Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 13 febbraio 2024, n. 3924).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE   Presidente

CLOTILDE PARISE                                 Consigliere

LAURA TRICOMI                                   Consigliere

GIULIA IOFRIDA                                    Consigliere Rel.

ALBERTO PAZZI                                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22639/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in Roma (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, via (omissis), presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis)  rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-controricorrente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO n. 106/2022 depositato il 10/05/2022.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 23/01/2024 dal Consigliere dott.ssa GIULIA IOFRIDA.

Sentito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Dr. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sentito per il controricorrente l’Avv.to (omissis) (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

II Tribunale per Minorenni di Milano, con decreto n. cronol. 5265/22, pubblicato ii 10/5/22, notificato il 22/6/22, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di cassazione, con ordinanza n. 37061/21, depositata il 26/11/2021, di pregressa decisione, ha accolto il di (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) e il minore, acquisita relazione dei Servizi Sociali, l’immediato rientro del figlio minore (omissis) in Danimarca, sua residenza abituale, alla data del trasferimento in Italia con la madre, essendo stato lo stesso, nato in Italia nel condotto in Danimarca, nel luglio 2017, dove aveva vissuto ininterrottamente, sino a quando era stato portato, nel giugno 2019, in Italia dalla madre (con iniziale consenso del padre) e ivi illecitamente trattenuto, dall’ottobre 2019 quantomeno, una volta cessata la relazione sentimentale tra i genitori, malgrado opposizione del padre.

Questa Corte, nell’ordinanza che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ritenuta inammissibile ex art. 372  c.p.c.,  la produzione documentale effettuata dalla controricorrente, attinente «alle vicende giudiziarie successive al decreto di rigetto della richiesta di rimpatrio oggetto di impugnazione (due pronunce del giudice danese in ordine alla «regolamentazione dell’affidamento del minore»)», ha osservato che il Tribunale per i Minorenni, nella decisione, allora impugnata (che aveva respinto la richiesta dello (omissis) di rientro in Danimarca del minore), non avesse svolto compiutamente il preliminare accertamento circa la residenza abituale del minore, in quanto aveva « del tutto sminuito dati oggettivi quali la residenza effettiva del minore, per un biennio (arco temporale da valutare in senso non assoluto ma relativo e quindi non privo di importanza in rapporto alla tenera età del bambino, di neppure tre anni all’epoca della instaurazione del giudizio di merito), in territorio danese, (in un appartamento scelto dalla coppia e con iscrizione del bambino al sistema sanitario danese, assegnazione di un pediatra, iscrizione anagrafica, frequentazione di un asilo), ritenendoli funzionali solo all’ottenimento di sussidi di disoccupazione più vantaggiosi per i genitori», avendo concluso che «la sistemazione della coppia in Danimarca, dopo fa nascita del piccolo in Italia, non fosse stabile ma «molto precaria», anche perché correlata alla ricerca di una occupazione lavorativa dei due genitori ed alla possibilità di usufruire, non avendo la madre mai lavorato ed essendo il padre rimasto per funghi periodi disoccupato, di migliori aiuti economici in Danimarca»;  in tal modo, il Tribunale per i Minorenni aveva «proceduto alla indagine diretta all’accertamento della residenza abituale del minore secondo una visuale incentrata sui progetti futuri e incerti della coppia genitoriale piuttosto che sul reale vissuto del minore e sulla creazione in atto di una sua rete relazionale e affettiva».

In particolare, nel provvedimento qui impugnato adottato in sede di rinvio, il Tribunale ha, anzitutto, ritenuto non esservi dubbio sul fatto che la residenza abituale, alla data del suo trasferimento con la madre in Italia, nel giugno 2019,  fosse in Danimarca, dove (omissis) nato in Italia nel (omissis) era stato condotto e vi aveva vissuto dal luglio 2017, dove era anche stato battezzato, iscritto al servizio nazione, all’asilo e aveva avuto rapporti con i parenti danesi, acquisendo la residenza anche in Danimarca e la doppia cittadinanza, e ha rilevato che il padre, pur avendo consentito inizialmente che il figlio e la madre si recassero in Italia nel giugno 2019, per trovare i parenti materni, e che la (omissis) provasse a cercare lavoro in Italia anche per lui, ipotizzando un possibile trasferimento familiare, subordinato all’effettivo reperimento di condizioni di vita e di lavoro maggiormente favorevoli per l’intero nucleo di quelle godute in Danimarca, al mancato rientro, malgrado sollecito, della compagna con il figlio in Danimarca dopo il periodo estivo, accortosi «che la progettualità di coppia era venuta meno», si era rivolto, nel novembre 2019, all’Autorità centrale, assumendo che il trattenimento in Italia del minore era illegittimo, in violazione del suo diritto all’affidamento.

