Nulla l’azione ipotecaria se non é stato dimostrato l’iscrizione ipotecaria prive delle relate della notifica (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 30 novembre 2023, n. 33498).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

dott. Enrico MANZON                               Presidente

dott. Giovanni LA ROCCA                         Consigliere

dott. Lunella CARADONNA                      Consigliere

dott. Annachiara MASSAFRA                   Consigliere Rel.

dott. Francesco FEDERICI                         Consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.19118/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) (omissis) e domiciliata presso il suo studio in (omissis), via (omissis) (omissis) (omissis) n. 19;

–ricorrente–

contro

(omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis) (omissis), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in (omissis), in via (omissis) (omissis) n. 11;

–controricorrente-

e

AGENZIA DELLE ENTRATE

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 764/6/15depositata il 9 febbraio 2015;

uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal Consigliere, dott.ssa Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che, (omissis) (omissis) propose opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria, n. 2010/000140617, eccependo l’illegittimità del provvedimento opposto, attesa l’omessa notifica delle cartelle esattoriali.

Il ricorso venne accolto parzialmente dalla CTP di Roma e la decisione venne confermata dal giudice di secondo grado osservando che “nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno infatti la facoltà, ai sensi dell’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre, n. 546 di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

Nella specie, però, i documenti non sono stati prodotti con l’atto di appello ma l’appellante si è limitato ad una semplice elencazione dei esse e quelli che sarebbero, secondo i suoi intenti le notifiche, non è stato dimostrato, quindi attraverso le relate delle cartelle che rappresentano la totalità del debito sotteso all’iscrizione ipotecaria, che quelle cartelle erano state notificate.”

Avverso la prefata decisione propone ricorso per Cassazione Equitalia Sud s.p.a. con un motivo unico.

Resiste con controricorso (omissis) (omissis) eccependo in primis la nullità della procura rilasciata al difensore della ricorrente.

L’agenzia delle Entrate, non costituitasi nei termini, si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c.

Motivi della decisione

1. L’eccezione in rito proposta dal controricorrente è fondata.

La procura conferita all’avvocato (omissis) (omissis) è la seguente: “Delego l’Avv. (omissis) (omissis) a rappresentare e difendere Equitalia Sud s.p.a. nel presente giudizio per la presentazione dell’appello avverso la CTR 764/06/2015 di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ((omissis) (omissis) – 97.2015.4588) conferendo ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di intraprendere conseguenti azioni esecutive”.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Questa Corte (Sez. 2. n. 20896 del 2023) ha, ulteriormente, specificato che la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso – è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.

2. Nella specie, la procura in atti, risulta sprovvista dei requisiti necessari per potersi ritenere conferita, univocamente, per il presente giudizio di legittimità.

La procura infatti è priva di qualsivoglia riferimento al giudizio di Cassazione, ed anzi l’esplicito riferimento all’appello (se da intendersi riferito alla sentenza oggetto del presente giudizio e non a quella della CTP di Roma) non consente di escludere che possa intendersi conferita per la proposizione del ricorso per revocazione.

A ciò si aggiunga che non emerge dalla citata procura nemmeno una univoca indicazione del provvedimento impugnato riferendosi, nello stesso contesto spaziale a due distinti provvedimenti, l’uno emesso dalla CTR n. 764/06/2015 di Roma e l’altro emesso dalla CTP di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (laddove peraltro quella oggetto di appello del presente procedimento reca il numero 228/01/2013).

3. Il ricorso per cassazione è in conclusione inammissibile e, per l’effetto deve condannarsi l’avvocato (omissis) (omissis) personalmente alle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della parte costituita, che si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato (omissis) (omissis) personalmente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’avvocato (omissis) (omissis) al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 2 . 500,00 oltre euro 200 per borsuali, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato (omissis) (omissis) personalmente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.