura originaria del beneficio sospensivo in esame.

7. Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, la questione ermeneutica oggetto di rimessione deve essere risolta affermando il seguente principio di diritto: «Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile».

8. Alla stregua della regula iuris appena delineata, è possibile passare all’esame del secondo motivo dedotto con il ricorso proposto da (omissis) con cui si è censurata la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla illegittimità della revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa, conseguente all’erronea individuazione del termine per l’adempimento.

Occorre, in proposito, evidenziare che la persona offesa dal reato per il quale (omissis) stato condannato, non risultando costituita parte civile, non è titolare di alcuna pretesa risarcitoria collegata al danno civilistico asseritamente concretizzatosi nei suoi confronti. Ne consegue che, alla stregua del principio di diritto affermato nel paragrafo 7, non era possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Tuttavia, come evidenziato nel paragrafo 2.2., tale capo non ha formato oggetto d’impugnazione con conseguente preclusione di deduzione per la prima volta con i motivi di ricorso in cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.

8.1. Quest’ultimo, però, come già accennato, è titolare di un potere di intervento sul giudicato formatosi sulla sentenza di condanna emessa nei confronti di (omissis) (omissis) atteso che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato è stata disposta senza che, nel giudizio di cognizione, fosse stato individuato il termine entro cui doveva essere risarcita la persona offesa dal reato, (omissis) (omissis).

L’omissione nella quale è incorso il giudice di cognizione, invero, determina una lacuna che deve essere risolta dal giudice dell’esecuzione avvalendosi dei suoi poteri (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

Nell’ordinanza impugnata si afferma che, in assenza di un’indicazione espressa, il termine per l’adempimento della condizione apposta al beneficio sospensivo concesso all’imputato «coincide con quello del passaggio in giudicato [ …]» della decisione, richiamandosi a sostegno di tale asserzione un precedente giurisprudenziale (Sez. 1, n. 6368 del 20/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 – 01) superato dal successivo intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.), su cui ci si è diffusamente soffermati.

Tale affermazione è erronea alla luce di quanto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite Liguori secondo cui qualora il termine per l’adempimento non sia fissato dal giudice della sentenza, dal giudice dell’appello o dal giudice dell’esecuzione «lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

Ne  discende  che  la  revoca  da  parte del giudice  dell’esecuzione della sospensione condizionale della pena concessa a (omissis) (omissis) con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia il 27 ottobre 2016, senza l’apposizione di alcun termine, è stata disposta illegittimamente, atteso che, al momento dell’adozione del provvedimento revocatorio, deliberato il 2 dicembre 2021, non era ancora decorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della decisione presupposta, che maturerà il 28 dicembre 2023, essendo la condanna divenuta irrevocabile il 28 dicembre 2018.

La revoca del beneficio sospensivo, pertanto, è stata deliberata in un momento in cui il termine per adempiere all’obbligo risarcitorio imposto al condannato, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., non era trascorso (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, cit.).

9. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso il 27/04/2023.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2023.

SENTENZA