II Tribunale quindi, esaminata la documentazione prodotta, acquisita Relazione dei servizi sociali, sentiti nuovamente i genitori ed il minore (in audizione protetta) ed il Pubblico Ministero, ha ritenuto che la condotta della madre di trattenersi in Italia con ii figlio, contro la volontà del padre «in violazione del “diritto di custodia e di affidamento” già concretamente esercitati congiuntamente da entrambi i genitori, con i quali il minore conviveva nella casa familiare in Danimarca», doveva ritenersi illegittima, in quanto era avvenuta contro il volere del padre, che pure esercitava concretamente all’epoca l’affidamento, e aveva determinato «uno sradicamento del minore dall’ambiente dove aveva sempre vissuto» e soprattutto «l’allontanamento di (omissis) dalla figura genitoriale paterna con la quale aveva convissuto dalla nascita».

II Tribunale poi ha escluso che il rientro in Danimarca del minore possa costituire per lo stesso un pregiudizio, ai sensi dell’art. 13, lett. b), Convenzione dell’Aja del 1980 e ha ritenuto che non potevano essere ostativi al rientro del minore ne la difficoltà di integrazione della madre in Danimarca ne le pronunce «del giudice di merito della separazione» (instaurato dalla (omissis) (omissis) in Italia nell’ottobre 2019).

Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione, notificato il 17-22/9/22, affidato a quattro motivi, nei confronti di (omissis) (omissis) (che resiste con controricorso).

La ricorrente ha depositato memoria, dando atto che il minore, in esecuzione dell’ordine di rientro in Danimarca, é stato ivi condotto dalla madre il 22/10/22, ma, a seguito di ricorso della stessa madre dinanzi al Tribunale di Horsens (Danimarca il giudice danese ha disposto l’immediata riconsegna del minore alla genitrice, «rilevando il mancato rispetto da parte dell’autorità italiana del precedenti arresti danesi vigenti ed assorbenti», che avevano disposto l’affidamento esclusivo di (omissis) (omissis) alla madre, provvedimenti confermati in appello e passati in giudicato, nel novembre/dicembre 2022; in definitiva, il minore é di nuovo in Italia, ove vive con la ricorrente.

Con ordinanza interlocutoria n. 22770/2023, questa Corte, ritenute tali allegazioni rilevanti, in quanto suscettibili «di dimostrare che fa procedura di rientro del minore, disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, avrebbe esaurito il proprio corso, con conseguente presa in carico del  minore da parte dell’Autorità competente per il merito», attesa la necessità di riscontrare le predette allegazioni – con idonea documentazione promanante dalle Autorità indicate nella memoria, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. di parte ricorrente -, e di sentire sui punti sopra menzionati le parti in contraddittorio, anche nella prospettiva dell’esame della questione dell’ipotizzata e agitata sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rinviava la trattazione della causa in pubblica udienza.

Con successiva memoria la ricorrente ha allegato i provvedimenti danesi divenuti definitivi nel 2022.

II PG ha depositato memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

II controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., in relazione al giudicato inter partes costituito dalla sentenza del Tribunale di Viborg del 7/1/2021, che ha attribuito l’autorità parentale esclusiva sul minore alla madre;

b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi, rappresentati dalla assenza in Danimarca, nella ex residenza danese del minore di un genitore che abbia autorità parentale con cui il minore possa risiedere;

c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 12 della Convenzione dell’Aja del 25/10/1980;

d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 13 B) Convenzione dell’Aja del 28/6/1980.

