Trasporta armi nella nuova residenza senza denunciare il trasferimento alla Questura. La Cassazione ordina la confisca anche se il reato è oblato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 2 aprile 2024, n. 13326).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott.ssa MONICA BONI – Presidente –

Dott.       VINCENZO SIANI – Consigliere –

Dott.       FRANCESCO CENTOFANTI – Consigliere –

Dott.ssa MICAELA SERENA CURAMI – Relatore –

Dott.       CARMINE RUSSO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis), nato ad (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MICAELA SERENA CURAMI;

lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con confisca delle armi di cui in imputazione.

RITENUTO IN FATTO

1. II Giudice per le indagini preliminari di Genova, con sentenza del 27/06/2023, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in ordine al reato di cui agli artt. 38 e 58 R.D. 773 del 1931 (per avere trasferito le armi legalmente detenute, specificate in imputazione, (omissis) (omissis) in assenza della denuncia, entro le 72 ore, all’Autorità di P.S.), perché il reato é estinto a seguito di oblazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova, che deduce come unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 6 della legge n. 152 del 1975, con riferimento alla mancata confisca, obbligatoria, delle armi di cui al capo di imputazione.

3. II Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Pietro Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con confisca delle armi di cui in imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova é fondato.

2. Come è stato più volte precisato in arresti di questa Corte di legittimità (v. I n. 33982 del 6.4.2016, rv 267458; Sez. I n. 54086 del 13.11.2017, Rv 272085), la confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo.

La previsione di legge di cui all’art. 6 I. n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 del codice penale e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

É stato a tale proposito osservato che la domanda di ammissione all’oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza, è – in ogni caso – un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 co. 2 cod. proc. pen..

Non può pertanto ritenersi emessa una sentenza con portata assolutoria e ciò giustifica la emissione della statuizione di confisca, con natura essenzialmente preventiva (sez 1, 16321 del 01/04/2022, n.m.).

In questo panorama, e recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 2023, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione>>, e «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell’art. 38 del r.d. n. 733/1931».

Muovendo dalla natura “essenzialmente preventiva, anziché punitiva” della confisca in parola, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice delle Leggi ha osservato come la ratio dell’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in precedenza regolarmente denunciate, risieda nella necessita di garantire che tale autorità abbia in qualsiasi momento contezza del luogo in cui l’arma è detenuta, anche al fine di effettuare i controlli ritenuti opportuni.

Si mira, in sintesi, a garantire la piena tracciabilità dell’arma medesima, secondo quanto stabilito dal diritto dell’Unione europea, in particolare in ossequio alla direttiva 2021/555/UE (sul controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi).

Pertanto, ii mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del trasferimento – e dunque del luogo in cui l’arma, pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente – frustra l’obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni momento dell’ubicazione dell’arma, ciò che crea un potenziale pericolo che la misura ablativa mira ad eliminare.

La Corte – così indicando la via dell’interpretazione costituzionalmente orientata rimarca tuttavia che, laddove, come nel caso di specie, la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l’estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione di cui agli artt. 17 e 38 TULPS, è necessario che il provvedimento ablatorio sia pronunciato all’esito dell’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’applicazione.

Quindi, in linea con la propria giurisprudenza (Corte cost., n. 49 del 2015) e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 13539 del 2020) in tema di confisca urbanistica e declaratoria di estinzione del reato, la Consulta sottolinea la necessità che il giudice accerti, ai fini dell’applicazione della misura ablativa, il relativo presupposto legale, cioè la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato.

E tale accertamento non appare superfluo, pur a fronte della formulazione della domanda di oblazione, atteso che l’art. 162-bis cod. pen. demanda al giudice una serie di verifiche prodromiche all’accoglimento della domanda, nell’ambito del cui procedimento – nel contraddittorio tra le parti – potrà essere accertata la sussistenza dei presupposti della confisca di cui verrà dato conto in motivazione.

