Si deve intendere “disturbo alla pubblica quiete” allorquando il rumore molesto é percepito da un numero indistinto di persone residenti nel condominio (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071).

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. LUCA RAMACCI -Presidente- Dott. ALESSIO SCARCELLA -Consigliere- Dott. ALBERTO GALANTI -Consigliere- Dott. DONATELLA GALTERIO -Relatore- Dott. ENRICO MENGONI -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: (omissis) (omissis), nato a (omissis) (omissis) il xx.xx.19xx; (omissis) Continua …