Sì alla revoca della responsabilità genitoriale per condotte inadeguate anche sulla base delle sole intercettazioni ambientali disposte nell’ambito del procedimento a carico dei genitori (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 31 luglio 2023, n. 23247).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE    Presidente

CLOTILDE PARISE                                  Consigliere

MARCO MARULLI                                  Consigliere

LAURA TRICOMI                                    Consigliere

ROSARIO CAIAZZO                                Consigliere-Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 29669/2022, cui è riunito il ricorso iscritto al n.30228/22, proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis), difeso dall’avv. (omissis) (omissis) per procura  speciale in atti;

-ricorrente-

-contro-

(omissis) (omissis) quale tutrice e difensore di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis);  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA; (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)  (omissis) (omissis);

-intimati-

-nonché-

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) elett.te domic. (omissis) il quale sono rappres. e difesi dall’avv. (omissis) (omissis), per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrenti-

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) quale tutrice e difensore di (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)  (omissis) (omissis) (omissis)

-intimati-

avverso il decreto emesso della Corte d’appello di Catania pubblicato il 4.11.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal Consigliere relatore, dott.  Rosario CAIAZZO.

RILEVATO CHE

A seguito di ricorso del Pubblico Ministero, con decreto del 28.7.20, il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) il primo quale genitore dei minori (omissis) (omissis) nato nel (omissis) e (omissis) nata nel (omissis) la seconda quale genitore dei suddetti minori e della minore (omissis) (omissis) (omissis) (tutti affidati a distinte famiglie) rilevando che:

– il (omissis) aveva dimostrato di non essere in grado di esercitare la capacità genitoriale, di curare, proteggere, crescere ed educare i minori, ponendo in essere svariate condotte lesive dei loro interessi (offese ed aggressioni continuative nei loro confronti; – bestemmie, clima violento in cui i minori hanno vissuto), senza neppure acquisire la consapevolezza della gravità di tali atti, continuando a ridimensionare le sue condotte, tali da far ritenere non attuabile un recupero della sua capacità genitoriale, almeno in tempi compatibili con le esigenze dei minori.

Con decreto del 4.11.2022, la Corte d’appello, decidendo sui reclami avverso il suddetto provvedimento, proposti da (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) ad altri parenti dei minori, previa riunione di tre procedimenti, ha respinto le impugnazioni,  osservando, quanto a (omissis) (omissis) che:

– le indagini penali avevano confermato le condotte violente, fisiche e verbali, e aggressive del reclamante verso i minori, emergendo la sua piena consapevolezza della relativa gravità come peraltro comprovato dalle intercettazioni eseguite dalle quali emergeva il tentativo realizzato con la moglie di esercitare pressioni psicologiche sui minori affinché essi confermassero le sue dichiarazioni, e la sua manifestata intenzione di fuggire in Spagna con gli stessi minori per evitare che gli fossero sottratti;

– alla luce dei comportamenti di così elevata gravità occorreva esprimere una prognosi del tutto negativa in ordine alle possibilità di recupero del reclamante della concreta idoneità del proprio ruolo in tempi brevi e compatibili con le esigenze di crescita dei minori;

– era emersa la consapevolezza dei soggetti reclamanti circa le condotte violenti del (omissis) (omissis) nei confronti della figlia, mentre la nonna, (omissis) (omissis) aveva ammesso di aver raccolto le confidenze di quest’ultima la quale le aveva raccontato dei maltrattamenti e del turpiloquio (peraltro il nonno aveva precedenti penali, avendo scontato una condanna detentiva di tre anni e mezzo per omicidio tentato ed era poi stato di nuovo incarcerato per tre mesi);

– inoltre, il legame dei nonni con la figlia, (omissis) (omissis) potrebbe dissimulare un tentativo di riavvicinare i minori alla madre, piuttosto che un sincero interesse educativo per i nipoti;

