REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSSANA MANCINO – Presidente
Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere
Dott. LUIGI CAVALLARO – Consigliere-Rel.
Dott. ALESSANDRO GNANI – Consigliere
Dott. ANGELO CERULO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3899/2021 R.G. proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
-ricorrente-
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di (OMISSIS) (OMISSIS);
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
-intimati-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 440/2020 depositata il 24/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.7.2020, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato estinto il processo d’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi omessi fatto valere nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) e poi, a seguito del decesso di costui, dei suoi eredi;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che gli eredi di (OMISSIS) (OMISSIS) nominativamente indicati in epigrafe, e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione sono rimasti intimati;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 14.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 305, 307 e 291 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione del processo sul presupposto che la notifica in riassunzione effettuata agli eredi presso il procuratore costituito del de cuius (invece che presso il domicilio effettivo di questi) fosse inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria, siccome compiuta in un luogo e ad una persona non riconducibili in alcun modo agli eredi medesimi;
che il motivo è fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ormai chiarito che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l’attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento e l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell’ipotesi di nullità della notifica;
che, conseguentemente, è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 14916 del 2016, cit., e più recentemente Cass. nn. 4667 del 2017, 7703 del 2018 e 13771 del 2022);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.4.2023.
Depositato in Cancelleria il giorno 1° giugno 2023.