Recarsi all’estero volontariamente non è forza maggiore che giustifica la restituzione del termine per impugnare (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 21 luglio 2023, n. 31789).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Sergio Beltrani                      – Presidente –

Pierluigi Cianfrocca              – Relatore –

Emanuele Cersosimo

Francesco Florit

Giovanni Arielli

                                                                                                                                      Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

contro l’ordinanza del Tribunale di Cassino del 19.1.2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cassino.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19.1.2023, il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di (omissis) perché fosse dichiarata la non esecutività della sentenza n. 177/2014 emessa dal Tribunale di Cassino in data 7.2.2014 ovvero, in subordine, per la remissione in termini per la sua impugnazione;

2. ricorre per cassazione il difensore del (omissis) deducendo:

2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 161 e 171 proc. pen., nullità della notifica dell’estratto contumaciale tramite servizio postale e per “compiuta giacenza”; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento, in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell’estratto contumaciale tramite servizio postale e per compiuta giacenza;

2.2. violazione di legge in relazione all’art. 175 proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e, comunque, manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento, in relazione al rigetto dell’istanza subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Cassino: rileva che nel caso di specie l’imputato aveva dimostrato di trovarsi all’estero nel periodo in cui era intervenuto il tentativo di notifica tramite il servizio postale e, pertanto, nella riconosciuta impossibilità di venire a conoscenza della sentenza pronunciata suo carico;

3. la Procura Generale ha trasmesso le requisitoria scritta concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo esame.

4. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per difetto di legittimazione del difensore che, come risulta dagli atti, era stato officiato esclusivamente per proporre l’incidente di esecuzione e non già per avanzare istanza di remissione in termini per l’appello.

Ed è appena il caso di ricordare come sussista una ontologica incompatibilità tra l’incidente di esecuzione, fondato sulla nullità della notifica dell’estratto contumaciale e, perciò, sul mancato passaggio in giudicato della sentenza per non essere mai decorso il termine per la sua impugnazione, e la restituzione nel termine che, al contrario, suppone la ritualità della notifica dell’atto cui è legata la perenzione del termine effettivamente invece decorso e che si assume non rispettato per cause di forza maggiore o caso fortuito (cfr., tra le tante,  Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008,  Castano,  Rv. 242949 – 01; Sez. 6, n. 23957 del 18/02/2013,  Papa, Rv. 257028 Sez. 4 – , n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo, Rv. 274751 – 01).

Tanto premesso, è corretta la affermazione del Tribunale secondo cui l’estratto contumaciale era stato correttamente notificato all’imputato presso il domicilio dichiarato in data 7.4.2014, e mai modificato, avendo l’ufficiale postale dato atto della temporanea assenza del destinatario sicché il procedimento notificatorio si era ritualmente perfezionato con il meccanismo della compiuta giacenza completato della spedizione del CAD e del mancato ritiro.

Per altro verso, ed in ogni caso, altrettanto corretta è la decisione impugnata quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine, avendo il Tribunale osservato che l’allontanamento volontario dal domicilio dichiarato, per recarsi all’estero, non può integrare né il caso fortuito né la forza maggiore (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006, Bidinost, Rv. 233614 – 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28.4.2023.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2023.

SENTENZA