Risarcimento danni in seguito a sinistro stradale e non conformità della richiesta stragiudiziale (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 9 novembre 2022, n. 32919).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 280/19 proposto da:

-) (OMISSIS) Lia, elettivamente domiciliato a Roma, via (OMISSIS) (OMISSIS) n. 63, difeso dall’avvocato Giuseppe (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Salvatore (OMISSIS), Allianz s.p.a., Genertel s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 29 maggio 2018 n. 1529;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 Lia (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli Salvatore (OMISSIS) e la Allianz Assicurazioni s.p.a., assumendo di essere rimasta coinvolta – cinque anni prima – in un sinistro stradale ascritto a responsabilità del convenuto Salvatore (OMISSIS), e chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno causato da quel sinistro.

Né il ricorso, né la sentenza, precisano se la società convenuta fosse l’assicuratore della r.c.a. del convenuto, oppure l’assicuratore della r.c.a. dell’attrice, citato ai sensi dell’art. 149 cod. ass..

2. Si costituì il solo Salvatore (OMISSIS), il quale “spiegava domanda riconvenzionale”; venne inoltre “chiesta la chiamata in causa delle Genertel Assicurazioni s.p.a.” (così il ricorso, p. 3, ove tuttavia non si chiarisce né contro chi il convenuto formulò domanda riconvenzionale; né quale fosse il contenuto di quest’ultima; né quale veste avesse la società Genertel).

3. Con sentenza 11.10.2016 n. 5941 il Giudice di pace dichiarò improponibile la domanda principale, ai sensi dell’art. 148 cod. ass..

Il Giudice di pace ritenne che:

-) al caso di specie s’applicava, ratione temporis, il testo dell’art. 148, comma 1, cod. ass. precedente le modifiche introdotte dal d.l. 24.1.2012 n. 1 (conv. in legge 24.3.2012 n. 27);

-) tale norma stabiliva che alla richiesta scritta di risarcimento del danno (che la vittima d’un sinistro stradale ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, a pena d’improponibilità dell’eventuale successivo giudizio risarcitorio) fosse allegato il modulo di denuncia di sinistro previsto dall’art. 143 cod. ass.;

-) poiché nel caso di specie tale modulo non era stato allegato alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, l’azione andava dichiarata improponibile;

-) irrilevante era la circostanza che la società assicuratrice, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento priva del suddetto modulo, non avesse richiesto alla danneggiata l’integrazione della documentazione.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

3. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza 29.5.2018 n. 1529, rigettò il gravame condividendo le argomentazioni del Giudice di pace.

4. Lia (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Le controparti non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Con l’uno e l’altro, infatti, la ricorrente muove plurime censure alla sentenza d’appello, così riassumibili:

a) la sentenza è nulla perché motivata in modo solo apparente;

b) la condizione di proponibilità prevista dall’articolo 148 cod. ass. deve ritenersi adempiuta anche quando il danneggiato invii una richiesta incompleta all’assicuratore, se questi non si avvalga della facoltà di chiedere l’integrazione della richiesta, prevista dal quinto comma della norma suddetta;

c) la domanda non poteva essere dichiarata improponibile, perché il documento ad essa non allegato (la denuncia di sinistro di cui all’articolo 143 codice delle assicurazioni) non impediva all’assicuratore di formulare l’offerta risarcitoria;

d) sia l’assicuratore del responsabile, sia quello della vittima (cui la richiesta di risarcimento era stata rivolta ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni) in sede stragiudiziale avevano rifiutato l’indennizzo affermando l’uno che “l’assicurato disconosceva il fatto storico”; l’altro che “gli accertamenti esperiti non consentono di ritenere provato l’accadimento del fatto”; nessuno dei due assicuratori interpellati, pertanto, in sede stragiudiziale aveva mai dedotto che la mancata allegazione della denuncia di sinistro di cui all’articolo 143 codice delle assicurazioni impedisse la formulazione dell’offerta;

e) in ogni caso, anche ad ammettere che l’articolo 148 cod. ass. fosse norma ambigua, essa andava interpretata in modo costituzionalmente orientato, e dunque nel senso esattamente opposto a quello adottato dal tribunale, dal momento che la pronuncia di improponibilità della domanda ha finito per limitare il diritto di difesa della vittima.