2. Preliminarmente, si pone la questione degli effetti sul presente procedimento dei provvedimenti danesi, quello del 7/1/2021, che aveva disposto l’affidamento esclusivo, confermato in appello ii 26/8/2021 dalla Corte d’appello della Danimarca occidentale, e quello del novembre 2022, a seguito di ricorso della madre al Tribunale di Horsens, successivo al rientro del minore in Danimarca in esecuzione dell’ordine pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Milano il 2/10-5-2022 (qui impugnato), con il quale il giudice danese ha disposto l’immediata riconsegna del minore alla madre, affidataria esclusiva, provvedimento divenuto pure definitivo, a seguito di rigetto del gravame proposto dallo­ (omissis) (omissis).

Precisamente, i due fatti decisivi non valutati dal giudice di merito, secondo la ricorrente, sono:

1) che nel comune di residenza danese del minore non vi é più un genitore che abbia autorità parentale con cui il minore possa risiedere;

2) che il padre debba esercitare il diritto di visita dovendosi recare alla residenza della madre, con cui il figlio abita in Italia.

Deve rilevarsi che il provvedimento impugnato del Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto, in accoglimento del ricorso dello (omissis) (omissis) «l’immediato rientro del minore in Danimarca, nella cittadina dove era stata fissata la sua residenza».

Nell’ordinanza  interlocutoria  n.  22700/2023,  si é prospettata la possibile sopravvenuta cessazione della materia del contendere (oltre della necessità di riscontrare le predette allegazioni, con idonea documentazione promanante dalle Autorità indicate nella memoria, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., di parte ricorrente), potendo tali ultime allegazioni essere «suscettibili di dimostrare che la procedura di rientro del minore, disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, avrebbe esaurito il proprio corso, con conseguente presa in carico del minore da parte dell’Autorità competente per il merito».

II controricorrente (omissis) (omissis) nella memoria da ultimo depositata, afferma, opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, di avere interesse alla conferma del provvedimento impugnato, ai fini dell’«accertamento» della sottrazione internazionale operata dalla (omissis) (omissis) «la quale avrà inevitabilmente effetti sui procedimenti danesi e sul processo penale intrapreso davanti all’autorità giudiziaria italiana».

II controricorrente non ha chiesto espressa mente anche la conferma dell’ordine di rientro del minore in Danimarca.

2.1. II P.G. nella memoria ha rilevato che il presente ricorso per cassazione risulta tuttora ammissibile, in quanto «la materia del contendere, nella sottrazione internazionale di minori, é unicamente l’accertamento dell’illecito trasferimento di un minore da uno Stato contraente ad altro Stato contraente, dove per illecito trasferimento si intende anche l’illecito trattenimento o il mancato rientro; come nel caso di specie (art. 1, lett. a), Convenzione)», e il Tribunale per i minorenni di Milano solo di questo si é occupato con il decreto in questa sede di legittimità impugnato, mentre «l’accertamento dei diritti connessi alla responsabilità genitoriale non può dirsi in alcun modo un seguito o una fase ulteriore del procedimento per l’accertamento della sottrazione internazionale, rimanendo da questo autonomo e distinto»; una volta eseguito legalmente l’ordine di rientro, non cessa l’interesse dell’opponente a contestare l’ordine di rientro del minore nello Stato da cui era stato illecitamente trasferito, pur essendo affidato ad altre sedi processuali l’accertamento del suo eventuale diritto di custodia e di affidamento, in quanto «il provvedimento che dispone ii rimpatrio del minore non ha soltanto efficacia esecutiva, per ottenere il rimpatrio del minore nello Stato contraente di residenza abituale dal quale era stato illecitamente trasferito, ma riveste natura di atto di accertamento dell’illegittimità di tale trasferimento dell’inesistenza di cause ostative al rimpatrio nel luogo di residenza abituale», cosicché tale accertamento può «rivestire interesse per l’opponente all’ordine di rimpatrio, a carico del quale é stata stabilita l’illegittimità del suo comportamento, idonea ad incidere sui successivi provvedimenti in tema di custodia e di affidamento idoneità, in concreto, non più sussistente, stante l’esito, ormai definitivo, delle cause sull’affidamento del minore, davanti alla giurisdizione danese o su eventuali responsabilità civili e penali discendenti dal trasferimento illecito (Cass. Sez. I, 13829/2008, in motivazione)».

