LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIO NAPOLITANO – Presidente –
Dott. ANDREINA GIUDICEPIETRO – Consigliere –
Dott. MARIA LUISA DE ROSA – Consigliere –
Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI – Consigliere –
Dott. LUIGI LA BATTAGLIA – Consigliere Rel. –
a pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.29327/2015 R.G. proposto da:
EQUITALIA SUD S.p.A. (ora AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE), elettivamente domiciliata in Roma, via (omissis) n. 19, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale-
contro
(omissis) (omissis), elettivamente domiciliata in Roma, v.le (omissis) (omissis) n. 63, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Agenzia delle entrate presso i cui uffici alla Via dei Portoghesi 12 in Roma domicilia ex lege
-resistente-
Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 2658/2015, depositata l’11/05/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.
Rilevato che
Con due distinti ricorsi, (omissis) (omissis) impugnò l e intimazioni di pagamento notificatele da Equitalia sud s.p.a., in relazione a diverse cartelle di pagamento;
con due distinte sentenze, la CTP di Roma accolse i ricorsi, sul presupposto che non fosse stata fornita alcuna prova della regolare notificazione della suddetta cartella, segnatamente dell’esecuzione dell’incombente di cui all’art. 7 della l. n. 890/1982 (spedizione della “seconda” raccomandata), a fronte della consegna della (“prima”) raccomandata nelle mani del portiere dello stabile di residenza della contribuente;
gli appelli proposti da Equitalia sud vennero riuniti dalla CTR del Lazio, che confermò le sentenze di primo grado, ad eccezione della statuizione relativa alla cartella xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (la cui notifica era stata, invece, eseguita direttamente al destinatario);
Equitalia sud s.p.a. (oggi ADER) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; Gemma Trabucco ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale Equitalia sud s.p.a. (oggi ADER) ha replicato con controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;
considerato che
con l’unico motivo di ricorso principale l’agente per la riscossione deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973, dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 7 della l. n. 890/1982;
il ricorso è fondato;
premesso che non è controverso tra le parti che la notifica delle cartelle de quibus sia stata eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, si deve dare ulteriore corso alla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass., 10/04/2019, n. 10037);
Cass., 17/01/2020, n. 946, ha ulteriormente affermato che, “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (si veda anche Cass., 03/04/2019, n. 9240 – secondo cui, “allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario”-, nonché, ancor più di recente, Cass., 19/01/2023, n. 1686);
perspicua, rispetto alla fattispecie in esame in questa sede, Cass., 04/04/2018, n. 8293, alla cui stregua, “in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario”;
non ha pregio il richiamo (svolto dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.) alla pronuncia di questa Corte n. 6121 del 2023, la quale si riferisce a fattispecie di notifica eseguita personalmente dal messo notificatore, e non già (come nel caso qui in esame) a mezzo posta;
il ricorso incidentale censura la sentenza d’appello, nella parte in cui ha accolto l’impugnazione dell’ADER relativamente alla cartella notificata direttamente alla contribuente, e si articola in tre motivi;
con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, per avere il concessionario della riscossione inammissibilmente depositato la documentazione idonea a comprovare l’avvenuta notifica solo in secondo grado, dopo essere rimasta contumace in primo grado;
il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, poiché l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass., 16/11/2018, 29568; si veda anche, più di recente, Cass., 23/06/2021, n. 17921, alla cui stregua “nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace”);
con il secondo motivo, si censura la violazione dell’art. 2697 c.c., per non essere stata fornita, da parte del concessionario, la prova dell’effettivo contenuto delle raccomandate di cui agli avvisi di ricevimento prodotti;
anche questo motivo è infondato, essendo quella della prova dell’effettivo contenuto delle raccomandate ex art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, questione mai trattata nel giudizio di merito, con conseguente impossibilità di sollevarla per la prima volta in sede di legittimità (v. Cass., 17/01/2018, secondo cui “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio”);
ad abundantiam, si osserva, peraltro, come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione)” (Cass., 21/06/2023, n. 17841);
con il terzo motivo, richiamando la sentenza della Corte cost., n. 37/2014, si deduce la “inesistenza/invalidità dell’intero iter procedimentale, per essere stati sottoscritti gli avvisi di accertamento in questione da parte di funzionari a ciò non abilitati;
quest’ultimo motivo è anch’esso, infine, da rigettare, per la stessa ragione del precedente, tenuto conto che, “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata d’ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si era dedotta la nullità della sentenza e dell’intero processo per essere stati gli atti di contestazione di sanzioni sottoscritti da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma, non avendo tale profilo mai costituito oggetto del thema decidendum) (Cass., 23/09/2020, n. 19929);
in conclusione, mentre il ricorso incidentale va rigettato, alla stregua delle considerazioni precedenti, il ricorso principale va accolto, con conseguente cassazione, in parte qua , della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11.10.2023.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024.