2. Va premesso che al caso di specie deve applicarsi l’articolo 148 cod. ass. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. 24.3.2012 n. 27, entrata in vigore il 25.3.2012, a nulla rilevando che quest’ultima norma abbia abrogato l’obbligo per il danneggiato di allegare alla richiesta di risarcimento la denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143 dello stesso codice.

Il presente giudizio è stato infatti introdotto in primo grado con atto di citazione notificato il 12.3.2012, sicché deve trovare applicazione il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “l’abrogazione di una norma che prevedeva una condizione di procedibilità della domanda non fa sì che quest’ultima divenga procedibile anche se proposta in assenza di quella condizione, ma nella vigenza della norma poi abrogata che la prevedeva” (Sez. 3, Sentenza n. 9544 del 04/11/1996, Rv. 500309 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4658 del 12/04/2000, Rv. 535611 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4803 del 13/04/2000, Rv. 535672 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16576 del 25/11/2002, Rv. 558700 – 01).

3. Il ricorso pone due questioni tra loro connesse.

La prima questione è stabilire quale sorte debba avere la domanda giudiziale di condanna dell’assicuratore della r.c.a. al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale, quando la vittima abbia assolto in modo incompleto l’onere di previa richiesta scritta di cui all’articolo 145 codice delle assicurazioni.

La seconda questione è stabilire se una richiesta stragiudiziale incompleta sia sanata dall’inerzia dell’assicuratore, che non richieda al danneggiato alcuna integrazione.

3.1. La prima questione va risolta nel senso che l’onere di cui all’art. 145 cod. ass. non può dirsi assolto, quando la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno sia incompleta, a meno che gli elementi mancanti siano superflui.

La seconda questione va risolta nel senso che a fronte di una richiesta risarcitoria stragiudiziale incompleta, l’assicuratore della r.c.a. ha l’onere di segnalare al danneggiato l’incompletezza e richiedere l’integrazione. Ove ciò non faccia, l’onere di cui all’art. 145 cod. ass. da parte del danneggiato dovrà ritenersi assolto.

Tali princìpi si fondano sui rilievi che seguono.

3.2. La vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile (ma la regola vale anche quando intenda convenire il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., oppure l’impesa designata ai sensi dell’art. 283 cod. ass., od ancora l’UCI, ai sensi dell’art. 124 cod. ass.) ha l’onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo (“spatium deliberandi“) stabilito dalla legge e variabile in funzione del tipo di danni di cui chiede il ristoro e della qualità soggettiva dell’ente convenuto.

Tale previsione è contenuta nell’art. 145 cod. ass., ed è stata mutuata dal previgente art. 22 della I. 24.12.1969 n. 990.

Tale ultima previsione venne introdotta allo scopo di “favorire accordi transattivi (…); evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie (…); evitare che i costi di gestione [dei sinistri] siano aggravati da troppe citazioni, frettolose ed inutili” (così si legge nella relazione del Senatore Mario Dosi al progetto di legge destinato a divenire la legge 990/69, in AS 895-A).

3.3. Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo.

Se scopo dell’onere di previa richiesta scritta di cui all’art. 145 cod. ass. fu, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo.

L’assolvimento dell’onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all’assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria.

Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente:

a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;

b) la prospettazione chiara delle responsabilità;

c) l’indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;

d) l’allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.

3.4. Da ciò discendono due corollari.

Il primo corollario è che non soddisfa l’onere di cui all’art. 145 cod. ass. sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua; sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall’art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l’esistenza di “ingenti danni” non altrimenti precisati).

Il secondo corollario è che una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall’art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell’accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa).

3.5. Questi princìpi sono già stati affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619 – 01).

3.6. Veniamo ora alla seconda delle questioni poste dal ricorso: e cioè se l’incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento impedisca la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l’assicuratore del responsabile ometta di richiederne l’integrazione.

In origine né la legge 24.12.1969 n. 990, né la c.d. “miniriforma” della r.c.a. (d.l. 23.12.1976 n. 857, conv. nella legge 26.2.1977 n. 39), prevedevano alcun onere a carico dell’assicuratore della r.c.a. che avesse ricevuto una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta.

