Sanzione pesante per chi con inganno vuole esportare contante per 200mila euro (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 18 gennaio 2024, n. 1939).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

FELICE MANNA                    – Presidente –

LORENZO ORILIA                 – Consigliere –

PATRIZIA PAPA                     – Consigliere Rel. –

LINALISA CAVALLINO          – Consigliere –

ROSSANA GIANNACCARI    – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13892 – 2019 proposto da:

(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell’avv. (omissis) (omissis) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;

ricorrente

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4534/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal consigliere Dott.ssa PATRIZIA PAPA;

lette le memorie del ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 616/2017, il Tribunale di Busto Arsizio rigetto l’opposizione proposta da (omissis) (omissis) avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stato a lui intimato il pagamento di Euro 76.020, a titolo di sanzione per violazione dell’art. 3 d.lgs. 195/2008, per avere omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per il complessivo importo di Euro 200.000.

In data 7/9/2015, all’aeroporto di Milano Malpensa, egli aveva, infatti, superato la frontiera con 90 pellegrini, di cui era accompagnatore, in viaggio verso i luoghi sacri dell’Arabia Saudita, ciascuno con una busta contenente Euro 5.000 da riconsegnargli a destinazione e aveva dichiarato a verbale di ispezione che si trattava di proventi raccolti presso il centro islamico di viale (omissis) destinati a (omissis), «distribuiti ai vari pellegrini al momento dell’imbarco per non eccedere la quota pro capite massima consentita dalla legge», da riconsegnarsi da ciascuno a lui all’arrivo.

2. Con sentenza 4534/2018, la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello proposta da (omissis) (omissis) rimarcando che rilevanti fossero soltanto la disponibilità dell’intera somma come riconosciuta dallo stesso opponente e il fatto che la distribuzione in piccoli importi sotto soglia fosse stata effettuata soltanto al fine di eludere la dichiarazione; confermò che l’importo della sanzione fosse da ritenersi adeguato perché contenuto nella misura media.

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) per un unico motivo, a cui il Ministero dell’Economia e delie Finanze ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, (omissis) (omissis) ha sostenuto la violazione dell’art. 3 d.lgs. 195/2008 e dell’art. 1 L. 689/1981 in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione nonostante la mancanza della condotta materiale sanzionabile, individuata dall’art. 3 nel trasporto, in entrata nel o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000; la Corte avrebbe infatti valorizzato l’aspettativa a ritornare in possesso del denaro a destinazione, cioè non un elemento identificante una condotta materiale.

2. Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata, l’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all’ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l’obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed e volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme (Cass. Sez. 2, n. 29236 del 12/11/2019).

Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente valorizzato che lo stesso (omissis) (omissis) ha riconosciuto di essere consapevole del movimento di complessivi Euro 200.000 e di aver ripartito la somma tra più soggetti in importi sotto soglia proprio allo scopo di evitare la dichiarazione: quel che dunque è stata posta in essere è un’omissione consapevole della dichiarazione di esportazione di una quantità di denaro superiore alla soglia prescritta come significativa, senza che rilevi la modalità con cui è avvenuto il trasporto in uscita.

3. II ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delie spese processuali in favore del Ministero, liquidate in dispositivo in relazione al valore della controversia.

   Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ii ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna (omissis) (omissis) al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delie spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 giugno 2023.

Il Presidente

Felice Manna

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.