REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ANTONIO VALITUTTI Presidente
MARINA MELONI Consigliere
CLOTILDE PARISE Consigliere – Rel.
LAURA TRICOMI Consigliere
GUIDO MERCOLINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17424/2023 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
(omissis) (omissis) e avv. (omissis) (omissis) in qualità di curatore speciale della minore (omissis) (omissis) nata il (omissis)
-intimate-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 641/2023 depositata il 28/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere dott.ssa CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza della Corte di Cassazione n.16569/2021, depositata l’11-6-2021, venivano accolti, per quel che ora interessa, i primi tre motivi di ricorso principale di (omissis) (omissis) e l’unico motivo di ricorso incidentale di genitori della minore (omissis) (omissis) nata il (omissis), motivi tutti concernenti l’applicazione, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, dell’istituto dell’affidamento familiare, adottato nella fase di merito per la minore.
Con la citata ordinanza si rilevava che la Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata n. 319/2017, non aveva correttamente applicato il principio cardine c0ui si ispira l’istituto dell’affidamento familiare dei minori previsto dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, in quanto limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi dell’art. 333 c.p.c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine, nonché non aveva applicato gli altri principi indicati nella motivazione della suddetta ordinanza, da intendersi qui richiamata.
Nello specifico, non risultava svolto l’ascolto della minore, senza che fossero state esplicitate le ragioni per cui non si era proceduto a ciò; non era indicata la durata dell’affido familiare e lo stesso non pareva essere stato contenuto nel termine massimo previsto, in caso di proroga, dalla legge; non era dato evincere nemmeno un motivato provvedimento di proroga espresso; non risultava, nonostante ciò, che fossero state avanzate richieste di ulteriori provvedimenti al Tribunale per i minorenni; non risultava alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza di un conflitto di interessi tra la minore ed i genitori, nonostante la grave compromissione dei rapporti relazionali tra tutte le parti e l’assenza di elementi sintomatici di un progressivo, sia pure lento, miglioramento; risultava, infine, fondata la censura relativa al mancato ascolto dei nonni, sulla cui richiesta la Corte distrettuale non si era soffermata affatto. Per l’effetto, la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 319/2017 in data 22-12-2016/13-2-2017 era cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione per nuovo esame.
2. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 641/2023 pubblicata il 28-6-2023, a seguito di rituale riassunzione della causa da parte di entrambi i genitori, disponeva la nomina del curatore speciale della minore, che si costituiva in giudizio, acquisiva le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e del Servizio NPI Asl To 4, disponeva la sospensione degli incontri tra la minore e ii padre e disponeva l’audizione della minore e degli affidatari.
All’esito, la Corte di merito cosi statuiva: “Proroga l’affidamento della minore (omissis) (omissis) a. (omissis) (omissis) sino al 22.3.2025, fatta salva, nelle more, l’eventuale adozione di diversi provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
Dispone che sia attribuito agli affidatari sig.ri (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) l‘esercizio di ogni potere relativo alla responsabilità genitoriale, comprese le decisioni di maggiore interesse per fa minore relative all’istruzione, alla educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale;
Conferma l’interruzione degli incontri della minore con il sig. (omissis) (omissis) e con la madre sig.ra (omissis) (omissis);
Conferma la prosecuzione della presa in carico della minore (omissis) (omissis) da parte del Servizio Sociale e del Servizio di Psicologia dell’Età evolutiva territorialmente competenti;
tali Servizi potranno valutare l’eventuale ripresa di rapporti fra (omissis) (omissis) ed i due genitori, qualora la minore ne faccia richiesta e tale ripresa sia valutata dagli operatori conforme all’interesse della medesima;
Compensa fra le parti le spese del giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione;
Compensa le spese def presente giudizio fra le parti riassumenti sig. V V e il Curatore speciale nella misura di un terzo; per fa restante parte dei due terzi, esse vengono poste a carico dei sig.ri (omissis) (omissis) in solido fra loro, ed a favore del Curatore speciale nominato; in tale misura esse si liquidano, come da parte motiva, in euro 5.715/66, oltre iva e cpa di legge e rimb. forf. 15%/ disponendo il versamento di tale somma a favore dell’Erario, essendo il Curatore ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. N. 196/2003, art. 52.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per eventuali iniziative di competenza “.
3. Avverso la suddetta sentenza, (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Le altre parti sono rimaste intimate.
4. II ricorso e stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
II ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. II ricorrente denuncia, con il primo motivo di ricorso, “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 8 CEDU/ 25/29/30/101/102/111 Costituzione; legge 1983 n. 184/ art. 337 ter 115 e 116 c.p.c.; violazione ex art. 360 c.p.c. 1 comma n. 4 nullità per omessa decisione, in violazione della disciplina giuridica vigente; Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della tutela del rapporto padre-figlia ed alla meritevolezza della figura del padre”.
Deduce il ricorrente che il suo rapporto con la figlia era stato prima ostacolato daIla grave malattia della madre, poi dalle infondate denunce di questa ultima nei suoi confronti ed infine dai provvedimenti restrittivi emessi in via prudenziale dall’Autorità Giudiziaria nei suoi confronti, che avevano di fatto impedito l’instaurarsi di un rapporto padre-figlia.
