Si deve intendere “disturbo alla pubblica quiete” allorquando il rumore molesto é percepito da un numero indistinto di persone residenti nel condominio (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. LUCA RAMACCI -Presidente-

Dott. ALESSIO SCARCELLA -Consigliere-

Dott. ALBERTO GALANTI -Consigliere-

Dott. DONATELLA GALTERIO -Relatore-

Dott. ENRICO MENGONI -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nato a (omissis) (omissis) il xx.xx.19xx;

(omissis) (omissis) (omissis), nata a (omissis) il xx.xx.19xx;

avverso la sentenza in data 7.3.2023 del Tribunale di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi i difensori, avv. ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.3.2023 il Tribunale di Taranto ha condannato (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) alla pena di € 200,00 di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 659 cod. pen. per aver provocato all’interno del loro appartamento dalla fine dell’ottobre 2017 fino al 10.3.2018 nelle prime ore del mattino emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità.

2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale, nel dichiarare di rinunciare alla prescrizione, hanno articolato tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deducono il vizio di violazione di legge riferito all’art. 659 cod. pen., rilevando come gli unici soggetti che avevano lamentato rumori molesti provenienti dalla loro abitazione erano la signora (omissis) e la signora (omissis), entrambe residenti nell’appartamento sottostante al proprio all’interno del medesimo stabile, senza che nessun altro condomino avesse mai svolto proteste o denunce al riguardo né avesse reso testimonianza in tal senso nell’istruttoria dibattimentale.

Evidenziano peraltro di non aver mai ricevuto alcuna lamentela diretta da parte delle p.o., rivoltesi soltanto all’amministratore del condominio, circostanza questa confermata anche dalla (omissis) in giudizi.

Eccepiscono in ogni caso che nessun accertamento fosse stato svolto in ordine all’idoneità potenziale della fonte sonora a diffondersi all’interno dello stabile o aliunde, né alle sue caratteristiche, neppure essendo stato verificato se si trattasse di un’emissione costante o occasionale o ricorrente nel tempo, ed in tal caso con quale cadenza, né fosse mai intervenuta la PG ad effettuare ricognizioni o controlli in loco: sostengono pertanto l’inidoneità del disturbo, quand’anche ritenuto tale, ad integrare la fattispecie penalmente rilevante prevista dall’art. 659 cod. pen., per il cui perfezionamento occorre, trattandosi di un illecito ricompreso fra quelli di natura “vagante”, che venga leso l’interesse al riposo o a svolgere le proprie occupazioni di una cerchia indeterminata di soggetti, così da arrecare turbamento alla pubblica quiete.

Contestano pertanto l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i rumori provenienti dall’appartamento degli imputati sarebbero stati “percepiti anche da altri condomini”, trattandosi di risultanza mai emersa dall’espletata istruttoria, ribadendo che nessun altro soggetto residente nello stabile era mai stato sentito in dibattimento, né antecedentemente nel corso delle indagini, che nessuna lamentela proveniente da soggetti diversi dalle due denuncianti era stata acquisita agli atti e che neppure risultavano denunce o azioni civili proposte nei confronti degli imputati.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono della motivazione mancante o comunque insufficiente in ordine alle plurime contestazioni sollevate dalla difesa, quali l’archiviazione dell’analogo procedimento presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto recante il n.r. 772/2022, l’assoluzione della (omissis) perché il fatto non sussiste nel procedimento svoltosi innanzi al Giudice di pace di Taranto a seguito della querela sporta nei suoi confronti dalle medesime p.o. per il reato di lesioni, la tolleranza dei rumori in ambito condominiale, l’assenza di accertamenti in forza di perizie o di elementi altrimenti raccolti sulla diffusività dei rumori contestati, nonché la mancanza di contestazioni dirette rivolte ai prevenuti, con conseguente insussistenza delle ragioni poste a fondamento della condanna.

2.3. Con il terzo motivo si dolgono della revoca della testimonianza della (omissis), funzionale ad un approfondimento richiesto dalla difesa rispetto al contenuto della denuncia, avendo i difensori degli imputati prestato il loro consenso all’acquisizione della querela solo in ragione di un malore accusato dalla teste, senza che fosse stata resa alcuna motivazione sulla superfluità della prova a discarico, in violazione dell’art. 495 cod. proc. pen..

