REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
MAURO DI MARZIO Presidente
MARCO MARULLI Consigliere
FRANCESCO TERRUSI Consigliere
ROSARIO CAIAZZO Consigliere – Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 23004/2022 proposto da:
(omissis) (omissis) ett.te domic. presso l’indirizzo pec dell’avv. (omissis) (omissis) dal quale è rappres. e difesa per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
(omissis) (omissis);
-intimato-
avverso l’ordinanza n. 1964/2022 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 18.7.22;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Cons. Rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 7.12.21 il Presidente del Tribunale di Roma, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione personale tra (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), ex art. 708 c.p.c., affidava ad entrambi i genitori il figlio minore (omissis) nel (omissis) collocandolo presso la madre e regolamentandone la permanenza presso il padre con graduale ampliamento dal quarto anno d’età del bambino, attribuendo altresì alla moglie un assegno mensile complessivo per lei e il figlio di euro 1050,00, ponendo a carico del padre un maggior onere, pari al 70% delle spese straordinarie, con condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento.
Con ordinanza del 18.7.22, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo di (omissis) (omissis) avverso il suddetto provvedimento presidenziale, riguardo all’ampliamento delle modalità di permanenza del figlio presso il padre e all’importo dell’assegno, osservando che le statuizioni contestate non erano censurabili in quanto fondate su valutazione adeguata, anche alla luce della relativa provvisorietà.
(omissis) (omissis) ricorre in cassazione con unico motivo.
Non si è costituito l’intimato.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 708, c.4, c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese, in contrasto con l’orientamento di questa Corte a tenore del quale i provvedimenti reclamati sono provvisori in quanto destinati a rimanere assorbiti dalla pronuncia di merito.
Il ricorso è fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità- secondo il quale nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (Cass., n. 8432/20; n. 13162/22).
Tale conclusione si fonda, essenzialmente, sulla natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex art. 708, comma 4, cod. proc. civ., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e sul carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione rispetto al giudizio di separazione personale pendente.
Malgrado detti provvedimenti conservino caratteristiche proprie, sia rispetto al procedimento cautelare che a quello camerale ex art. 739 cod. proc. civ., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la corte di appello, investita del reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708, comma 3, cod. proc. civ., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno liquidate, pertanto, a cura del tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado (Cass., n. 9002/23).
Per quanto esposto, la Corte territoriale, nel decidere il reclamo avverso il provvedimento presidenziale, ha erroneamente statuito sul regime delle spese del procedimento, condannando la reclamante.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va cassata; non essendo necessario svolgere ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384, u.c., c.p.c., revocando la statuizione impugnata.
Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, revoca la condanna, ivi contenuta, di (omissis) (omissis) al pagamento delle spese del procedimento a favore di (omissis) (omissis).
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2023.