– parimenti infondato era il reclamo della madre dei  minori, per non aver svolto un ruolo protettivo nei confronti degli stessi, specie per (omissis) che non era figlia del (omissis) essendo altresì emerso dagli atti che anche la reclamante aveva compiuto azioni aggressive e insultanti nei loro confronti, manifestando una grave inadeguatezza genitoriale anche rispetto a certe condotte di disagio della piccola (omissis) nel mentre si toccava le parti intime;

– la (omissis) aveva mostrato scarsa autocritica, ridimensionando le suddette condotte del (omissis) mostrando di non rendersi conto della relativa gravità, ed aveva reso dichiarazioni inattendibili ai Servizi sociali, avendo anche condiviso con il padre dei minori l’ipotesi di fuggire in (omissis) con quest’ultimi;

– pertanto, era da escludere una soluzione graduale che comprometterebbe l’iter evolutivo personologico dei tre minori.

Avverso il suddetto decreto ricorrono in cassazione, (omissis) (omissis) con unico motivo, e con distinto ricorso, (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)  quali nonni e zii dei minori con tre motivi, illustrati da memoria.

Non si sono costituite le parti intimate.

All’udienza camerale del 6 giugno è stata disposta la riunione tra i due giudizi.

RITENUTO CHE

L’unico motivo del ricorso di (omissis) (omissis) denunzia violazione degli artt. 737 ss. c.p.c., 336 c.c., per mancato ascolto dei minori (di cui (omissis) (omissis) figlia del compagno della (omissis) (omissis) di sette anni e (omissis) di (omissis) e per la mancata acquisizione agli atti, nei gradi di merito, dei documenti oggetto della decisione impugnata, relativi al minore (omissis) non esaminati dalla difesa del ricorrente, perché evidentemente coperti da segreto.

Il primo motivo del ricorso proposto da (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) denunzia violazione degli artt. 330, 333, 336, 336bis, c.c., 737 e 116 c.p.c., per non aver la Corte d’appello svolto attività istruttoria in ordine alle vicende che avevano condotto al provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 330 c.c., 737 e 116 c.p.c., in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13, avendo la Corte d’appello, nel negare l’affidamento dei minori ai nonni, attribuito una eccessiva rilevanza alla omessa denuncia, da parte degli stessi nonni, dei fatti oggetto di causa, senza considerare, da un lato, che la nonna (omissis) (omissis) era venuta a conoscenza parziale dei fatti con notevole ritardo, e dall’altro, che essi avevano sempre dimostrato un grande affetto nei confronti dei tre minori e degli zii.

Il terzo motivo denuncia violazione, ex art. 360, n.5, c.p.c., dell’art. 111, c.6, Cost., per non aver la Corte d’appello affidato i minori ai nonni pur in mancanza di colpe apprezzabili, omettendo di tener conto dell’avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta al nonno materno e del suo diritto all’inserimento sociale.

Il primo motivo del ricorso di (omissis) (omissis) è inammissibile nella parte relativa all’asserita secretazione dei documenti di causa, relativi al minore (omissis) trattandosi di questione nuova non emersa nei giudizi di merito; inoltre, tali documenti non sono stati specificamente indicati, essendo dunque precluso al collegio il relativo esame.

L’altra doglianza declinata con il medesimo motivo, riguardante l’omessa audizione dei minori, è infondata.

Va osservato che quest’ultimi (due infradodicenni e una sedicenne) sono stati sentiti in primo grado, ma non in secondo grado.

Ora, in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento (Cass., n. 9691/22).

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell’ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21).

Tuttavia, va anche tenuto conto dell’orientamento secondo il quale, nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n.6502/23). Invero, nella specie, il ricorrente non ha allegato di aver fatto richiesta di audizione dei minori alla Corte d’appello.

Giova inoltre evidenziare che il provvedimento impugnato è stato emesso a tutela dell’incolumità dei minori per soddisfare l’impellente interesse di sottrarli alle gravi condotte violente ed aggressive dei ricorrenti.

