Reati sugli stupefacenti: confermata la confisca di una somma di denaro risultato ben superiore al reddito dichiarato e non giustificato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 16 maggio 2024, n. 19381).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. PATRIZIA PICCIALLI – Presidente –

Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere –

Dott. DONATELLA FERRANTI – Relatore –

Dott. ALESSANDRO D’ANDREA – Consigliere –

Dott. GENNARO SESSA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) (omissis) nato il 06/08/1987

(omissis) (omissis) nato il 18/09/2003

avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa DONATELLA FERRANTI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro applicava ex art. 444 cod. proc. pen. (per i reati i cui agli artt. 110, cod. pen. 73 comma1 DPR 309/90, nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) la pena concordata rispettivamente di anni tre di reclusione e di 12.000,00 euro di multa e di anni tre di reclusione e mesi dieci ed euro 12.000,00 di multa e disponeva ex art. 240 bis cod.pen e 85 bis DPR 309/90 la confisca del denaro in sequestro per euro 7.355,83, perché somma sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e non giustificato.

1.1. L’imputazione attiene all’art. 110. cod.pen. 73 comma 1 DPR 309/90 perché agendo in concorso e previo accordo detenevano ai fini di cessione illecita 306 gr circa di cocaina trasportata a Pesaro da (omissis) che, proveniente dal Nord Italia la trasportava all’interno della autovettura Fiat 500 e che era destinata a (omissis) e ad altro correo presso la Pizzeria (omissis), ubicata in (omissis) Via (omissis) (omissis), i quali poi si erano incaricati della distribuzione sul territorio.

2. Ricorre (omissis) (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non dà ragione della determinazione della pena superiore ai minimi edittali e della concessione delle attenuanti generiche in misura non conforme alla massima estensione.

3. Ricorre (omissis) (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, che:

3.1. con il primo motivo chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione e la violazione di legge per l’errata determinazione della pena inflitta mancando l’integrale riduzione delle pena ex artt. 62 bis cod. pen. e stante il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza ex artt. 448 comma 2 bis cod.proc.pen, non essendovi alcun accordo scritto sull’applicazione delle attenuanti generiche non nella misura massima, tanto che per la pena pecuniaria tale riduzione era stata applicata. La pena finale doveva essere quella di anni due mesi dieci e giorni 20 di reclusione e 12.000,00 di multa;

3.2. con il secondo motivo deduce violazione di legge e assoluta carenza di motivazione con riferimento alla confisca del denaro che era stato oggetto di sequestro preventivo, convalidato per 46.146,56 euro dal Tribunale del riesame di Pesaro per il periodo 2015 sino all’anno 2022.

Il Gip di Pesaro all’esito dell’esame dell’entrate lecite documentate ha ritenuto di mantenere la confisca per euro 7.355,83 senza una specifica motivazione sulla sproporzione nonostante l’importo sia del tutto trascurabile in relazione al reddito lecito prodotto dal ricorrente che svolgeva l’attività di gestore di due pizzerie, con un fatturato di 200.000,00 euro annui, così come documentato nella memoria difensiva del 6.2.2024.

4. Il Procuratore generale in sede ha presentato requisitoria scritta e ha così argomentato:

“il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (omissis) e l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di (omissis) risultano palesemente inammissibili, in quanto oltre il perimetro di quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non trattandosi di pena illegale.

Deve ritenersi invece fondato il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (omissis) e ne ha chiesto raccoglimento con conseguente annullamento parziale del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi che prospettano violazione di legge in riferimento all’art. 133 cod.pen. e alla determinazione della pena base concordata e applicata dal Giudice.

1.1. La doglianza dei ricorsi si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall’articolo 448, comma 2-bis cod. proc. pen., a mente del quale «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Nel caso di specie la richiesta di patteggiamento in atti su cui si è formato il consenso è conforme alla pena applicata dal Giudice.

2. Quanto alla somma di denaro confiscata e oggetto del secondo motivo del ricorso di (omissis) (omissis) va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica» (Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013 dep. 2014, Musaku, Rv. 260879).

2.1. Nel caso di specie risulta un’adeguata sia pur sintetica motivazione sul punto, coerente con le risultanze processuali.

L’esame degli atti processuali conferma che il Tribunale del riesame, con la pronuncia del 12.09.2023, aveva, in parziale accoglimento del ricorso dell’indagato, mantenuto il sequestro preventivo per sproporzione sulla somma di euro 46.146,56; il Gip nel provvedimento impugnato ha quindi argomentato prendendo le mosse dal giudicato cautelare e tenendo conto, in favor rei, per sottrazione, delle somme giustificate a seguito di memoria difensiva prodotta dal ricorrente, riconoscendo i bonifici materni e la polizza Alleanza Assicurazioni.

Ha disposto, quindi, legittimamente la confisca ai sensi dell’art. 240 bis per 7355,83 euro, somma di cui il ricorrente non aveva comunque potuto giustificare la provenienza lecita e stante la sproporzione rispetto al dichiarato che si attestava in valori” vicini alla povertà” come affermato dal Gip nel decreto di sequestro preventivo in atti (913 euro l’importo minimo nel 2002 e 12.381 euro quello più elevato nel 2019).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da (omissis) (omissis) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Al rigetto del ricorso di (omissis) (omissis) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) (omissis) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso di (omissis) (omissis) e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7.05.2024.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.