Una donna minaccia una persona dicendogli “Sei uno stronzo, sei un gay a te ti devo mandare un poco di gente di Santo Padre…” (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 7 marzo 2023, n. 7390).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –

Dott. PILLA Egle – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nata a Trapani il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di TRAPANI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa EGLE PILLA;

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, presso la Corte di Cassazione, Dott. GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l’imputata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile procedendosi alla correzione dell’errore materiale e ponendo le spese a carico dell’Erario. Inammissibile nel resto.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. ENRICO (OMISSIS), per la parte civile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, depositando, altresì, nota spese.

Lette la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. GIUSEPPE (OMISSIS), per l’imputata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 aprile 2021 il Giudice di Pace di Trapani ha assolto l’imputata (OMISSIS) (OMISSIS) dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. per avere minacciato di un male ingiusto (OMISSIS) (OMISSIS), pronunciando nei suoi confronti le seguenti parole: “Sei uno stronzo, sei un gay a te ti devo mandare un poco di gente di Santo Padre…”

A seguito dell’appello proposto dalla costituita parte civile avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica con sentenza del 14 aprile 2022 in riforma della impugnata sentenza ha dichiarato (OMISSIS) (OMISSIS) colpevole del reato ascrittole condannandola al risarcimento del danno in forma generica in favore della costituita parte civile e condannandola altresì alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile dei due gradi di giudizio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art.606 lett e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione manifestamente illogica e mancante.

In particolare, evidenzia la ricorrente che la motivazione adottata è una motivazione assente nella parte in cui non chiarisce in alcun modo quale siano le ragioni di fatto a fondamento della condanna, giungendo ad una apodittica conclusione circa la responsabilità della stessa.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 83,110 del DPR 115/2002.

Lamenta il ricorrente che, nonostante la parte civile fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la sentenza impugnata ha condannato la ricorrente alla refusione in favore della stessa delle spese sostenute nei due gradi di giudizio laddove l’art. 110 del richiamato decreto prevede che in tal caso la sentenza ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Lamenta inoltre la ricorrente che nella quantificazione delle spese il giudice non ha operato la riduzione del terzo prevista dal Dpr 115/2002

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei motivi di seguito espressi.

1. In relazione al caso in esame occorre premettere la elaborazione giurisprudenziale di questa Corte formatasi in relazione alla riforma della sentenza di primo grado anche ai soli fini civili in senso sfavorevole per l’imputato.

In particolare, il giudice d’appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile). (Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Rv. 276933).

Dunque, la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato come necessaria la riedizione della prova dichiarativa anche nella ipotesi in cui l’impugnazione abbia determinato la riforma ai soli effetti civili.

2. Accanto a siffatto principio la giurisprudenza di questa Corte ha sancito la rilevabilità di ufficio della questione: “È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato – sia pure ai soli effetti civili – sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge“. (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661).

3. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa anche con riferimento alla ipotesi in esame relativa ad una sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, con conseguente deducibilità della questione sub specie di violazione di legge.

Al riguardo le Sezioni Unite “Dasgupta”, nell’enucleare la questione – nel previgente sistema ordinamentale privo di apposita prescrizione – non esclude, nel suo tenore argomentativo la rilevanza del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soffermandosi, invece, sul difetto di motivazione, anche in logica consequenzialità con lo standard giustificativo rafforzato.

Di guisa che, decontestualizzata dal panorama normativo in cui è intervenuta, la sentenza indicata non esclude – ma anzi afferma con ampia latitudine – l’obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche in caso di ribaltamento agli effetti civili e, dunque, la deducibilità della relativa inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen..

3.1. Ulteriori argomenti a sostegno della generalizzante portata dell’obbligo di rinnovazione si rinvengono anche nelle Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano.

Occupandosi proprio della riforma, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U. Patalano, ibidem, Rv. 269787), il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto ha preso le mosse dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio“, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto “criterio generalissimo” del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d’innocenza.

Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell’art. 533, comma 1, essendo insito nell’avvenuta adozione di decisioni contrastanti il “dubbio ragionevole“.

In risposta all’osservazione della Sezione remittente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la revisione del giudizio liberatorio espresso in primo grado, implicando il superamento di ogni dubbio sull’innocenza dell’imputato, postula il ricorso al “metodo migliore per la formazione della prova”, id est all’oralità ed all’immediatezza mediante l’esame diretto delle fonti dichiarative.

In altri termini, il principio secondo il quale il ribaltamento del giudizio assolutorio impone il metodo orale nella formazione della prova (purchè “decisiva”) assume valenza generale, in quanto corollario della regola di giudizio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio“, espressione dei valori costituzionali del giusto processo e della presunzione d’innocenza, affermandone la necessaria attuazione anche nel caso in cui la decisione da ribaltare sia stata resa all’esito del giudizio “negoziale”, “a prova contratta”.

3.1.1. Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell’art. 603, commi 3 e 3- bis, cod. proc. pen. si impone nei casi – come quello in disamina – in cui all’imputato sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l’opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l’unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato.

Donde un’interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 603, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen. induce ad affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque, deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza d’appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta in appello dalla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio.

3.2. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità.

3.2.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata dell’obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni punto involgente l’affermazione di responsabilità, consegue che la riforma sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace entro i limiti declinati dall’art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen..

3.3. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 606 e dell’art. 39-bis del d.Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).

Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

4. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati.

4.1. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria, agli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza di (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), ritenuta decisiva, il Tribunale ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza.

Dal testo della sentenza impugnata emerge (p. 5 e ss), la diversa (ri)valutazione d’attendibilità di (OMISSIS), prova dichiarativa alla quale il giudice d’appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile.

Il giudice dell’impugnazione ha proceduto alla riedizione della prova testimoniale della persona offesa, ma il ribaltamento decisorio è avvenuto in relazione alla narrazione del teste (OMISSIS) (che non è stato escusso nuovamente) il quale, a fronte del contrasto delle versioni dell’imputata e della persona offesa, ha confermato la dichiarazione del (OMISSIS) non limitandosi a ripetere la versione di quest’ultimo, ma fornendo una descrizione autonoma dei fatti.

Il Tribunale ha espresso un giudizio di piena credibilità del teste; (OMISSIS) a differenza di quanto affermato dal giudice di pace, la posizione di detto teste costituisce un preciso riscontro alle dichiarazioni del (OMISSIS) [..]”.

Le considerazioni svolte assorbono la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso.

5. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata agli effetti civili, con rinvio alla Corte d’appello civile a norma ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio sulle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

Così deciso in Roma il 30 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.