Truffa online, aggravante della minorata difesa se manca il contatto personale (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 10 maggio 2024, n. 18585).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Pierluigi Di Stefano – Presidente –

Dott. Orlando Villani – Consigliere –

Dott. Ercole Aprile – Consigliere –

Dott. Enrico Gallucci – Relatore –

Dott. Martino Rosati – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 07/03/2023;

visti gli atti e la sentenza impugnata;

esaminati i motivi del ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Gallucci

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, Avvocato (omissis) (omissis) con la quale si contestano le conclusioni del PG, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 7 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 17 maggio) – pronunciata in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da Sez. 2, n. 2902 del 14/12/2021, dep. 2022 – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona in data 19 gennaio 2019, già parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 2 luglio 2019, ha ridotto a anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa la pena inflitta a (omissis) (omissis) per sette episodi di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 5 pen., consistenti nell’avere proposto a più soggetti la vendita on line di scarpe da ginnastica, percependo le relative somme senza mai consegnare le scarpe ai diversi acquirenti.

2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo relative alla illegittima applicazione della circostanza aggravante, atteso che la Cassazione con la sentenza rescindente aveva precisato che non in tutti i casi di vendita on line può sussistere l’avvalimento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.

Al riguardo si evidenzia che nella specie l’imputato, pur inizialmente presentatosi on line, proponendo la vendita di un paio di scarpe di cui era effettivamente in possesso, aveva comunque utilizzato la sua vera identità, utilizzando il proprio profilo Facebook e inviando agli acquirenti il proprio documento d’identità, numero di telefono e indirizzo di residenza.

3. Il giudizio di cassazione si é svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.

2. La sentenza della Corte di appello impugnata da (omissis) (omissis) da atto che l’annullamento con Rinvio é stato disposto, su ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza della Corte di Ancona che aveva escluso l’indicata aggravante della “minorata difesa”, proprio al fine di valutare la sussistenza della stessa.

Sul punto, la Corte territoriale di Perugia ha evidenziato che il contatto originario tra l’imputato e i giovani acquirenti era sempre avvenuto on line.

Successivamente, i contatti erano «variamente proseguiti, talvolta anche mediante contatti telefonici, sempre però nel segno di una condotta dell’imputato ispirata dallo scopo di tranquillizzare l’acquirente, magari inviargli una qualche foto oppure documentazione postale contraffatta, all’evidente fine di indurlo all’invio di denaro e/o beni in permuta, per poi rendersi inadempiente ed irreperibile.

In nessuno dei sette casi in esame vi era stato un incontro diretto tra l’imputato e l’acquirente, così che per la distanza delle trattative ed il mezzo a ciò utilizzato, permaneva quella posizione di maggior favore per il venditore che gli consentiva di schermare la propria identità (in taluno dei casi presentatosi con falsa generalità o tramite soggetti terzi compiacenti), soprattutto di evitare una visione diretta del bene da parte dell’acquirente (anche riguardo alla sua effettiva disponibilità alla vendita) ed, infine, di rendersi irreperibile e comunque sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni.

Per tutti i reati in esame sussiste allora anche in fatto, per le modalità dei rapporti contrattuali concretamente intercorsi, l’aggravante contestata della minorata difesa, peraltro riferibile pure alla giovane età dei soggetti truffati».

3. Trattasi di motivazione certamente non illogica (con la quale non si confronta peraltro il ricorrente) e che risulta congrua rispetto al principio dettato da questa Sezione (sent. 19737 del 22/03/2017, Pm in proc. Cristaldi, Rv. 269893 – 01), secondo cui «sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, é quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell’interlocutore)».

3.1. Peraltro, la valutazione della Corte territoriale non contrasta neppure con il precedente indicato nella pronuncia di annullamento con rinvio.

Si tratta di Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020 2021, Salamone, Rv. 280515 – 01, che ha precisato come «in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore».

Situazione, questa, diversa da quella indicata dalla sentenza impugnata nella quale viene dato atto dell’assenza di contatti di persona tra l’imputato e gli acquirenti e dell’utilizzo, in alcuni casi, da parte del primo di una falsa identità e di documenti postali contraffatti.

4. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del (omissis) (omissis) al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 marzo 2024

Il Consigliere estensore                                                                         Il Presidente

Enrico Gallucci                                                                                  Pierluigi Di Stefano

Depositato in Cancelleria, oggi 10 maggio 2024.

SENTENZA