Un onere di questo tipo venne introdotto dall’art. 5 della legge 5.3.2001, n. 57, il quale aggiunse un quinto comma all’art. 3 d.l. 857/76, cit., che stabiliva: “in caso di richiesta incompleta, l’assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.

Tale norma è stata trasfusa nel comma quinto del vigente art. 143 d.Igs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni), con qualche variante: venne infatti soppresso l’inciso “ove [l’assicuratore] non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento”.

3.7. Anche questa previsione va interpretata in modo coerente col suo scopo: e lo scopo di essa – come si desume dai lavori preparatori della I. 57/01, cit. – è favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell’assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali.

L’intento della legge, e cioè prevenire le liti, si ridurrebbe infatti ad una lustra se il danneggiato e l’assicuratore – come purtroppo non di rado avviene nella pratica – durante le trattative stragiudiziali serbino in pectore l’uno tutte le richieste risarcitorie che intende formulare, l’altro tutte le eccezioni che intende sollevare.

Questa è la regione per cui la legge impone al danneggiato un onere di discovery, ed all’assicuratore un onere di “offerta congrua e motivata” (art. 148, comma primo, cod. ass.).

Se dunque il primo ha l’onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, il secondo ha l’onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, e soprattutto perché.

Il procedimento previsto dall’art. 148 cod. ass., in definitiva, non è che una applicazione particolare alla materia dell’assicurazione della r.c.a. dei generali princìpi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

3.8. Da quanto esposto discende che la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l’assicuratore della r.c.a. non ne chieda l’integrazione.

Ciò per due ragioni.

La prima ragione è che l’intera procedura di cui all’art. 148 cod. ass., come s’è detto, è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi ammettere che l’assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l’improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l’integrazione della richiesta stragiudiziale).

La seconda ragione è che se l’assicuratore non chiede l’integrazione documentale, non opera come s’è accennato il beneficio della sospensione dei termini per formulare l’offerta.

Se ne ricava a contrario che, se l’assicuratore non chiede l’integrazione, i termini per la formulazione dell’offerta continuano a decorrere.

Ma sarebbe paradossale ritenere che dinanzi all’inerzia dell’assicuratore i termini per formulare l’offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resti improponibile.

Gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l’offerta, la domanda è proponibile; se i termini per l’offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda; se l’assicuratore non chiede l’integrazione dei documenti, i termini per l’offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda.

3.9. La sentenza impugnata non ha osservato i princìpi sin qui esposti, sotto tre aspetti diversi.

In primo luogo il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda non corredata da un atto (la denuncia di sinistro di cui all’art. 132 cod. ass.) non strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, con ciò violando il principio di cui al § 3.4 che precede.

In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda, nonostante non risultasse né che l’assicuratore avesse richiesto al danneggiato il documento mancante, né per quali ragioni quel documento dovesse ritenersi essenziale per la formulazione dell’offerta, con ciò violando il principio di cui al § 3.8 che precede.

In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda del danneggiato nonostante ambedue gli assicuratori investiti della richiesta di risarcimento (l’assicuratore del responsabile e quello del danneggiato, quest’ultimo evidentemente interpellato ai sensi dell’art. 148 cod. ass.) l’avessero già respinta stragiudizialmente, affermando non esservi prova “della storicità del fatto”.

La procedura stragiudiziale prevista dall’articolo 148, con tale risposta, si era dunque esaurita, e nulla impediva alla vittima di proporre l’azione diretta.

3.10. Reputa il Collegio, infine, che non possa condividersi la richiesta del Procuratore Generale di inammissibilità del ricorso, per mancata indicazione degli elementi di fatto che consentivano all’assicuratore di formulare l’offerta.

Tali elementi, infatti, non costituiscono atti “sui quali il ricorso per cassazione si fonda”; ma fonti di prova che dovranno essere riesaminate dal giudice d’appello in sede di rinvio.

3.11. Il ricorso va dunque accolto in base ai seguenti principi di diritto:

“l’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all’assicuratore di stimare il danno e formulare l’offerta”. “L’azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 codice delle assicurazioni, se l’assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l’integrazione, ai sensi del quinto comma della norma appena citata”.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 22 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.