Rapina ai danni di una donna anziana: la mancanza di un lavoro legittima l’applicazione degli arresti domiciliari (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5896).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. MANTOVANO Alfredo – Rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SANGARE nato il 01/01/19xx;

avverso l’ordinanza del 22/07/2021 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;

sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, per il rigetto del ricorso, e del difensore avv. Bruno (OMISSIS), che si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 22/07/2021 il TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA-sez. riesame confermava l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del GIP di REGGIO CALABRIA in data 7/07/2021 nei confronti di (OMISSIS) Sangare, indagato per i reati di rapina e di lesioni personali, commessi il 4/07/2021 ai danni di (OMISSIS) Iole Maria.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, per il tramite dl difensore, e deduce come unico motivo anzitutto la carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla stregua dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

Poiché esse sono state ravvisate dal TRIBUNALE nelle modalità del fatto, tali da rendere probabili per il futuro analoghe condotte, il ricorrente censura:

– che la sua azione era diretta soltanto a sottrarre la borsa alla vittima, non anche ad adoperare violenza contro di lei;

– che non si sia tenuto conto del contesto familiare dell’indagato, al cui interno sta per nascere un figlio, sì che potrebbero presentarsi emergenze tali da esigere l’allontanamento dal domicilio;

– che il rischio di reiterazione sia stato correlato alla mancanza di occupazione, quando proprio la misura restrittiva preclude all’indagato di lavorare lecitamente.

2. Il ricorso è inammissibile poiché il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato.

Motivazione congrua e logica sostiene la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sulle modalità del fatto, poiché la rapina è stata posta in essere ai danni di una donna anziana, superando la resistenza da lei opposta alla sottrazione della borsa, anche a costo di provocare lesioni personali, come è poi accaduto, e quindi ponendo in evidenza una particolare pericolosità che rende concreto il rischio di reiterazione.

Altrettanto logico è ritenere, come ha fatto il riesame, l’incidenza negativa dell’assenza di una occupazione lavorativa al fine di attenuare il rischio; è una osservazione non superabile dalla replica difensiva secondo cui stare agli arresti domiciliari impedisce di trovare lavoro: il TRIBUNALE ha invero spiegato che nulla osta a che (OMISSIS) chieda all’a.g. il permesso di allontanarsi dall’abitazione per svolgere attività lavorativa.

Del pari non rilevante è la nascita del figlio, prospettata nel ricorso, potendosi provvedere alle relative esigenze con specifiche istanze di allontanamento.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma l’11/02/2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.