Silicosi contratta al lavoro. E’ una malattia professionale che può essere concausa del decesso del lavoratore. Sì alla rendita Inail ai superstiti (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 maggio 2023, n. 11488).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. GNANI Alessandro – Rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. CERULO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13575/17 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria di questa CORTE, ROMA, PIAZZA CAVOUR, ex lege; rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) (OMISSIS);

ricorrente

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Istituto, Roma, via IV Novembre n. 144;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n.1305/16, depositata il 18.11.16;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina negava a (OMISSIS) (OMISSIS) la rendita ai superstiti in dipendenza della morte del coniuge, già percettore di rendita per silicosi polmonare.

Riteneva la Corte, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica disposta in primo grado, che il decesso non fosse legato eziologicamente alla malattia professionale (silicosi), essendo la vittima affetta da broncopatia cronica ostruttiva, verosimilmente dovuta al tabagismo, e avendo il nuovo consulente tecnico escluso che la silicosi fosse causa o concausa determinante o preponderante, rispetto ad altre, dell’evento.

Avverso la sentenza, (OMISSIS) (OMISSIS) corre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inail resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 1 e 437, co. 1 c.p.c., essendo stata rinnovata la consulenza tecnica in appello sulla base delle contestazioni mosse dall’Inail alla consulenza di primo grado, nonostante esse fossero tardive poiché proposte solo con l’atto d’appello e non nel giudizio di primo grado.

Lamenta ancora la ricorrente che la Corte non avrebbe motivato sulla questione di tardività già sottoposta in appello.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 345, co. 3 c.p.c. e nullità della sentenza, in quanto in appello l’Inail aveva prodotto una consulenza tecnica di parte in violazione dell’art. 345, co. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 145 d.P.R. n. 1124/65, per avere la Corte negato il nesso causale, nonostante esso risultasse dagli elementi istruttori acquisiti in giudizio, non avendo escluso il consulente tecnico una incidenza della silicosi nella verificazione dell’evento.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Con esso si deduce la novità dell’eccezione (art. 345 c.p.c.), proposta per la prima volta in atto d’appello, senza però trascrivere o indicare compiutamente le difese svolte dall’Inail in primo grado, affinché questa Corte possa apprezzare in modo immediato e sulla base del solo ricorso, la censura di novità della eccezione.

Si aggiunge che non incorre nel divieto di novum di cui all’art. 345 c.p.c. la contestazione, svolta in appello, delle valutazioni tecniche del consulente e fatte proprie dal giudice di primo grado.

Sul punto, questa Corte (Cass., S.U., n. 5624/22; in precedenza v. anche Cass. 4852/99) ha affermato che sono ammissibili in appello contestazioni alla consulenza che non implichino eccezioni di nullità o non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.

Il motivo deduce altresì l’omesso esame della questione di tardività della contestazione, avanzata da (OMISSIS) alla Corte territoriale.

Ora, in caso di violazione dell’art. 112 c.p.c., il giudice di legittimità diviene giudice del fatto processuale, potendo esaminare direttamente gli atti processuali, in questo caso al fine di apprezzare la dedotta novità, solo se il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo questa Corte legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (v. Cass. 28072/21).

Il motivo non indica in quale atto processuale la (OMISSIS) (OMISSIS) avrebbe fatto valere dinnanzi alla Corte d’appello la tardività della contestazione mossa dall’Inail alla consulenza tecnica di primo grado.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Esso richiama l’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., il quale richiede che la violazione di norme processuali abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, in quanto quest’ultima – in assenza della violazione – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass.22978/l5).

Nel caso di specie ciò non accade, poiché la sentenza non reca alcuna affermazione fondata sulla consulenza tecnica di parte prodotta dall’Inail in appello.

Il terzo motivo è manifestamente fondato.

La Corte, basandosi sulla consulenza, ha negato il nesso causale in quanto sarebbe escluso che la silicosi sia valsa come “causa o concausa determinante o preponderante rispetto alle altre cause dell’evento mortale”.

Così affermando, la Corte ha negato che concause eziologicamente concorrenti ma non preponderanti e con modesta incidenza causale, possono avere rilevanza ai fini dell’affermazione del giudizio di causalità.

Tale assunto è in contrasto con l’art. 145 d.P.R. n. 1124/65, che pone il requisito del nesso causale tra silicosi e morte dell’assicurato.

Ora, le regole che governano il nesso causale in tema di malattie professionali si trovano negli artt. 40 e 41 c.p.c. (Cass. 27952/18, Cass. 6105/15), norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione dell’art. 145 d.P.R. n. 1124/65.

In base all’art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell’evento lesivo, quand’anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass. 27952/18, Cass. 6105/15).

Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l’intervento di fattori estranei all’attività lavorativa di per sé assorbenti (v. ancora Cass. 27952/18).

Nel caso di specie, esclusa quest’ultima ipotesi che non risulta dalla sentenza, rimane l’affermazione della silicosi come concausa efficiente, sebbene non preponderante, cui dunque, in base all’art. 41 c.p., la Corte non avrebbe potuto escludere rilievo ai fini dell’affermazione del nesso di causalità.

La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina per le conseguenti determinazioni, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, deciso all’adunanza camerale del 23.2.23.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

_______//