REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino – Presidente –
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere –
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Rel. Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15.12.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8.10.2019, il GUP presso il Tribunale di Treviso aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile, in concorso con altri, del delitto di cui all’art. 642, comma 2, cod. pen. e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 1 reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile in cui favore aveva inoltre liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva;
2. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile;
3. ricorre per cassazione il difensore del (OMISSIS) deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con specifico riferimento alla partecipazione necessaria dell’imputato per non aver preso atto della memoria del 15.12.2021 e degli allegati: rileva che, fissata l’udienza del giudizio di appello con trattazione cartolare, la difesa, nei termini, aveva inviato alla Corte una memoria con le conclusioni e la documentazione relativa all’esito di un parallelo giudizio civile, di cui aveva chiesto la acquisizione ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.; segnala che, tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte di appello ha dato atto che la difesa non aveva fatto pervenire le proprie conclusioni essendosi perciò realizzata una ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la violazione dell’art. 602 cod. proc. pen.;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva che, per giurisprudenza costante, l’omessa considerazione, da parte del giudice della impugnazione, di una memoria difensiva, non integra una ipotesi dì nullità ma può determinare un vizio di motivazione per la mancata considerazione delle questioni ivi illustrate;
5. la difesa della costituita parte civile (OMISSIS) (OMISSIS) spa ha trasmesso le conclusioni scritte con richiesta di condanna alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La verifica degli atti contenuti nel fascicolo di ufficio del processo svoltosi in grado di appello ha consentito di appurare che, in data 10.12.2021, la difesa dell’odierno ricorrente aveva trasmesso all’indirizzo di posta elettronica (indicato nel decreto di citazione a giudizio del 3.11.2021 trasmesso al difensore via PEC) – una memoria scritta, ai sensi dell’art. 23-bis DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176, con allegata la sentenza del GdP di Manduria, depositata in data 17.6.2020 (ovvero in data successiva alla scadenza del termine per proporre appello avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Treviso emessa in data 8.10.2019 con termine per il deposito della motivazione riservato nei 70 giorni).
Dallo stesso esame del fascicolo risulta, inoltre, che la memoria del difensore e la allegata sentenza del GdP erano stati inseriti nei relativi fascicoletti destinati al consigliere relatore ed al presidente del collegio.
E, tuttavia, la sentenza impugnata, resa all’esito del contraddittorio cartolare, ha dato atto delle conclusioni del PG che aveva chiesto “… la conferma della sentenza impugnata”, come di quelle della difesa della costituita parte civile (OMISSIS) (OMISSIS) e del coimputato laddove, invece, “… la difesa dell’appellante fatto pervenire conclusioni scritte” (cfr., pag. 3 della sentenza).
Tanto premesso, questa Corte ha più volte ribadito il principio di diritto – elaborato in tema di disciplina emergenziale da Covid-19 – secondo cui la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo posta elettronica certificata, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’intervento dell’imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 – 01; il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.; Sez 1, n. 4989 del 14.10.2022, Lombardo, non mass.).
Più in particolare, ritiene il collegio di condividere e di far propria la affermazione secondo cui l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione, tuttavia, che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr., in tal senso, Sez. 6 – n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004 – 01, in cui, infatti, la S.C ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello avesse dato luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente “apparenti”).
Nel caso di specie, se è vero che la memoria trasmessa dalla difesa in vista dell’udienza del 15.12.2021 era effettivamente ripetitiva (anche dal punto di vista grafico) del contenuto dell’atto di appello, è pur vero che vi era stata allegata la sentenza del GdP di Manduria che aveva giudicato, in sede civile, circa il sinistro che, secondo l’imputazione, non sarebbe mai avvenuto.
Non è evidentemente consentito, in questa sede, operare una valutazione di assoluta irrilevanza della documentazione allegata dalla difesa cui dovrà provvedere la Corte di appello, in sede di rinvio essendo sufficiente dar conto del fatto che tale la decisione del GdP non poteva non essere considerata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3.3.2023.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023.