Pastore tedesco scappa dal recinto, si avvicina a una minore e la morde. Condannato il proprietario del cane (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 27 luglio 2022, n. 29856).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) RAFFALE nato a BARI il 22/04/19xx;

avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di L’AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG, Dott.ssa FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila ha confermato la sentenza del Giudice di Pace del 16 aprile 2019, con cui (OMISSIS) Raffaele era stato condannato alla pena di €. 309 di multa in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., perché, per colpa generica, non custodiva un cane pastore tedesco di sua proprietà, che, uscito sulla pubblica via, aggrediva e mordeva (OMISSIS) Serena, mentre la stessa si recava alla fermata dell’autobus, così cagionando alla minore lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette (in L’Aquila il 20 novembre 2014).

2. Il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova.

Si deduce che la sentenza impugnata è stata emessa in mancanza di elementi probatori:

a) (OMISSIS) Manuela, madre della persona offesa (OMISSIS) Serena, rendeva una testimonianza de relato, in quanto non presente al momento dell’accaduto;

b) (OMISSIS) Mauro, Maggiore della Polizia Municipale, e (OMISSIS) Pierluigi, operatore del Servizio Sanitario della ASL, non erano intervenuti immediatamente dopo l’aggressione;

c) i testimoni non avevano identificato l’animale che aveva causato le lesioni alla (OMISSIS).

In particolare, il (OMISSIS) aveva dichiarato di essere accorso subito dopo la chiamata del 112, ma gli altri testi, tra i quali la (OMISSIS), non riferivano in quale momento tale intervento fosse stato richiesto.

Stante la mancanza di un riconoscimento da parte della vittima, non si riusciva a comprendere in base a quale dato il cane autore dell’aggressione potesse essere identificato in uno dei due cani prelevati dal Servizio Veterinario della ASL.

Peraltro, al momento dell’aggressione solo uno dei due cani in questione era di proprietà del (OMISSIS) al momento del fatto.

2.2. Violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che l’apparato argomentativo relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche era del tutto carente.

2.3. Violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che il Tribunale ha confermato la pena inflitta dal Giudice di Pace, prevista nel massimo edittale, senza formulare nessun tipo di argomentazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

Il Tribunale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Dalla logica ricostruzione della vicenda criminosa emerge che il giudice a quo ha illustrato le ragioni della credibilità e dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ritenendole compatibili con le lesioni subite dalla (OMISSIS) e con tutti gli ulteriori elementi probatori.

I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità del (OMISSIS) alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei plurimi riscontri acquisiti:

a) la descrizione operata da (OMISSIS) Mauro del luogo dell’aggressione, indicatogli dalla (OMISSIS), con la presenza di un terreno recintato parzialmente aperto (di circa 30 centimetri) e con all’interno due cani, tra i quali un pastore tedesco; trattasi di soggetto accorso immediatamente dopo il fatto, come da lui spiegato in dettaglio, mentre la (OMISSIS) era sempre rimasta sul posto;

b) la presenza di due cani (madre e figlio) di cui uno munito di microchip identificativo, di proprietà del (OMISSIS) e al quale gli stessi erano riconsegnati; anche l’altro cane poi era successivamente intestato all’imputato.

Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione resa dal Tribunale, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio.

2. Il secondo motivo di ricorso è generico.

Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell’imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli all’imputato che consentissero di riconoscere le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen., motivazione che appare adeguata alla luce della giurisprudenza sopra riportata. Il ricorrente si limita a segnalare una presunta carenza dell’apparato argomentativo, senza neanche individuare fattori valutabili a suo favore.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della concreta offensività del fatto.

Il ricorrente si duole dell’omessa specifica indicazione dei criteri commisurativi previsti dall’art. 133 cod. pen., a suo avviso necessaria, trattandosi di pena irrogata nella misura del massimo edittale.

Al riguardo, tuttavia, va osservato che la sentenza che irroga la pena pecuniaria, in caso di previsione alternativa con la pena detentiva, in misura prossima al massimo edittale, non deve esporre diffusamente le ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245353).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.