Deduce il ricorrente di avere sempre richiesto, nelle more del giudizio penale e della vigenza dei provvedimenti restrittivi, che la figlia fosse affidata alla sorella paterna ed al di lei nucleo familiare, nel superiore interesse della minore. Rimarca che il suo rapporto con la figlia per nove anni era stato limitato a poche ore ed era mancato del tutto un percorso psicologico mirato alla genitorialità, legittimamente richiesto.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza é, inoltre, da ritenersi complessivamente nulla perché fondata su documenti estranei al processo e non ritualmente acquisiti nel contraddittorio tra le parti, in violazione del diritto di difesa.
Sottolinea il ricorrente che la Corte Edu, in riferimento all’art. 8 della CEDU, ha statuito l’obbligo deIla non ingerenza nella vita familiare da parte dello Stato, nel senso che i minori devono essere separati dai loro genitori solo in casi eccezionali, aI fine di preservare il più possibile le relazioni personali tra essi. Anche nell’ambito del diritto UE, l’art. 24, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE riconosce espressamente il diritto del minore di intrattenere contatti diretti e regolari con i genitori, per permettere lo sviluppo di relazioni personali ed avvenire sotto forma di contatti diretti.
Denuncia, infine, anche la violazione degli articoli 29 e 30 della Carta Costituzionale, che presidiano la tutela della unità familiare ed il corrispondente diritto alla relazione genitoriale, essendo evidente che, nel caso di specie, la previsione delle limitazioni del rapporto con la minore fino alla maggiore età integri una violazione ingiustificata di dette norme.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli art. 384, comma 2, 392-394 c.p.c., 24 e 111 Cost., degli art. 112 e 115 comma 1 n. 4 c.p.c., degli art. 2697 e 2907 c.c. Violazione dell’art. 360 n . 4 per nullità della sentenza.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa, ed incomprensibile sul punto della mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste”.
Rileva il ricorrente di non avere rinunciato alla audizione dei nonni paterni, mentre il diritto degli stessi ad essere sentiti era stato stabilito dalla decisione della Corte di Cassazione. Denuncia pertanto la violazione degli articoli 392- 394 cod. proc. civ., nonché dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. perché ii giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto e comunque a quanta statuito dalla Corte di Cassazione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 384, comma 2, 392-394 c.p.c, 2 e 4 Lg. 184/1983. Violazione dell’art. 360 n. 4 per nullità della sentenza.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della responsabilità genitoriale e dell’affidamento fino alla maggiore età”.
Ad avviso del ricorrente l’affidamento della minore agli zii paterni fino alla maggiore età, cui consegue la limitazione della responsabilità genitoriale, risulta eludere la decisione della Corte di Cassazione, svuotandola di contenuto, e risulta anche una decisione oltre la competenza del giudice del rinvio, con evidente nudità.
Inoltre deduce che la Corte d’appello non aveva rimesso al Tribunale per i minorenni l’adozione dei provvedimenti necessari, ne aveva motivato sul punto. Infine rimarca che la vicenda per cui é causa é menzionata come un caso grave e ingiusto nella relazione della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, approvata dalla Commissione nella seduta del 15 settembre 2022.
4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
4.1. La Corte d’appello, pronunciando nell’ambito del giudizio di separazione tra i coniugi ha ampiamente motivato – per quel che ora interessa – in ordine alla totale inidoneità del padre, immaturo ed affetto da ossessioni patologiche, ad intrattenere rapporti sereni ed equilibrati con la figlia, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero della capacità genitoriale, falliti per il suo comportamento, a tratti perfino aggressivo.
4.2. Risulta dirimente il fatto che la Corte di merito abbia accertato – sulla base anche della relazione della curatrice – che l’interruzione di ogni contatto con il padre corrisponde alle «accorate richieste di (omissis) (omissis), rimaste fino ad allora inascoltate.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente é perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass. 317/1998).
Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalie eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre ii prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. 317/1998; Cass. 6312/1999).
4.3. La Corte d’appello si é attenuta ai principi indicati nell’ordinanza di questa Corte n. 16569/2021 e ai principi appena richiamati, nel dare compiuta attuazione al superiore interesse della minore, che é intellettivamente molto dotata, con una maturità superiore alla sua età, che ha sempre mostrato una piena autonomia di giudizio e una non comune lucidità di lettura degli avvenimenti in cui é stata coinvolta e delle condotte degli adulti e che, infine, é apparsa nel corso dell’audizione avvenuta nel giudizio di rinvio serena ed equilibrata (pag. 22 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha scrutinato ogni profilo di rilevanza, anche in ordine alle istanze istruttorie dell’odierno ricorrente, e, come già rilevato, ha motivato in dettaglio sia sull’inidoneità del padre, immaturo ed autocentrato con tratti ossessivi e persecutori, del tutto privo di ruolo tutelante (pag. 23 della sentenza impugnata, in cui si da atto che nel corso degli anni non ha compiuto alcun progresso), sia sulla grande sofferenza della figlia, sulla sua paura di far arrabbiare il padre, sul suo sollievo per l’interruzione degli incontri con lui e sul suo costante e progressivo miglioramento da quando é intervenuto l’affidamento “salvifico” agli zii paterni (pag. 21 e 25 della sentenza impugnata).
Per contro, le censure svolte in ricorso, mediante l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, sono in realtà impropriamente dirette a sollecitare il riesame delie risultanze probatorie e del merito delie vicende per cui é causa. Esse, peraltro, non si confrontano neppure con la ratio decidendi fondamentale, posta a sostegno dell’impugnata sentenza, costituita dall’interesse principale della minore alla sospensione degli incontri con il padre, a ragione del radicato rifiuto della figlia, o paterna da parte della medesima.
5. In conclusione, ii ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.
Il Presidente
Antonio Valitutti
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2024.