La Cassazione conferma l’associazione per delinquere nella clonazione e indebito utilizzo di carte di carburante (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 11 gennaio 2024, n. 1277).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. FILIPPO CASA -Presidente-

Dott. BARBARA CALASELICE -Consigliere-

Dott. MICAELA SERENA CURAMI -Consigliere-

Dott. CARMINE RUSSO -Consigliere-

Dott. FULVIO FILOCAMO -Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2019 il Gup presso il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava (omissis) (omissis) responsabile dei seguenti reati:

– art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. per avere promosso, diretto e organizzato un’associazione per delinquere finalizzata alla clonazione e all’indebito utilizzo di carte carburante (capo 1);

– artt. 617-quinquies, 615 quater e 640-ter cod. pen. (capi da 2 a 10, il delitto di cui all’art. 617-quinquies cod. pen. contestato ai capi 2-3-4-7 e 8);

– art. 493-ter cod. pen. (capi 11, 12 e 16).

Per tali fatti il (omissis) è stato condannato, ritenuta la recidiva reiterata e specifica e calcolata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 4, mesi 10, giorni 15 di reclusione (sanzione base per il reato associativo anni 3 mesi 3 giorni 15 di reclusione, aumentata di 2/3 ad anni 5, mesi 5, giorni 25 per la recidiva reiterata e specifica, ulteriormente aumentata complessivamente di 1/3 per la continuazione e cioè ad anni 7, mesi 3 e giorni 23, ridotta come sopra per il rito), con applicata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Monza il 25.2.2013 e dal Tribunale di Parma il 23.10.2015.

Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l’imputato e la Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 9.10.2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riqualificata la recidiva in forma solo specifica e non reiterata, per l’effetto rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni 4 e mesi 4 di reclusione (sanzione base per il reato associativo anni 3, mesi 3, giorni 15 di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. 99, comma secondo, cod. pen. ad anni 4, mesi 11, aumentata per la continuazione con i restanti capi di imputazione ad anni 6, mesi 6, ridotta come sopra per il rito).

La Corte territoriale revocava anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e la statuizione di revoca della sospensione condizionale disposta nella sentenza di primo grado.

Tale pronunzia è stata gravata da ricorso in cassazione proposto dall’imputato e questa Corte, con pronuncia emessa in data 7.9.2021, annullava la sentenza di secondo grado in relazione ai reati di cui all’art. 617-quinquies cod. pen. (capi 2-3- 4-7-8) da ritenersi assorbiti nel delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. con conseguente rinvio per nuovo giudizio in merito alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

La Corte di Appello di Brescia, giudicando su tale rinvio di questa Corte nei limiti del disposto annullamento della precedente sentenza della Corte di Appello di Brescia del 9.10.2020, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo in data 22.10.2019, escluso l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 2, 3, 4, 7 e 8, già ritenuti assorbiti nel reato di cui all’ art. 640-ter cod. pen. da questa Corte, ha rideterminato la pena nei confronti di (omissis) (omissis) in anni 4, giorni 20 di reclusione, la Corte territoriale ha proceduto alla indicazione dell’aumento stabilito per ciascuno dei reati satelliti, reputando congruo determinare il quantum ai sensi dell’art. 81 cod. pen., da eliminare per effetto dell’assorbimento nel reato di frode informatica dei cinque delitti di cui all’art. 617-quinquies cod. pen., in mesi cinque di reclusione (1 mese per ciascun capo).

La pena è stata rideterminata con la pena base per il reato associativo di cui al capo 1) in anni 3, mesi 3, giorni 15 di reclusione, aumentata per la recidiva ritenuta in forma solo specifica ad anni 4, mesi 11 di reclusione, ulteriormente aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. (nella misura di mesi 14 di reclusione) ad anni 6 mesi 1 di reclusione e diminuita per il rito ad anni 4 e giorni 20 di reclusione.

2. Ricorre per cassazione (omissis) (omissis), per il tramite del difensore, denunciando con unico motivo il vizio motivazionale della sentenza in relazione alla mancata indicazione dell’aumento di pena per ciascuno dei reati per i quali è stato condannato.

3. Il Procuratore generale, in persona di Giulio Romano, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. La motivazione attinente all’entità degli aumenti per continuazione, applicato con riferimento ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia appare coerente.

Il giudice del merito ha, infatti, scelto di punire la condotta ascritta – consistita nell’aver avere promosso, diretto e organizzato l’associazione per delinquere finalizzata alla clonazione e all’indebito utilizzo di carte carburante – con la pena di anni 3, mesi 3, giorni 15 di reclusione, aumentata per la recidiva ritenuta in forma solo specifica ad anni 4, mesi 11 di reclusione, ulteriormente aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. (nella misura di mesi 14 di reclusione per i reati fine di cui agli artt. 640-ter per i capi 5 e 9, 615-quater per i capi 6, 8 e 10, e 493-ter cod. pen. per i capi 11, 12 e 16) ad anni 6 mesi 1 di reclusione, diminuita per il rito ad anni 4 e giorni 20 di reclusione, correttamente parametrata a tutti reati contestati.

A fronte del sufficiente richiamo alla incongruità degli aumenti di pena, riportate dal (omissis), per la misura ridotta dagli stessi, il ricorrente si limita a denunciare, in modo generico e apodittico oltre che manifestamente infondato, il carattere addirittura “irragionevole” della valutazione dei giudici della Corte territoriale di rinvio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria l’11 gennaio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.