II che comporta, ad avviso del PG, che il ricorso rimanga tuttora ammissibile, anche se infondato nel merito.

3. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

3.1. Questa Corte, nella pronuncia n. 13829/2008 (richiamata nel P.G. nella memoria scritta) in cui si discuteva anche della eccezione preliminare, sollevata dal controricorrente, di difetto d’interesse della ricorrente a impugnare il decreto del Tribunale per i minorenni con cui era stato disposto l’immediato rientro in Belgio delle due bambine per essere consegnate alla locale Autorità giudiziaria, era stato eseguito ancor prima della proposizione dell’impugnazione, ha osservato, nel respingere l’eccezione che, seppure l’interesse ad impugnare un provvedimento deve essere concreto ed attuale – requisiti la cui sussistenza va desunta dall’utilità giuridica che, dall’eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente -, nella specie, se non sussisteva più il diritto della ricorrente «di opporsi al rimpatrio delle minori», in quanto «una volta che esso – il provvedimento di rimpatrio ai sensi della convenzione dell’Aja del 1980 – abbia avuto esecuzione, ogni successivo provvedimento relativo al minore, in conformità alla ratio che presiede alla disciplina, non può che essere di competenza del giudice alla cui giurisdizione il minore é sottoposto in virtù della sua stabile residenza ed alla quale era stato sottratto».

Secondo la corte di legittimità, permaneva l’interesse a impugnare da parte della ricorrente, con riguardo all’accertamento dell’illecita sottrazione, dovendo ritenersi che «il provvedimento che dispone il rimpatrio del minore non abbia soltanto efficacia esecutiva, diretta a consentire il ritrasferimento del minore nel luogo di residenza abituale dal quale é stato sottratto, ma una più generale natura di atto di accertamento dell’illegittimità del trasferimento in Italia del minore e dell’inesistenza di cause ostative al ritrasferimento nel luogo di residenza abituale ai sensi dell’art. 13, lett. a) e b) della Convenzione dell’Aja».

Vi era la sussistenza di un interesse della ricorrente conseguente al «pregiudizio diretto che dal provvedimento impugnato, suscettibile di giudicato, derivante dalla posizione di diritto soggettivo della ricorrente, per aver affermato l’illegittimità della condotta da essa tenuta», a prescindere dalla verifica di «quale potrebbe essere la specifica utilità giuridica della pronuncia di questa Corte, ad esempio con riferimento ad un’ipotetica azione di danni».

Insomma la Corte, nel suddetto precedente (ove si discuteva anche della valenza, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni adito con successiva nuova richiesta di rimpatrio, del giudicato esterno di precedente statuizione, divenuta definitiva, su di una prima richiesta di rimpatrio delie minori, fondata sempre sulla violazione, da parte della madre che aveva condotte le figlie in Italia, dei diritti di custodia attribuiti al padre ma in base a diversi provvedimenti del giudice belga), ha affermato che «il provvedimento dell’A.G.O. che, a seguito del procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti secondo il rito previsto dalla l. n. 64 del 1994, art. 7, statuisce sul diritto soggettivo di uno dei genitori al rimpatrio di minori al luogo di residenza abituale ai sensi dell’art. 12 della Convenzione dell’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia con L. n. 64 del 1994, ha certamente natura sostanziale di sentenza e, divenuto definitivo, può essere invocato dall’altro genitore, parte del medesimo procedimento quale giudicato esterno», essendosi già, in più occasioni, «riconosciuto che il provvedimento che statuisce in via definitiva su un diritto soggettivo nell’ambito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, ancorché non nelle forme del giudizio contenzioso ordinario, e suscettibile di passare in giudicato».

3.2. Orbene, i suddetti principi non possono essere applicati al caso qui in esame, nel quale si discute dell’efficacia, nel presente giudizio disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 25/10/1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del giudicato esterno rappresentato dai provvedimenti, divenuti definitivi nel 2022, adottati del giudice danese nell’ambito della disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, figlio della coppia, non coniugata, costituita dal padre, cittadino italiano e danese, e dalla madre, cittadina italiana.

