Per i Giudici non si può escludere la colpa della Provincia solo perché la buca era avvistabile e l’incidente si è verificato in pieno giorno ad agosto (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 2 maggio 2022, n. 13729).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

DOTT. MOSCARINI Anna – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20909-2020 proposto da:

(OMISSIS) AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PILADE (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS), n. 14, Pec. pilade(OMISSIS)@ordineavvocatiroma.org

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCO (OMISSIS) e FRANCESCA (OMISSIS) e con i medesimi domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: (OMISSIS)@cert.provincia.laquila.it

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata 1’08/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

Considerato che:

1. Augusto (OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 21/12/2016, convenne, davanti al Tribunale de L’Aquila, l’Amministrazione Provinciale per sentir accertare la responsabilità di quest’ultima ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. e/o dell’art. 2043 c.c. per un incidente subìto in data 3 agosto 2014 mentre percorreva in bicicletta la Strada Provinciale n. 60 quando, a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, perse il controllo del mezzo e cadde a terra, riportando lesioni alla persona e al mezzo.

L’Amministrazione convenuta si costituì eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l’assenza di nesso causale e la responsabilità esclusiva del danneggiato.

2. Il Tribunale adito, espletate prove per testi, con sentenza n. 33 del 25/1/2019, rigettò la domanda, sostenendo che, pur essendo stato provato il nesso causale tra l’avvallamento e la caduta, quest’ultima doveva ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada extraurbana una situazione non eccezionale e quindi prevedibile dall’utente.

3. La Corte d’Appello de L’Aquila, adita dal (OMISSIS), con sentenza n. 22 dell’8/1/2020, ha rigettato l’appello, confermando, per quanto ancora qui di interesse, che, dovendosi sussumere la fattispecie sotto l’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, integrando il fortuito, considerate le circostanze di tempo (h 13,20 di un giorno d’estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti) e la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa, il che gli avrebbe richiesto una particolare prudenza.

La Corte ha ritenuto che non potesse riscontrarsi il necessario sforzo di diligenza nel comportamento del (OMISSIS) finalizzato ad evitare l’avvallamento stradale che era del tutto visibile, come confermato anche dai rilievi di CC, e non necessitante di alcuna segnalazione.

4. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito l’Amministrazione Provinciale de L’Aquila, con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

1.1 Il ricorso è fondato.

A seguito delle pronunce che vengono di seguito citate, questa Suprema Corte ha rivalorizzato l’obbligo di custodia ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini più rigorosi che in passato.

Si consideri Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.

A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l’efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode.

Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.

Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.

A questo indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la sentenza non appare conforme in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro.

Ciò non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il Comune avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato.

Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia.

Si nota ad abundantiam che il giudice di merito non si è neppure avvalso del rilievo tipico della notevole precedente frequentazione del luogo – da parte del danneggiato – che lo rende ben noto a chi lo percorre.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello de L’Aquila per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.