Al riguardo, va osservato che l’ascolto del minore non è più possibile per il loro collocamento presso famiglie preaffidatarie; invero, l’accertamento delle suddette continuative condotte violente, aggressive e altamente diseducative, e dei relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, seppure attraverso le intercettazioni ambientali effettuate nella fase delle indagini preliminari nel procedimento penale, nel quale sono state anche emesse misure cautelari nei confronti dei genitori, rende necessario, a tutela degli stessi minori, escludere il loro ascolto nel grado d’appello, che potrebbe costituire un pericolo di ulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodi vissuti (cd. “vittimizzazione secondaria”).

Sul punto, va richiamata per analogia la sentenza della Corte Costituzionale, n. 92/2018, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, co. 5, e 133 c.p.p., sollevata in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4, Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono che, laddove la mancata comparizione del testimone minorenne [in sede di incidente probatorio sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere, e sia possibile ovviare ad esse procedendo all’esame del minore presso il tribunale competente in relazione al luogo della sua dimora, [...] possa ritenersi giustificata la sua mancata comparizione e rogarsi il compimento dell’incidente al [giudice per le indagini preliminari] del tribunale nel cui circondario risiede il minore».

La Corte Cost. ha ritenuto dunque che occorra procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela della personalità del minore, dall’altro, i valori coinvolti dal processo nel quale avrebbe dovuto testimoniare.

Nella specie, il collegio ritiene che il principio affermato dalla Corte Cost., con la suddetta sentenza, a tutela del benessere del minore, possa trovare applicazione anche nel giudizio civile avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ordine alla disciplina dell’ascolto dei minori, sia ultra che infradodicenni, sussistendo la medesima ratio della realizzazione del miglior interesse del minore. Infatti, la necessità dell’audizione del minore, quale regola generale, recede rispetto all’esigenza di evitarne una possibile ulteriore traumatizzazione derivante dallo stesso ascolto in situazioni, come quella in questione, nelle quali il minore stesso sia stato vittima di continuativi maltrattamenti che ne abbiano reso necessario il collocamento immediato presso diverse famiglie.

Il primo motivo dell’altro ricorso è inammissibile.

La relativa doglianza è diretta a contestare la sussistenza dei presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale; la Corte d’appello ha accertato l’assoluta inadeguatezza della madre dei minori, come evidenziata in motivazione, ad anche la complicità con il (omissis) in parte delle condotte illecite perpetrate a danno degli stessi minori, e la scarsa capacità critica dei genitori di comprenderne la gravità, escludendo ogni altra soluzione graduale per i minori (affidati da tempo a distinte famiglie).

Il secondo motivo, afferente al diritto dei nonni e zii di essere destinatari dell’affidamento dei minori, è altresì inammissibile, data l’accertata loro inadeguatezza, specie per aver omesso ogni iniziativa a tutela dei minori sebbene fossero a conoscenza delle violenze e dei maltrattamenti consumati dal (omissis) dalla stessa (omissis) come accertato dalla Corte territoriale.

La doglianza tende dunque al riesame dei fatti.

Il terzo motivo, relativo alla ritenuta irrilevanza della condanna detentiva penale pronunciata nei confronti del nonno (omissis) (omissis) è del pari inammissibile.

Invero, va anzitutto rilevato che il riferimento a tale condanna ha costituito una delle rationes alla base della motivazione del decreto impugnato; in ogni caso, l’argomentazione sull’inadeguatezza del nonno non è censurabile nel merito perché fondata su fatti accertati ed oggettivamente considerabili impeditivi dell’assunzione dell’affidamento dei minori, anche congiuntamente alle altre ragioni evidenziate dalla Corte d’appello.

Per quanto esposto, possono formularsi i seguenti principi di diritto:

A). In tema di responsabilità genitoriale, continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell’ambito della fase delle indagini preliminari, nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte;

B). in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l’esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l’ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuto possa essere costretto a

Nulla per le spese, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, disposta la riunione del procedimento n. 296697/22 a quello 30228/22, rigetta i ricorsi riuniti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.