Nella specie, si controverte della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 (la Danimarca non ha infatti partecipato all’adozione del regolamento n. 2201/2003, contenente anche disciplina eurounitaria in tema di sottrazione internazionale di minori, e non ne é pertanto vincolata né é soggetta alla sua applicazione), in relazione a un fatto (illecito trattenimento del figlio minore (omissis) in Italia, ove era stato portato dalla madre con iniziale consenso del padre, esercente, congiuntamente alla madre, il diritto di custodia e di affidamento, il quale, non appena avvedutosi che la ex compagna procrastinava il rientro in Danimarca malgrado sua richiesta, aveva adito, nel novembre 2019, l’Autorità Centrale danese ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980), verificatosi a partire dall’ottobre 2019.

La ricorrente deduce che, con un provvedimento di primo grado del Tribunale di Viborg del 7/1/2021, si é disposto che la madre (omissis) (omissis), valutato il rapporto tra le parti e l’attaccamento alla madre, abbia «l’autorità parentale esclusiva su con diritto di visita del padre presso la residenza della madre del minore in Italia, provvedimento questo confermato dalla Corte d’appello danese in data 26/8/2021, con sentenza divenuta definitiva il 7/4/2022 (data del diniego di accesso al giudizio di cassazione in Danimarca).

Nel giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, riassunto dallo (omissis) (omissis) con ricorso del 28/1/2022, a seguito della cassazione, con ordinanza 37061 del 26/11/2021, di una pregressa decisione del Tribunale sul rimpatrio del minore, si é discusso del rilievo dei provvedimenti danesi, avendo il Tribunale disposto all’udienza del 28/2/2022 l’acquisizione della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza danese, ma il Tribunale ne ha escluso il rilievo nel presente giudizio vertente in tema di sottrazione internazionale di minore, rilevando solo espressamente che «le pronunce del giudice di merito della separazione restano estranee al merito della presente decisione che ha oggetto diverso».

Orbene, a prescindere dal fatto che il Tribunale di Milano, con tale espresso riferimento nella parte finale della motivazione del decreto impugnato, abbia inteso riferirsi o meno effettiva mente alle decisioni di primo e secondo grado danesi (in tema, non di «separazione» ma, di affidamento e esercizio della responsabilità genitoriale), invocate dalla ricorrente, deve ritenersi che, in ogni caso, il rilievo di tale decisione, divenuta definitiva nell’aprile 2022, abbia prodotto proprio l’invocato effetto del sopravvenuto venir meno dell’interesse (in quanto proposto dalla stessa ricorrente (omissis) (omissis) a impugnare il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano, poiché l’ordine di rientro del minore in Danimarca non potrebbe in ogni caso più trovare attuazione.

In sostanza, la ricorrente chiedeva la riforma del provvedimento di merito a lei non gradito, ma nel frattempo, mutate le condizione della custodia del minore, perché il giudice danese l’ha attribuito proprio a lei che, quindi, ha il potere di non condurlo più in Danimarca e affidarlo al padre, potendo risiedere legittimamente con il minore in Italia, nella sua piena custodia, cosi avendo il giudice del minore fatto venir meno il comando, al quale si é attenuto invece il giudice italiano del merito della convenzione dell’ Aja, essendo quell’ordine divenuto all’attualità inefficace.

Di qui la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.

3.3. Deve rammentarsi che, la Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con I. 15.1.1994, n. 64), é finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, suI presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001, richiamata anche nell’ordinanza rescindente di Codesta Corte, n. 37061/2021).

L’art.  12  della Convenzione recita: «Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si é integrato nel suo nuovo ambiente … ».

Giova precisare che la Convenzione dell’Aja, pertanto, prescinde completamente dalla esistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo lo scopo esclusivo di tutelare l’affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale (Cass. Sez. I, 13823/2001; 12801/2000;  3701/2000;  1596/2000;  9501/1998;  2954/1998), sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana (Cass. Sez. I, 19544/2003; 11328/1997).

