REPUBBUCA ITAUANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
SALVATORE DOVERE – Presidente –
ALESSANDRO RANALDI
ATTILIO MARI
LOREDANA MICCICHÉ
MARINA CIRESE – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato il (omissis);
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, ii provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARINA CIRESE;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Nessun difensore é presente.
RITENUTO IN FATTO
- Con sentenza in data 6 dicembre 2022 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza con cui ii Gip del Tribunale di Latina in data 1.2022 aveva ritenuto (omissis) (omissis) colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000,00 di multa …
- II fatto oggetto del procedimento e ii seguente:
in data (omissis) in (omissis) seguendo due soggetti di nazionalità albanese, gli operanti individuavano una coltivazione di marijuana; in particolare una volta entrati in un capannone vedevano uno dei due ((omissis) giudicato separatamente) intento a sistemare dei vasi ed ii secondo, ovvero l’odierno imputato, nell’atto di staccare alcune foglie.
La coltivazione era organizzata mediante condizionatori ed impianto di irrigazione e le stanze presentavano le pareti foderate di materiale rifrangente. Le piante erano 541 e dalla consulenza tecnica disposta si accertava che si trattava di marijuana con principio attivo pari a mg. 1.227.425,80 per n. 49.097 dosi singole medie estraibili.
II (omissis) ammetteva ii fatto precisando di coltivare da due mesi la marijuana per conto di terzi, costretto dal bisogno di provvedere alle spese mediche per ii padre e che il (omissis) aveva un ruolo di mero collaboratore.
- Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con ii primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 132 e 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena ed ai vizi della motivazione sul punto.
Si censura la sentenza impugnata per non aver determinato ii trattamento sanzionatorio alla stregua del minimo edittale sulla base di una motivazione apodittica ed affetta da vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà.
Con ii secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed ii vizio di motivazione sul punto.
Con ii terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, 2 cod.pen. per aver mancato di applicare la pena sostitutiva della conversione della pena pecuniaria con sospensione della pena come chiesto all’udienza anche alla luce della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- II prime motive e manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha motivate in modo congruo in ordine alla commisurazione della pena, tenendo presente i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e gli elementi soggettivi del giudizio specificando che ii fatto e connotato da obiettivi elementi di gravita stante le caratteristiche dell’attività non occasionale e realizzata con professionalità.
- Manifestamente infondato e anche il secondo motivo.
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione rinviene nella sentenza impugnata adeguata motivazione, in quanta, pur essendosi valorizzato, ai fini del riconoscimento, il buon comportamento processuale e la giovane età del ricorrente, si e del pari evidenziato come ciò non elida del tutto i profili di spiccata gravita del reato su cui ii prime giudice ne aveva fondato ii diniego.
Peraltro, sul tema, questa Corte ha anche stabilito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 def 26/01/2021, Rv. 281217).
Ebbene, nella specie, la sentenza ha con motivazione logica esplicitato che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione si giustifica in ragione della durata della condotta criminosa, dell’ampiezza della coltivazione e dell’organizzazione dell’azione.
- II terzo motive di ricorso é inammissibile.
Ed invero, a prescindere dalle questioni agitate da parte ricorrente, dirimente e il rilievo che la pena sostitutiva richiesta e prevista per le pene fino ad un anno di reclusione e che pertanto non poteva applicarsi nel caso di specie onde la mancata pronuncia sul punto va ritenuta quale diniego implicito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6.7.2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 6 ottobre 2023.