3. Con memoria redatta il 4.12.2023 le parti civili hanno sostenuto per il tramite del proprio difensore l’inammissibilità del ricorso costituito da doglianze fattuali o comunque dalla riproposizione di tematiche già affrontate e correttamente risolte dalla sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

A dispetto della anodina enunciazione, posta a chiusura della pur diffusa motivazione spesa dal Tribunale tarantino, secondo cui i rumori provenienti dall’abitazione degli imputati “erano stati percepiti anche da altri condomini”, tuttavia non emerge da alcun precedente passaggio della sentenza impugnata, contenente la disamina delle acquisite risultanze istruttorie, in qual modo fossero interessati dalla fonte sonora, costituita da rumori dei tacchi delle scarpe, così come da spostamenti di sedie o trascinamento di mobili sul pavimento che avvenivano pressoché quotidianamente specie nelle primissime ore del mattino, soggetti diversi dalle due condomine residenti nell’appartamento posto al secondo piano, sottostante a quello dei coniugi (omissis).

Occorre considerare che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione in esame è costituito, come emerge dallo stesso nomen della rubrica, dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non possono essere identificate, proprio in ragione del plurale figurante nella norma, in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora a quella del suo luogo di lavoro o della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là della vastità dell’area interessata dalle emissioni o dall’entità del numero dei soggetti lesi, un pregiudizio inferto all’ordine pubblico nella specifica accezione della pubblica quiete.

Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in un ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 659 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Vírgillito, Rv. 257345, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; nonché Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010, Oppong, Rv. 247062; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, Costantini, Rv. 209694).

E se è ben vero che non vale ad escludere la configurabilità del reato la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati, occorre ciò nondimeno in tal caso l’accertamento sia dell’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo più vasto di condomini residenti in appartamenti diversamente ubicati nell’edificio, sia della loro diffusività in concreto, tale da superare i limiti della normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili contigui (cfr. in termini Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216).

Ciò premesso, il ragionamento probatorio svolto dal giudice di merito si sviluppa intorno alle dichiarazioni rese dalla sola (omissis) (omissis), abitante nell’appartamento sottostante a quello degli imputati, che riferisce di rumori provenienti al mattino presto dal piano di sopra che, avuto riguardo alle loro stesse caratteristiche, sono privi della potenzialità diffusiva idonea ad integrare la rilevanza penale del fatto.

E’ evidente infatti che il ticchettio dei tacchi delle scarpe così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento, per quanto foriero di disturbo per gli abitanti al piano inferiore in ragione del piano di calpestio dell’uno coincidente con il soffitto dell’altro, non possano propagarsi oltre l’unità immobiliare del piano inferiore, risultando pertanto insuscettibili di concreta percezione da parte degli altri soggetti residenti nella zona o comunque anche solo di altri condomini abitanti in appartamenti ubicati nel medesimo edificio condominiale.

D’altra parte le suddette dichiarazioni non risultano accompagnate a quelle di nessun altro condomino dello stabile, né corroborate da eventuali denunce o lagnanze di altri soggetti ivi residenti, neppure risultando essere stato effettuato alcun accertamento concreto vuoi con l’acquisizione di deposizioni di altri testi aliunde residenti, vuoi tramite perizia, vuoi per effetto di altri elementi di fatto globalmente valutati in ordine al superamento dei limiti della normale tollerabilità.

In difetto del necessario nesso di consequenzialità logica tra il disturbo, arrecato alle condomine del piano sottostante e il disturbo alla pubblica quiete, mancano pertanto gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità dei prevenuti, tenuto conto che le lamentele del singolo possono al più configurare un illecito civile ai sensi dell’art. 844 cod. civ., ma non valgono ad integrare la materialità della contravvenzione de qua che si perfeziona quando le emissioni abbiano l’effetto di arrecare disturbo a una cerchia più ampia di persone, anche a prescindere da quelle che se ne siano in concreto lamentate.

Come infatti chiarito da questa stessa Corte «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:

A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;

B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (così Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Vazzana, Rv. 273605, nonché il più recente arresto di questa stessa Sezione menzionato dalla difesa n. 49467 del 28.10.2022, non mass.).

Fuoriuscendosi nel caso di specie dalle ipotesi sub A e sub C, neppure menzionate nell’editto accusatorio, difetta quanto all’ipotesi di cui all’art. 659 primo comma cod. pen. il disturbo alla pubblica quiete, ricorrente solo allorquando il rumore molesto è percepito o comunque è percepibile da un numero indistinto di persone e non già, come accertato nel presente processo, dai componenti, anche a prescindere dalla mancata escussione della teste (omissis), di un solo nucleo familiare residente nella medesima unità abitativa.

Non potendo pertanto ritenersi il fatto criminoso sussistente ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, stante la rinuncia di entrambi i ricorrenti alla prescrizione.

Consegue all’epilogo decisorio anche la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 20.12.2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 17 gennaio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.