Nel preambolo della Convenzione si legge che questa tende a garantire il ritorno immediato del minorenne nello Stato di residenza abituale, che corrisponde all’interesse del minore di veder rispettato il suo diritto di non essere arbitrariamente distolto dal luogo in cui normalmente vive e cresce, insieme con la persona che effettivamente si prende cura di lui.

Peraltro, la Convenzione dell’Aja del 1980 stabilisce:

a) all’art.16 che «Le autorità giudiziarie o amministrative de/lo Stato contraente in cui ii minore e stato trasferito o trattenuto, dopo essere state informate del suo trasferimento illecito o del suo mancato ritorno a norma dell’articolo 3, non possono statuire net merito del diritto di custodia finche non sia accertato l’inadempimento delle condizioni della presente Convenzione per la restituzione del minore, ovvero finché non sia trascorso un periodo ragionevole senza che sia stata presentata un’istanza in applicazione della Convenzione», ponendo quindi il divieto per l’autorità giudiziaria  o amministrativa dello Stato in cui il minore é stato trasferito o é trattenuto di deliberare sul merito dei diritti di affidamento dopo aver avuto notizia del trasferimento illecito e fino a quando non siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla convenzione per il ritorno;

b) all’art. 17 che «II mero fatto che una decisione riguardante la custodia sia stata presa o possa essere delibata nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto di restituire il minore secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ma le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione i motivi di questa decisione che ricadessero nell’ambito dell’applicazione della Convenzione», cosicché lo Stato richiesto di emettere l’ordine di rientro non può rifiutarlo sulla base del solo fatto di un provvedimento suI merito dell’affidamento, che sia stata presa o possa essere riconosciuta nello Stato richiesto, salva la possibilità per le autorità giudiziarie e amministrative dello Stato richiesto di prendere in considerazione le motivazioni della decisione stessa, nell’applicare la Convenzione;

c) all’art. 19 che «Una decisione sul ritorno del minore presa nell’ambito della Convenzione non tange la sostanza del diritto di custodia».

Trattasi dunque di una tutela apprestata con finalità prettamente reintegratoria.

3.4. Applicando i suddetti principi al caso in esame, deve ritenersi che sia venuta meno la materia del contendere in relazione all’esecuzione dell’ ordine di ritrasferimento del minore nel luogo di residenza abituale dal quale era stato sottratto, tanto che e stata eseguita ormai la riconsegna del minore alla madre, affidataria esclusiva del minore per effetto di provvedimento del giudice danese, divenuto definitivo nell’aprile 2022, e il minore é tornato in Italia di nuovo con la madre, dal dicembre 2022.

Né sussiste l’interesse ad agire e a impugnare la statuizione in oggetto, laddove con essa si é accertato anche l’illecito trattenimento del minore in Italia contro la volontà dell’altro genitore.

II presente procedimento implica infatti un’attività di cooperazione internazionale, che ha per fondamento esclusivo la situazione di fatto e di diritto come esistente nell’ordinamento straniero e per fine esclusivo quello del suo ripristino.

Nella specie l’Autorità dello Stato, originariamente richiedente il rientro del minore, successivamente, ha disposto, con provvedimento confermato in appello nel dicembre 2022, richiamando i precedenti provvedimenti definitivi, ritenuti vigenti ed assorbenti, circa il disposto affidamento esclusivo del minore alla madre, residente in Italia, l’immediata riconsegna del minore alla madre, che é potuta rientrare in Italia con il figlio.

Nell’ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, il provvedimento – urgente – da adottare (sul modello della tutela possessoria, cfr. Cass. 17648/2007, come anche rilevato dal PG) é unicamente quello volto ad assicurare l’immediata restituzione del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto.

L’accertamento dell’illiceità della sottrazione é dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all’ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.

Peraltro, nella specie, l’illegittimità del comportamento della (omissis) (omissis) non potrebbe incidere sui provvedimenti in tema di custodia ed affidamento, essendo ormai quelli divenuti definitivi.

4. Per quanto sopra esposto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del  presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

Il Consigliere Est.

Giulia Iofrida

Il Presidente

Francesco Antonio Salvatore

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.