3. Fatte tali premesse, si pone, quindi, il problema di valutare se la confisca delle armi possa essere disposta in sede di legittimità, ovvero se sia necessario annullare la sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della confisca, e quindi in ordine alla configurabilità del reato ed alla sua commissione da parte dell’imputato.

Va a tale proposito richiamata la recente riforma, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 che, in ragione dell’esigenza di semplificare la definizione del processo penale, ha ulteriormente ampliato i casi in cui è consentito a questa Corte di disporre – sempre che non risultino indispensabili nuovi accertamenti di fatto – l’annullamento senza rinvio, adottando, comunque, «i provvedimenti necessari» (art. 620 lett. I) cod. proc. pen.).

Sull’esatta portata della nuova previsione normativa si sono pronunciate le Sezioni Unite, precisando che «l’intento del legislatore, nella modifica dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., si delinea, pertanto, in quello di ampliare la possibilità, per la Corte di cassazione in sede penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad assimilare il relativo potere a quello già riconosciuto nel giudizio di legittimità civile dall’art. 384 cod. proc. civ., secondo principi uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori.

Principi per i quali l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato è praticabile ove le necessarie determinazioni possano essere assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito», ovvero allorquando non risultino necessari nuovi accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone).

Ne consegue, quindi, che all’espressione impiegata dalla nuova formulazione della norma in discorso, laddove consente di disporre l’annullamento senza rinvio ave non risultino “necessari ulteriori accertamenti di fatto”, deve riconoscersi la funzione già individuata dalla giurisprudenza anche sotto la vigenza della precedente formulazione – di escludere la possibilità di decidere nel senso anzidetto ave tale necessita sussista, nonché quella di circoscrivere agli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimità.

In applicazione dei criteri appena indicati, dunque, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti, allorquando gli elementi necessari risultino definiti in misura sufficiente (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone); cioè, senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla stessa Corte, atteso che tale consultazione si tradurrebbe in ulteriori accertamenti in fatto, non solo preclusi dall’espressa previsione contraria della norma in esame, ma incompatibili con ii giudizio di legittimità.

4. Va quindi affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, che nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, ha indicato come interpretazione costituzionalmente orientata della norma scrutinata quella per la quale la confisca delle armi, oggetto del reato, non può essere disposta a fronte di pronuncia di proscioglimento se il giudice non accerti la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato, é consentito alla Corte di cassazione, investita dell’impugnazione del pubblico ministero, di disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l’accertamento in punto di fatto ed in contraddittorio con la difesa del presupposti applicativi della confisca stessa, sicché il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen..

5. Calando i principi enunciati al caso concreto, occorre osservare come il fatto contestato all’imputato, cristallizzato nel capo di imputazione (l’aver trasferito le armi legalmente detenute – 3 fucili, 1 carabina ed 1 pistola­ (omissis) (omissis) in assenza della denuncia, entro le 72 ore, all’Autorità di P.S.) risulti acclarato nella sua materialità, dal momento che nella stessa istanza di oblazione, il (omissis) (omissis) da atto dell’avvenuto, e quindi pacifico ed incontestato, trasferimento delle armi nella nuova residenza di (omissis) specificando di avere effettuato la visita medica funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione alla detenzione delle armi il 10 maggio 2023.

Non é poi ultroneo ricordare come nel caso di specie, a seguito di emissione di un decreto penale di condanna, opposto dall’imputato al solo fine di ottenere l’oblazione, il Giudice del merito abbia ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta formulata dal (omissis) (omissis) con ciò escludendo la sussistenza nel caso di specie di elementi per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 co. 2 cod. proc. pen..

6. Sussistono quindi, nel caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto prescritti per legge, che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito, e che consentono a questa Corte, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2023, di disporre, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la confisca delle armi di cui al capo di imputazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

7. Tali considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca delle armi, che occorre

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca delle armi che dispone.

Cosi deciso il 12/01/2024.

Il Consigliere estensore                                                                                           Il Presidente

Micaela Serena Curami                                                                                            Monica Boni

Depositato in Cancelleria, oggi 2 aprile 2024.

SENTENZA